T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 29-04-2011, n. 1102 Sospensione dei lavori

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I ricorrente espongono:

di essere proprietari di un immobile, con annesso giardino, nel Comune di Bosiosio Parini, in Via Calchirola;

di aver presentato una istanza per ottenere l’autorizzazione ambientale relativamente alla costruzione di due autorimesse adiacenti e interrate;

che veniva rilasciata l’autorizzazione ambientale con la solo precisazione di rivestire la struttura con pietre;

di aver depositata una dia in data 26 febbraio 2007, per l’esecuzione dei lavori;

che a seguito di una nuova valutazione sugli spazi ad uso autorimessa, modificavano il progetto iniziale, rinunciando alla esecuzione della autorimessa per cinque posti, realizzando un locale più ridotto (di due posti auto), ma totalmente interrato;

di aver iniziato i lavori nel luglio del 2007, operando lo scavo, con intenzione di presentare una variante;

che a seguito di un sopralluogo veniva loro notificata una prima ordinanza di sospensione lavori in data 14.9.2007;

di aver presentato istanza di sanatoria e una domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica, in data 30.11.2007;

che i lavori venivano ripresi, in attesa della decisione sulla sanatoria;

di aver ricevuto l’ ordinanza n. 10/2009, in cui si dispone la sospensione dei lavori in attesa del parere vincolante della Soprintenedenza.

Avverso detta ordinanza vengono articolate le seguenti censure:

A) violazione dell’art 27 DPR 380/2001;

B) eccesso di potere per violazione dei diritti degli interessati; travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; manifesta irragionevolezza; violazione del diritto di provvedere;

C) violazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 167 TUEL.

Si costituiva in giudizio l’Amministrazione Comunale intimata, rilevando l’inammissibilità del ricorso e chiedendone il rigetto.

In vista dell’udienza di merito le parti hanno depositato memorie a sostegno della propria posizione.

Alla pubblica udienza del 24 marzo 2011, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
Motivi della decisione

1) Viene impugnato con il presente ricorso l’ordine di sospensione dei lavori n. 10/09, del 12.3.2009, adottato ex art 27 DPR 380/2001.

L’Amministrazione resistente ha sollevato l’inammissibilità del ricorso, per mancata impugnazione dell’ordinanza di sospensione lavori del 14.9.2007, che, secondo la tesi del Comune, sarebbe ancora efficace.

L’eccezione è infondata, in quanto le ordinanze di sospensione dei lavori cessano di avere efficacia decorso il termine di 45 giorni a decorrere dalla notifica al destinatario e quindi anche l’ordinanza del 2007 non può ritenersi produttiva di effetti, oltre detto termine.

2) Il ricorso è comunque inammissibile, in quanto proposto avverso un provvedimento già inefficace al momento della notifica del ricorso stesso.

Anche il provvedimento impugnato è un’ordinanza ex art 27 DPR 380/2001, che cessa di produrre efficacia per il decorso del termine di quarantacinque giorni, dato il suo carattere cautelare.

L’ordinanza è stata notificata il 13 marzo 2009 e pertanto la sua efficacia cessava il 27 aprile successivo.

Il ricorso è invece stato notificato il 6 maggio 2009, quindi quanto il provvedimento non era più efficace.

Per tale ragioni il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza di interesse ab origine, dal momento che l’ordine di sospensione lavori aveva già perso di efficacia, al momento della notifica del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna parte ricorrente a corrispondere a favore del Comune di Bosisio Parini le spese di lite, liquidate in Euro 3.000,00 (tremila/00) oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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