Cons. Stato Sez. V, Sent., 02-05-2011, n. 2593 liste elettorali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– con ricorso al T.a.r. per il Piemonte i ricorrenti hanno impugnato la ricusazione della lista Forza Juve presentata da 602 elettori, impossibilitati alla sottoscrizione, con le modalità di cui al quarto comma dell’art. 28 T.U. 16.5.1960, n. 570 e ss. mm, disposta con verbale in data 16.4.2011 n. 21 dalla Commissione Elettorale Circondariale di Torino;

– il tribunale, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il ricorso;

– propongono appello gli interessati lamentando l’introduzione da parte del giudice di primo grado di motivi ulteriori di ricusazione rispetto a quelli evidenziati con l’atto impugnato, la non addebitabilità ai presentatori delle candidature di vizi nella formazione di documentazione dinanzi al funzionario dell’Ambasciata di Bogotà nonché infondatezza dei motivi di esclusione.

Rilevato:

che la Commissione elettorale circondariale di Torino ha disposto la ricusazione della lista di cui trattasi, in particolare rilevando che l’atto di sottoscrizione non è allegato alla lista dei candidati che risulta firmata ed autenticata in data successiva e che il modulo della dichiarazione resa verbalmente non riporta neppure la riproduzione del contrassegno;

che da tali carenze (assenza di indicazione delle generalità dei candidati alla carica di consigliere comunale e della raffigurazione del simbolo della lista), pienamente confermate allo stato degli atti depositati, risulta sussistere la violazione dell’art. 28, comma 4 d.P.R. n. 570 del 1960 che, stabilendo che la dichiarazione dei sottoscrittori debba recare i suindicati elementi, persegue lo scopo di assicurare che i dichiaranti abbiano piena consapevolezza della lista che si accingono a presentare (cfr. da ultimo Cons. St, Sez. V, 29.4. 2011, n.3306);

che rispetto a tali carenze non può considerarsi equipollente la dichiarazione di presentazione sottoscritta ed autenticata in data successiva alla dichiarazione verbale dei presentatori;

che rispetto alla superiore esigenza di consapevolezza da parte dei dichiaranti della lista e del simbolo, che garantisce la certa direzione della manifestazione della loro volontà (Cons. st. Sez. V, 14.11.2006, n.6683), appare recessivo l’argomento per cui non potrebbero addebitarsi ai privati presentatori – su cui ricade comunque l’onere di vigilanza rispetto al corretto espletamento delle operazioni – le conseguenze pregiudizievoli dei vizi formali degli atti dell’Ambasciata di Bogotà;

che alla luce delle predette considerazioni l’appello va rigettato, con assorbimento delle ulteriori questioni (in particolare quanto alla censura concernente l’integrazione da parte del T.a.r. della motivazione dell’impugnato provvedimento di ricusazione), attesa la sufficienza dei rilievi formulati dalla Commissione ai fini dell’esclusione;

che dalla documentazione presente nel fascicolo (in particolare, note provenienti dall’Ambasciata italiana a Bogotà relative alle modalità delle dichiarazioni) si ricavano elementi di possibile rilevanza penale da portare all’attenzione della Procura della Repubblica di Torino;

che la mancata costituzione dell’appellato esonera il Collegio dal provvedere sulle spese;
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria di trasmettere alla procura della Repubblica di Torino gli atti e documenti presenti nel fascicolo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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