T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 29-04-2011, n. 1101

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Parte ricorrente ha proposto il ricorso avverso il silenzio mantenuto dal Comune di Milano sulla domanda di accesso in data 9 dicembre 2010, al fine di ottenere copia degli atti relativi ad opere edilizie in fase di realizzazione interessanti un immobile limitrofo alla sua proprietà.

Dopo la notifica del ricorso il Comune rilasciava gli atti richiesti.

In data 5 aprile 2011, il difensore di parte ricorrente depositava una memoria in cui comunicava di aver ottenuto copia degli atti richiesti, chiedendo che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con condanna alla spese.

Alla camera di consiglio del 21 aprile 2011 il ricorso veniva trattenuto in decisione dal Collegio.

Preso atto di quanto sopra va dichiarata la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art 34 comma V cod. proc. amm.

Le spese seguono la soccombenza e sono determinate nel dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Condanna il Comune di Milano a liquidare a favore delle società ricorrenti la somma complessiva di Euro 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri di legge, da ripartirsi in parti uguali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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