T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 29-04-2011, n. 652 Strade pubbliche e private

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il presente ricorso, notificato il 14 marzo 1997 e depositato il 1 aprile 1997, ha per oggetto la nota dell’A. (Compartimento della Lombardia) del 10 dicembre 1996, con la quale è stata preannunciata alla ricorrente P. srl, nonché al signor Bruno B. e al Comune di Goito, la revoca della concessione dell’11 maggio 1995 relativa all’innesto sulla strada statale n. 236 Goitese al Km 11+535.

2. La vicenda può essere riassunta nei seguenti termini:

(a) nel 1971 l’A. (con decreto compartimentale n. 20447 del 30 dicembre 1971) ha concesso al signor B. di realizzare un accesso alla propria abitazione partendo dalla strada statale n. 236 Goitese al Km 11+535. L’accesso consentito aveva una larghezza pari a 10 metri;

(b) nella medesima zona il signor B. ha successivamente attuato assieme alla ricorrente P. srl un piano di lottizzazione artigianalecommerciale servito dal predetto accesso;

(c) con atto aggiuntivo dell’11 maggio 1995 l’A. ha esteso la concessione alla ricorrente, e ha contestualmente autorizzato il cambio di destinazione d’uso da residenziale ad artigianale degli edifici serviti dall’accesso. Sono state inoltre stabilite nuove prescrizioni circa le caratteristiche della strada di accesso ed è stato elevato il canone annuo (da lire 69.600 a lire 500.760);

(d) il Comune di Goito mediante nota del sindaco dell’11 luglio 1995 ha segnalato all’A. che l’estensione al piano di lottizzazione B.P. dell’accesso al Km 11+535 determinava una sistemazione della viabilità non coordinata con il resto del territorio. Il motivo della perplessità del Comune era costituito dal fatto che a breve distanza era stato realizzato il piano di lottizzazione Fasani, dotato di un proprio accesso dalla strada statale al Km 11+400;

(e) tenendo conto delle osservazioni del Comune l’A. con l’impugnato provvedimento del 10 dicembre 1996 ha preannunciato che, una volta innestata sulla strada statale al Km 11+400 la viabilità del piano di lottizzazione Fasani, la concessione dell’11 maggio 1995 sarebbe stata revocata. Nella motivazione si affermava che il nuovo accesso avrebbe potuto servire anche il piano di lottizzazione B.P..

3. Contro il provvedimento del 10 dicembre 1996 la ricorrente ha proposto le seguenti censure: (i) insufficiente motivazione; (ii) travisamento della situazione di fatto, in quanto con la nuova soluzione viabilistica l’accesso al piano di lottizzazione B.P. (artigianalecommerciale) dovrebbe avvenire attraversando il piano di lottizzazione Fasani (residenziale) con intuibili disagi e rischi.

4. L’A. si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso.

5. Preliminarmente si osserva che il provvedimento impugnato, pur essendo formulato come un preavviso rispetto alla futura revoca della concessione, ha in realtà un contenuto immediatamente lesivo, in quanto espone come già acquisito e ormai definitivo il giudizio sul carattere recessivo dell’innesto al Km 11+535. Poiché la revoca è una conseguenza automatica dell’attivazione dell’innesto al Km 11+400, l’impugnazione del preavviso deve essere considerata ammissibile.

6. Nel merito la tesi della ricorrente appare condivisibile per le seguenti ragioni:

(a) il contenimento del numero degli innesti sulla viabilità esistente è un obiettivo che può essere legittimamente perseguito dall’ente proprietario della strada, in quanto garantisce la sicurezza e la fluidità della circolazione (v. art. 22 del Dlgs. 30 aprile 1992 n. 285);

(b) per l’individuazione del numero ottimale di innesti stradali occorre tenere conto anche della situazione urbanistica attuale e programmata. Nel caso di zone urbanistiche aventi le medesime caratteristiche la scelta dell’accorpamento appare normalmente preferibile, perché assicura il rispetto del principio del contenimento minimizzando il disagio per i soggetti che abitano o si recano nelle aree servite dagli innesti stradali;

(c) il disagio è osservabile sia dal lato degli automobilisti che devono subire la compresenza di traffico eterogeneo (tipicamente: automobili e automezzi pesanti) sia dal lato dei proprietari o dei locatari degli immobili (quanti abitano in zone residenziali non gradiscono il transito di automezzi pesanti, le aziende situate in aree produttive preferiscono vie di accesso dedicate per evitare i rallentamenti imposti dalla presenza di pedoni e dal traffico automobilistico);

(d) nel caso in esame l’unificazione dell’innesto stradale per i due piani di lottizzazione determinerebbe certamente un disagio considerevole. I piani di lottizzazione hanno infatti destinazioni differenti e producono tipologie di traffico disomogenee. Inoltre ciascun piano ha dimensionato la propria viabilità interna sulle caratteristiche del traffico collegato alla destinazione di zona. L’accesso al Km 11+400 non è quindi un perfetto sostituto dell’accesso al Km 11+535. Al contrario, la soppressione di quest’ultimo penalizzerebbe il piano di lottizzazione B.P. sia per quanto riguarda la velocità dei collegamenti sia per l’impossibilità di utilizzare le urbanizzazioni secondo il disegno originario. Problemi di sicurezza e inquinamento sarebbero poi causati al piano di lottizzazione Fasani dal passaggio di automezzi pesanti in un contesto residenziale;

(e) da questo quadro emerge che la riduzione del numero degli innesti stradali apporterebbe un beneficio solo apparente alla circolazione, in quanto a fronte di minori interferenze con la strada statale vi sarebbe un aggravio in termini di sicurezza e fluidità del traffico in aree adiacenti alla medesima strada.

7. In conclusione il ricorso deve essere accolto, con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato. La complessità delle valutazioni rimesse all’ente proprietario della strada circa l’utilità degli innesti stradali consente l’integrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e conseguentemente annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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