Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 31-03-2011) 02-05-2011, n. 16827 misure alternative

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con ordinanza deliberata in data 30 marzo 2010, depositata in cancelleria il 16 aprile 2010, il Tribunale di Sorveglianza di Lecce ammetteva S.S. alla misura della detenzione domiciliare ( L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47 ter, comma 1 bis) rigettando l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale. a. – Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto tempestivo ricorso per cassazione il S. chiedendone l’annullamento per omessa notifica del decreto di fissazione dell’udienza camerale del Tribunale di Sorveglianza in esito alla quale veniva pronunciato il provvedimento gravato.
Motivi della decisione

3. – Il ricorso è fondato e merita accoglimento: l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuova deliberazione al Tribunale di Sorveglianza di Lecce.

3.1 – Dall’esame degli atti processuali, consentito per la natura dell’eccezione sollevata in costanza della quale questo giudice è anche giudice del fatto, risulta che il decreto di fissazione dell’udienza (30 marzo 2010) di trattazione dell’istanza del ricorrente, come del resto da atto lo stesso Tribunale di Sorveglianza di Lecce nel provvedimento 27 aprile 2010, con il quale ha disposto la sospensione dell’ordinanza gravata, è stato notificato a un difensore diverso da quello ritualmente nominato dal ricorrente (l’avv. Camassa Giancarlo anzichè l’avv. Catamo Ugo, nominato difensore di fiducia del S. con atto depositato in data 3 luglio 2009, anteriormente alla emissione del suddetto decreto).

E’ appena il caso di rammentare che l’omesso avviso comporta, secondo il generale principio di diritto, del tutto pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, la "nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p.p.", del procedimento, per effetto della estensiva applicazione delle previsioni della "omessa citazione dell’imputato e (della) assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza" (Cass., Sez. 1, 14 ottobre 2010, n. 39683, El Marzouki, rv. 248679;

Sez. 1, 19 febbraio 2009, n. 12878, Di Paolo Petrovic, rv. 243739;

Sez. 3, 20 novembre 2008, n. 46786, Bifani, rv. 242477; Sez. 1, 22 marzo 1996, n. 1900, Prugni, rv. 204410; Sez. 3, 29 maggio 1998, n. 1730, Viscione, rv. 211550; cui adde: Sez. 1, 4 novembre 1967, n. 6168, Zicchitella, rv. 209134; Sez. 1, 18 luglio 1994, n. 3637, Cipriano, rv. 200047; Sez. 1, 18 gennaio 1994, n. 272, Sangiorgio, rv. 196672).

L’accoglimento in via di principalità del rilievo in rito dianzi esposto deve ritenersi assorbente dell’altra censura difensiva contenuta in gravame.

4. – Ne consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi dell’art. 623 c.p.p. come da dispositivo.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuova deliberazione al Tribunale di Sorveglianza di Lecce.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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