T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, Sent., 29-04-2011, n. 782 prove d’esame

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

te e l’Avv. dello Stato Tarentini per l’Amministrazione resistente;
Svolgimento del processo

La ricorrente partecipava alla sessione 2009 degli esami di abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato.

In data 16 giugno 2010, era pubblicato il risultato delle prove scritte presso la Corte d’Appello di Lecce e la Dott. G. apprendeva di non essere stata ammessa alle prove orali, per effetto dell’attribuzione agli elaborati d’esame, da parte della I Sottocommissione presso la Corte d’Appello di Salerno, del giudizio complessivo di 77 (26 per la prova di diritto civile, 26 per la prova di diritto penale e 25 per l’atto giudiziario in diritto civile); a seguito dell’esercizio del diritto di accesso, constatava altresì come la valutazione in forma numerica degli elaborati d’esame fosse assistita anche dalla seguente motivazione in termini analitici:

1) prova di diritto civile: "L’elaborato si presenta confuso e sommario nell’esposizione nonché incompleto e poco rigoroso nei riferimenti giuridici e nell’esame delle tesi dottrinali ed orientamenti giurisprudenziali";

2) prova di diritto penale: "L’elaborato si presenta confuso e sommario nell’esposizione nonché incompleto e poco rigoroso nei riferimenti giuridici e nell’esame delle tesi dottrinali ed orientamenti giurisprudenziali";

3) atto giudiziario in materia civile: "L’elaborato si presenta confuso e sommario nell’esposizione nonché incompleto e poco rigoroso nei riferimenti giuridici".

I provvedimenti meglio specificati in epigrafe erano impugnati dalla ricorrente per erronea valutazione dei singoli elaborati, violazione e falsa applicazione dell’art. 22, 9° comma del r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 e dell’art. 3 della l. 241 del 1990, eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti.

Si costituivano in giudizio le Amministrazioni intimate, controdeducendo sul merito del ricorso.

Alla camera di consiglio del 15 dicembre 2010 la Sezione accoglieva, con l’ordinanza n. 990/2010, l’istanza cautelare presentata dalla ricorrente, sulla base della seguente motivazione: " Considerato: -che l’esame delle prove d’esame della ricorrente evidenzia un contesto caratterizzato dalla correttezza formale della forma espressiva e dalla sicura padronanza del lessico giuridico; anche sotto il profilo più strettamente tecnicogiuridico; -che anche la soluzione delle problematiche giuridiche poste a base delle prove d’esame evidenzia un corretto approccio a problematiche complesse, come l’equilibrio delle prestazioni contrattuali (prima prova d’esame), la responsabilità ex art. 586 c.p. (seconda prova) o l’impossibilità sopravvenuta dell’obbligazione contrattuale (prova pratica); -che, quindi, la motivazione apposta alla valutazione negativa (peraltro caratterizzata dal carattere chiaramente stereotipato e ripetitivo) e la complessiva valutazione degli elaborati d’esame da parte della Commissione appaiono essere caratterizzate da evidente irrazionalità e illogicità, rilevabili anche in sede giurisdizionale"; con ordinanza 22 febbraio 2011 n. 595, la Quarta Sezione del Consiglio di Stato accoglieva però l’appello proposto dall’Amministrazione ed annullava la decisione cautelare del T.A.R., così motivando: " Considerato che: — le valutazioni espresse dalle commissioni giudicanti le prove di esame per gli aspiranti avvocati, in quanto espressione di un’ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l’idoneità tecnico/culturale/attitudinale dei candidati, non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi emergono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico o un errore di fatto o una contraddittorietà rilevabile ictu oculi".

All’udienza del 23 marzo 2011 il ricorso passava quindi in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.

La Sezione non ignora certo il tradizionale orientamento giurisprudenziale che ha rilevato come la valutazione delle prove d’esame da parte delle commissioni di concorso o d’esame costituisca "espressione dell’ampia discrezionalità di cui esse dispongono nello stabilire l’idoneità tecnica e culturale dei candidati, il cui esercizio deve ritenersi sindacabile soltanto sotto il profilo dell’eccesso di potere per illogicità manifesta o travisamento dei fatti" (tra le tante: Consiglio Stato, sez. IV, 30 settembre 2008, n. 4724; T.A.R. Puglia Bari, sez. III, 8 luglio 2010, n. 2913; T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 4 novembre 2009, n. 1048; T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 24 giugno 2009, n. 6114); ed in effetti, si tratta di orientamento giurisprudenziale che risulta sostanzialmente richiamato anche nella parte finale dell’ordinanza cautelare già emessa nella vicenda in questione (T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, ord. 15 dicembre 2010 n. 990) e successivamente annullata da Cons. Stato, sez. IV, 22 febbraio 2011 n. 595.

