T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, Sent., 29-04-2011, n. 780 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

In data 28 luglio 2004, il ricorrente riceveva il verbale di contestazione 514929T del Comando di Polizia Stadale di Lecce, relativo alla presunta violazione dell’art. 148, commi 12 e 16 del Codice della Strada; avverso il verbale, il ricorrente presentava ricorso al Prefetto di Lecce e sul ricorso si formava il silenzio accoglimento previsto dall’art. 204, commi 1bis del Codice della Strada, senza che si procedesse all’applicazione della sanzione.

Con successivo provvedimento 5 agosto 2004 prot. n. 666/04, il Prefetto di Lecce decretava però la sospensione della patente di guida del Sig. C. "per la durata di mesi uno a decorrere dalla data dell’effettivo ritiro del documento avvenuto il 20.7.2004", sempre per la medesima violazione.

Il ricorrente chiedeva pertanto più volte la revoca del provvedimento di sospensione della patente e la cancellazione dell’annotazione "sospensione" sul documento di abilitazione alla guida; l’istanza era rigettata con le note 23 febbraio 2006 e 19 gennaio 2009.

Nel frattempo l’azione proposta avanti al Giudice di Pace di Lecce dall’interessato si concludeva con la sentenza 12 giugno 2008 n. 5132 che rigettava la domanda di danni e dichiarava improponibile la domanda di revoca del provvedimento di sospensione della patente di guida e di cancellazione della annotazione della sospensione "essendo, per questa competente il Giudice amministrativo".

Con il presente ricorso, il ricorrente (ammesso al patrocinio a spese dello Stato con decreto 12 aprile 2010 n. 15 dell’apposita Commissione) chiede pertanto la revoca e/o l’annullamento del provvedimento 5 agosto 2004 prot. n. 666/04 del Prefetto di Lecce, l’accertamento del silenzio inadempimento formatosi sulle istanze tese alla cancellazione dell’annotazione della sospensione sulla patente di guida e la cancellazione dell’annotazione "sospensione" sulla propria patente di guida, oltre al risarcimento dei danni derivanti dall’adozione del provvedimento; a base del ricorso pone unica censura di violazione dell’art. 204 comma 1bis del Codice della Strada.

Si costituiva in giudizio l’Amministrazione intimata, controdeducendo sul merito del ricorso.

Alla camera di consiglio del 26 maggio 2010, la Sezione rigettava, con l’ordinanza n. 357/2010, istanza di tutela cautelare proposta dal ricorrente, sulla base della seguente motivazione: "considerato: -che il petitum del ricorso proposto da parte ricorrente consiste essenzialmente nell’annullamento del "provvedimento prefettizio prot. n. 666/04, Area IV, emesso in data 5.8.2004 e notificato in data 14.09.2004"; -che, con tutta evidenza si tratta quindi di un risultato il cui conseguimento risulta precluso dal decorso del termine di decadenza per promuovere l’impugnazione; -che quindi risulta esclusa dalla presente vicenda ogni considerazione relativa a più recenti provvedimenti che hanno negato la cancellazione dell’annotazione relativa alla sospensione della patente del ricorrente".

Con ordinanza 28 gennaio 2011 n. 218, la Sezione rilevava la sussistenza di "seri dubbi in ordine alla propria giurisdizione, trattandosi di fattispecie rientrante nella giurisdizione dell’A.G.O., nelle forme dell’opposizione giurisdizionale prevista dagli art. 22 e 23 della l. 24 novembre 1981 n. 689" ed assegnava alle parti trenta giorni per presentare memorie vertenti su quest’unica questione.

Dopo la presentazione di memorie in ordine alla questione di giurisdizione da parte del ricorrente e dell’amministrazione resistente, il ricorso passava in decisione all’udienza del 27 aprile 2011.
Motivi della decisione

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo nei confronti dell’A.G.O.

La giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. un., 29 luglio 2008, n. 20544; 19 aprile 2004, n. 7459) e del Giudice Amministrativo (Consiglio Stato, sez. VI, 15 dicembre 2009, n. 7932; T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 9 ottobre 2009, n. 1668) ha, infatti riportato alla giurisdizione dell’A.G.O., nella forme dell’opposizione giurisdizionale prevista dagli art. 22 e 23 della l. 24 novembre 1981 n. 689, anche le controversie relative all’applicazione delle sanzioni accessorie previste dal Codice della Strada, come la sospensione della patente o la cd. decurtazione di punti: "in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, l’opposizione giurisdizionale, nelle forme previste dagli art. 22 e 23 l. 24 novembre 1981 n. 689, ha natura di rimedio generale esperibile, salvo espressa previsione contraria, contro tutti i provvedimenti sanzionatori, ivi compresi quelli di sospensione della validità della patente di guida e quelli prodromici a tale sospensione, quali la decurtazione progressiva dei punti; mentre, l’esclusione di tale rimedio per il provvedimento di decurtazione dei punti contrasterebbe con gli art. 3 e 24 Cost., intaccando l’omogeneità del sistema sanzionatorio del codice della strada" (Cass. civ., sez. un., 29 luglio 2008, n. 20544).

Nella vicenda che ci occupa, siamo proprio in presenza della contestazione, sotto vari aspetti (impugnazione diretta del provvedimento di applicazione della sanzione; accertamento dell’obbligo di cancellazione delle relative annotazioni dalla patente; risarcimento dei danni consequenziali; ecc.), degli aspetti relativi all’applicazione di una sanzione accessoria (la sospensione della patente) prevista dal Codice della Strada.

La natura di diritto soggettivo della pretesa alla non applicazione della sanzione accessoria (la sospensione della patente), a seguito dell’accoglimento del ricorso proposto avverso la sanzione principale, non muta se la pretesa investe il comportamento inerte dell’autorità.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione nei confronti dell’A.G.O.; sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

Per quello che riguarda la liquidazione del compenso spettante al difensore a seguito della delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per effetto del decreto 12 aprile 2010 n. 15 dell’apposita Commissione, la Sezione deve rilevare come lo stesso debba essere liquidato "in modo che, in ogni caso, (le competenze spettanti al difensore) non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti", ai sensi dell’art. 82, 1° comma del d.lgs. 30 maggio 2002 n. 115 e applicando la riduzione dei compensi alla metà prevista dall’art. 130 del cit. d.lgs. (disposizione applicabile al giudizio amministrativo); in considerazione della complessità della vicenda e delle difese svolte, appare equo liquidare le competenze spettanti al difensore in complessivi Euro 1.000,00 (mille/00), oltre ad IVA e CAP.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo nei confronti dell’A.G.O.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

A seguito del decreto 12 aprile 2010 n. 15 dell’apposita Commissione per il patrocinio a spese dello Stato, dispone la liquidazione, ai sensi dell’art. 82, 1° comma del d.lgs. 30 maggio 2002 n. 115, della somma di Euro 1.000,00 (mille/00), oltre ad IVA e CAP, in favore dell’Avv. Giovanni Gabellone.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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