Cass. pen., sez. I 13-03-2009 (04-03-2009), n. 11249 Proscioglimento nel merito – Impugnazione esperibile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 4 luglio 2007 il Tribunale di Padova, in composizione monocratica, assolveva P.L.C. dal reato di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 2 – a lui contestato per essersi reso inottemperante al provvedimento del Questore di Padova del 10 agosto 2004 di rientro, senza preventiva autorizzazione, nel territorio del Comune di Padova – ritenendo illegittimo, in quanto privo della sottoscrizione, l’ordine del Questore, acquisito in copia autentica all’originale, costituente il presupposto del reato.
2. La Corte d’appello di Venezia, investita dell’impugnazione del Procuratore generale della Repubblica, con ordinanza del 25 settembre 2008 qualificava l’appello proposto come ricorso per cassazione e disponeva pertanto la trasmissione degli atti a questa Corte, osservando che la sentenza doveva considerarsi pronunciata ex art. 469 c.p.p. fuori dalle ipotesi previste da tale norma, trattandosi di assoluzione nel merito ex art. 129 c.p.p..
OSSERVA IN DIRITTO
L’impugnazione del Procuratore generale presso la Corte d’appello di Venezia, correttamente qualificata come ricorso per cassazione dalla Corte territoriale, è fondato.
In tema di legittimità dell’atto amministrativo – quale risulta essere l’ordine impartito dal Questore ai sensi della L. n. 1423 del 1956, art. 2 – per giurisprudenza costante sia di questa Corte (cfr.
Cass., Sez. 1^ civile, 12 luglio 2001, n. 9441 in tema di violazione alla disciplina sull’immigrazione) che del Consiglio di Stato (cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. 4^, 24 maggio 1983, n. 325) la sottoscrizione autografa è richiesta come condizione di validità solo dell’originale dell’atto e non delle copie autentiche.
E’, infatti, sufficiente che nella copia notificata si faccia menzione dell’esistenza, nell’originale, della firma del soggetto legittimato alla sottoscrizione dell’atto ovvero che ricavabile aliunde la riferibilità dell’atto stesso al soggetto legittimato ad emetterlo.
Principi analoghi sono stati affermati dalla giurisprudenza in tema di nullità delle notificazioni nel rito penale, laddove si è argomentato che la mancanza o l’indecifrabilità della firma dell’autore dell’atto nella copia da notificare non è causa di nullità, in quanto la sua autenticità è garantita dal fatto stesso della notifica e dalla responsabilità che assume l’organo notificatore per quanto concerne sia la conformità della copia all’atto originale che la sua provenienza dall’organo competente ad emetterlo (cfr. Cass., Sez. 4^, 5 novembre 1985, Goffi).
Applicando i suddetti principi al caso in esame, la Corte osserva che illegittimamente il giudice del merito ha disapplicato l’atto amministrativo, presupposto dell’esistenza del reato L. n. 1423 del 1956, ex art. 2 risultando dalla copia acquisita la piena conformità della stessa all’originale, recante la sottoscrizione dell’autorità competente all’adozione del provvedimento stesso.
Alla luce di quanto si qui esposto s’impone l’annullamento della sentenza impugnata con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Padova per il giudizio, trattandosi di sentenza predibattimentale, intervenuta prima dell’instaurazione del contraddittorio sulle richieste di assunzione della prova, come risulta dal verbale d’udienza.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Padova.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale

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