Cons. Stato Sez. V, Sent., 02-05-2011, n. 2591 liste elettorali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il presente appello è proposto avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Piemonte indicata in epigrafe, con la quale è stato rigettato un ricorso proposto in quella sede avverso la non ammissione alle elezioni amministrative del Sindaco e del Consiglio comunale di Torino del 15 maggio 2011 della lista denominata "Bunga Bunga più pilo per tutti".

L’appellante censura la sentenza in quanto il giudice di primo grado, pur nell’ambito della giurisdizione di merito, è andato oltre alle motivazioni della commissione elettorale, mentre gli eventuali errori posti in essere dall’Ambasciata di Bogotà non possono ricadere sugli ignari presentatori.

La causa, discussa all’udienza pubblica del 2 maggio 2011, passa successivamente in decisione.
Motivi della decisione

L’appello è infondato.

Rilevato

Che la Commissione elettorale circondariale di Torino ha disposto la ricusazione della lista di cui trattasi, in particolare rilevando che l’atto di sottoscrizione non è allegato alla lista dei candidati che risulta firmata ed autenticata in data successiva e che il modulo della dichiarazione resa verbalmente non riporta neppure la riproduzione del contrassegno;

che da tali carenze (assenza di indicazione delle generalità dei candidati alla carica di consigliere comunale e della raffigurazione del simbolo della lista), pienamente risultanti allo stato degli atti depositati, risulta sussistere la violazione dell’art. 28, comma 4, d.P.R. n. 570 del 1960 che, stabilendo che la dichiarazione dei sottoscrittori debba recare i suindicati elementi, persegue lo scopo di assicurare che i dichiaranti abbiano piena consapevolezza della lista che si accingono a presentare (cfr. da ultimo Cons. St., sez. V, 29 aprile 2011, n. 3306);

che rispetto tali carenze non può considerarsi equipollente la dichiarazione di presentazione sottoscritta ed autenticata in data successiva alla dichiarazione verbale dei presentatori;

che rispetto alla superiore esigenza di consapevolezza da parte dei dichiaranti della lista e del simbolo, che garantisce la certa direzione della manifestazione della loro volontà (Cons. st. Sez. V, 14.11.2006, n.6683), appare recessivo l’argomento per cui non potrebbero addebitarsi ai privati presentatori – su cui ricade comunque l’onere di vigilanza rispetto al corretto espletamento delle operazioni – le conseguenze pregiudizievoli dei vizi formali degli atti dell’Ambasciata di Bogotà;

che alla luce delle predette considerazioni l’appello va rigettato, con assorbimeno delle ulteriori questioni (in particolare quanto alla censura concernente l’integrazione da parte del T.A.R. della motivazione dell’impugnato provvedimento di ricusazione), attesa la sufficienza dei rilievi formulati dalla Commissione ai fini dell’esclusione;

che sono presenti nel fascicolo, in particolare, note dell’Ambasciata italiana a Bogotà relative alle modalità delle dichiarazioni contenenti elementi di possibile rilevanza penale da portare all’attenzione della Procura della Repubblica di Torino.

Nulla per le spese per non essersi costituita in giudizio la parte appellata.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

rigetta l "appello;

Manda alla segreteria di trasmettere alla Procura della Repubblica di Torino, copia della presente sentenza e degli atti e documenti presenti nel fascicolo.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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