Nella vicenda che ci occupa, l’esame degli elaborati d’esame della ricorrente evidenzia però, con tutta evidenza, un contesto caratterizzato, oltre che dalla correttezza formale della forma espressiva e dalla sicura padronanza del lessico giuridico, anche da una corretta soluzione delle problematiche giuridiche poste a base delle prove d’esame; si tratta, pertanto di un contesto complessivo che contrasta così nettamente con i voti ed i giudizi apposti dalla Commissione d’esame da indurre a ritenere che il giudizio negativo costituisca espressione di quell’illogicità o irrazionalità manifesta di valutazione che può sicuramente trovare considerazione in sede di giudizio di legittimità.

Si abbia riferimento, a questo proposito, alla problematica dell’equilibrio delle prestazioni contrattuali (posta a base della prima prova d’esame) che è stata risolta dalla ricorrente sulla base di una ricostruzione della fattispecie e degli istituti che evidenzia non errori di impostazione ma una sicura padronanza della tematica: "è prerogativa del giudicante controllare che la parte nell’esercizio della facoltà che lo schema negoziale gli riconosce ed in particolare delle particolari condizioni contingenti (e segnatamente la peculiare contrazione degli acquisti nel settore automobilistico) rispetti i sopracitati principi di correttezza e buona fede. Tale facoltàdovere è altresì riconosciuto al Giudicante in virtù dell’applicazione del disposto dell’art. 1368 cod. civ. che, enunciando un principio di interpretazione oggettiva delle norme, statuisce che il contratto deve essere interpretato secondo buona fede; il che non significa sindacato di scelta economica dei contraenti, ma verificare se, nell’autonomia negoziale, le parti abbiano o meno rispettato la proporzionalità dei mezzi adoperati".

Analogo discorso per la problematica della responsabilità ex art. 586 c.p. posta a base della seconda prova di diritto penale; a questo proposito, la trattazione della ricorrente evidenzia sicuramente un contesto complessivo che non evidenzia errori di impostazione o altri profili che possano giustificare il giudizio negativo formulato dalla Commissione: "alla luce delle considerazioni svolte e della precitata sentenza si può sostenere che nel caso di morte o lesioni conseguenti all’assunzione di sostanze stupefacenti la responsabilità per ulteriori eventi a carico di colui che le abbia illecitamente cedute potrà essere ravvisabile quando sia accertata la sussistenza, da un lato, di un nesso di causalità fra la cessione e l’evento morte o lesioni, non interrotto da fattori eccezionali sopravvenuti e, da un altro lato, che l’evento non voluto sia comunque soggettivamente collegabile all’agente, ovverosia, a lui rimproverabile a titolo di colpa nei reati colposi".

Anche la terza prova (atto giudiziario in materia di diritto privato) non evidenzia poi quelle insufficienze che sarebbe stato logico aspettarsi, sulla base del giudizio negativo formulato dalla Commissione d’esame: l’atto giudiziario articolato dalla ricorrente appare, infatti, caratterizzato da un contesto generale che non evidenzia incertezze di impostazione o altre manchevolezze di tale gravità da portare ad un giudizio negativo: "il codice civile all’art. 1463 statuisce che nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità totale della prestazione dovuta, non può chiedere la controprestazione e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla restituzione dell’indebito….Sulla scorta di tali consolidati principi è opportuno rilevare come compia un evidente errore di diritto il legale rappresentante dell’hotel delle Rose quando nella propria missiva, dichiarando di non essere disposto alla restituzione della somma richiesta, adduce quale motivazione del rifiuto la eseguibilità della propria prestazione" (a questo punto, era, infatti, ormai indiscutibile come la prestazione fosse divenuta comunque ineseguibile per effetto del decesso del Sig. Tizio che aveva effettuato la prenotazione alberghiera).

Del resto, anche la motivazione apposta dalla Commissione d’esame alla valutazione negativa dei singoli elaborati, oltre ad essere assolutamente stereotipata e ripetitiva (si tratta, infatti, di motivazione assolutamente identica per tutti e tre gli elaborati, con l’unica "variante" dell’esclusione dell’ultima parte del giudizio dalla valutazione dell’ultimo elaborato), non evidenzia assolutamente quali possano essere le insufficienze o gli errori riscontrati dalla Commissione e posti a base del giudizio negativo.

In definitiva, il presente ricorso deve pertanto essere accolto e deve essere disposto l’annullamento degli atti impugnati; sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, come da motivazione e, per l’effetto, dispone l’annullamento degli atti impugnati.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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