Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 31-03-2011) 02-05-2011, n. 16832

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con ordinanza deliberata in data 19 luglio 2010, depositata in cancelleria il 22 luglio 2010, il Tribunale di Sorveglianza di Napoli, ex art. 656 c.p.p., comma 10, rigettava le istanze avanzate nell’interesse di F.F. volte a ottenere l’affidamento in prova al servizio sociale ( L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47), la detenzione domiciliare ( L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47 ter, comma 1 bis) o la semilibertà ( L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 50). a. – Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, hanno interposto tempestivo ricorso per cassazione il F. chiedendone l’annullamento per i seguenti profili:

a) per violazione dell’art. 656 c.p.p., comma 5 e L. 26 luglio 1975, n. 354, artt. 71 e 71 bis, omesso avviso al difensore di fiducia della fissazione della udienza, omessa traduzione del detenuto e nullità dell’ordinanza. Nonostante risultasse dagli atti la nomina di un difensore di fiducia l’avviso è stato notificato a un altro difensore peraltro omonimo; inoltre benchè risultasse dagli atti che il F. fosse agli arresti domiciliari, non ne è stata disposta la traduzione;

b) violazione della L. 26 luglio 1975, n. 354, artt. 47, 47 ter e 50 e omessa motivazione; nonostante che il condannato si trovasse agli arresti domiciliari nessuna valutazione da parte del Tribunale è stata operata in relazione a questo periodo essendosi per vero limitato il giudice ad esaminare, attraverso le informazioni della PS V.M., la condotta tenuta dal richiedente già oggetto della condanna definitiva.

Con memoria difensiva, ai sensi dell’art. 611 c.p.p., depositata in cancelleria in data 3 marzo 2011, l’avv. Giovanni Esposito ha ripreso e approfondito le doglianze già espresse in ricorso, insistendo per l’accoglimento delle medesime.
Motivi della decisione

3. – Il primo motivo procedurale di ricorso, assorbente, è fondato e merita accoglimento: l’ordinanza impugnata va quindi annullata con le determinazioni di cui in dispositivo.

3.1 – Risulta per vero dalla documentazione prodotta dal medesimo difensore, in allegato al ricorso, che la notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale è stata eseguita presso un avvocato omonimo. Ciò concreta la nullità dell’ordinanza gravata per omessa partecipazione obbligata del difensore. E’ appena il caso di rammentare per vero che l’omesso avviso comporta, secondo il generale principio di diritto, del tutto pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, la "nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p.p.", del procedimento, per effetto della estensiva applicazione delle previsioni della "omessa citazione dell’imputato e (della) assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza" (Cass., Sez. 1,14 ottobre 2010, n. 39683, El Marzouki, rv. 248679;

Sez. 1, 19 febbraio 2009, n. 12878, Di Paolo Petrovic, rv. 243739;

Sez. 3, 20 novembre 2008, n. 46786, Bifani, rv. 242477; Sez. i, 22 marzo 1996, n. 1900, Prugni, rv. 204410; Sez. 3, 29 maggio 1998, n. 1730, Viscione, rv. 211550; cui adde: Sez. 1, 4 novembre 1967, n. 6168, Zicchitella, rv. 209134; Sez. 1, 18 luglio 1994, n. 3637, Cipriano, rv. 200047; Sez. 1, 18 gennaio 1994, n. 272, Sangiorgio, rv. 196672).

3.1.2. – Da respingersi è invece l’eccezione che attiene alla nullità per mancata traduzione del condannato. Se è vero infatti che risultava dagli atti che il medesimo era agli arresti domiciliari, è altrettanto vero che, trattandosi di un’udienza camerale ed essendo la detenzione per altra causa, la sua presenza non era obbligatoria, sicchè, in carenza di una richiesta del condannato di esser presente, non obbligava il giudice a disporne la comparizione previa traduzione.

4. -Da quanto sopra detto consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi dell’art. 623 c.p.p. come da dispositivo. Occorre infine rilevare che l’annullamento del provvedimento gravato comporta la restituzione del condannato nello status quo ante, vale a dire nelle condizioni degli arresti domiciliari di cui all’art. 656 c.p.p., comma 10 in cui trovavasi all’atto dello scrutinio sulle istanze delle misure alternative alla detenzione che lo riguardavano. A tal fine vanno effettuate le comunicazioni ai sensi del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, art. 107.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuova deliberazione al Tribunale di Sorveglianza di Napoli. Ordina conseguentemente il ripristino nei confronti di F.F. dello stato detentivo degli arresti domiciliari di cui all’art. 656 c.p.p., comma 10 e manda alla cancelleria per l’immediata comunicazione della decisione al Tribunale di Sorveglianza di Napoli ai sensi del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, art. 107.

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