Cons. Stato Sez. V, Sent., 02-05-2011, n. 2588 Liste elettorali Operazioni elettorali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

, su delega dell’ avv. Nicola Di Modugno;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza 27 aprile 2011 n. 646, il Tar per la Puglia ha respinto il ricorso proposto dal Partito dei Democratici di Sinistra avverso gli atti della sottocommissione elettorale circondariale presso il Comune di Barletta, relativi alla ricusazione del contrassegno della lista dei Democratici di Sinistra per le elezioni comunali del 15 e 16 maggio 2011.

Il Partito dei Democratici di Sinistra, in persona del tesoriere V. C. D., anche nella sua qualità di delegato alla presentazione della lista e del contrassegno, ha proposto – con atto notificato il 28.4.2011 e depositato il 29.4.2011 – ricorso in appello avverso tale decisione per i motivi che saranno di seguito esaminati.

All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

2. L’oggetto del presente giudizio riguarda la contestazione della ricusazione del contrassegno della lista dei Democratici di Sinistra per le elezioni comunali di Barletta del 15 e 16 maggio 2011.

La lista e il predetto contrassegno erano stati dapprima ammessi dalla Commissione elettorale, che successivamente comunicava il provvedimento di ricusazione del contrassegno e della lista.

Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso, rilevando che:

a) l’impugnato provvedimento di ricusazione del contrassegno dei DS deve correttamente qualificarsi come atto di ritiro in autotutela, attesa la piena ammissibilità dell’autotutela anche in materia elettorale;

b) i motivi della ricusazione risultano essere legittimi sulla base dei principi espressi dal precedente specifico arresto giurisprudenziale dello stesso T.A.R. (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 28.5.2009, n. 1273), confermato da Cons. Stato, Sez. V, 10.11.2010, n. 8001.

Gli appellanti contestano tale statuizione, sostenendo che è inammissibile l’esercizio del potere di autotutela in ordine a provvedimenti di ammissione di liste, che la Commissione era carente del potere di ricusare la lista già ammessa e che i precedenti richiamati sono errati, non trattandosi di un nuovo partito, ma della prosecuzione dell’attività politica del partito dei DS (invocano in via subordinata la tutela del preuso di cui all’art. 2571 c.c.).

Il ricorso è privo di fondamento.

In un recente precedente, relativo proprio alla ricusazione della lista dei DS in altra competizione elettorale (elezioni provinciali Barletta – Andria – Trani del 2009), questa Sezione ha affermato l’ammissibilità di un provvedimento di ricusazione in via di autotutela rispetto all’approvazione del contrassegno intervenuta precedentemente (Cons. Stato, V, 10 novembre 2010 n. 8001, che richiama in senso conforme, Cons. Stato, V, 18 marzo 2004, n. 1432).

In tale occasione, è stato rilevato che la commissione elettorale ha facoltà di esercitare i poteri di autotutela, dovendosi ritenere che l’ufficio può correggere i propri atti illegittimi di esclusione delle liste fino al momento della pubblicazione del manifesto recante le candidature ufficiali, vicenda, questa, che segna l’inizio della successiva fase del procedimento elettorale. Ciò risponde, d’altro canto, ad un principio generale che impone all’amministrazione di provvedere alla cura dell’interesse pubblico anche dopo l’emanazione dell’atto amministrativo fino al momento in cui siano ancora disponibili gli effetti giuridici prodotti dall’atto. Nessuna norma di legge né principio desumibile dal sistema elettorale autorizzano a derogare a questo principio generale, che discende direttamente dall’essenza del potere amministrativo.

Nel condividere tali principi, il Collegio evidenzia che tale tesi non si pone in contrasto con il precedente relativo alle elezioni regionali della Lombardia, in quanto in quel caso la legittimità del potere di riesame è stata esclusa sulla base del rilievo che una volta scaduti tutti i termini di legge del procedimento elettorale regionale, peraltro articolato in due fasi, non è stato ritenuto possibile procedere all’esclusione di una lista ammessa (Cons. Stato, V, 22 marzo 2010 n. 1640).

Nel caso di specie, il procedimento elettorale è regolato dall’art. 33 del d.P.R. n. 570/1960, il cui ultimo comma affida alla Commissione elettorale la permanenza del potere di verifica di ammissioni ed esclusioni delle liste "entro il ventiseiesimo giorno antecedente la data della votazione"; termine che scadeva il 19 aprile 2011 e che è stato rispettato, come dimostra la nota prot. n. 24878 del 19.4.2011, con cui la sottocommissione elettorale ha comunicato la ricusazione, richiamando il verbale n. 24 di pari data.

3. Anche con riferimento alle ragioni della ricusazione della lista, il Collegio ritiene di dover condividere il richiamato precedente della Sezione, con cui è stata ritenuta l’illegittimità dell’utilizzo del simbolo dei DS perché identico al simbolo utilizzato dai DS prima che confluissero nel nuovo PD, in violazione dell’art. 33, comma 1, lett. b), del d.p.r. n. 570/1960, che impedisce l’utilizzo di quei "contrassegni che siano identici o che si possono facilmente confondere con quelli presentati in precedenza, o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l’elettore".

In quel precedente è stato anche precisato che è certa la circostanza che la titolarità del simbolo appartenga ancora al Partito dei "Democratici di Sinistra", costituendo fatto notorio, suffragato dagli atti di causa, la circostanza che detta formazione, pur avendo deciso di partecipare alla competizione elettorale e, più, in generale di perseguire il proprio progetto politico nell’ambito di un altro raggruppamento (il partito Democratico) ponendo termine all’attività attività politica diretta, non si è formalmente estinto come associazione, e, comunque, come formazione politica storicamente presente in Parlamento, conserva la legittimazione a rivendicare l’esclusivo utilizzo del simbolo ed a contestarne l’appropriazione da parte di altri soggetti sprovvisti di idonea base di legittimazione.

Con riguardo a tali considerazioni, non assume rilievo la azione civile intrapresa da P. Fassino, in rappresentanza dei Democratici di Sinistra davanti al Tribunale di Trani, essendo la stessa diretta in via principale ad un mero accertamento della inesistenza delle deliberazioni assembleari invocate dalla parte appellante.

Di conseguenza, non può essere condivisa la tesi degli appellanti, che rivendicano il legittimo uso del simbolo, anche ai sensi dell’art. 2571 c.c. e deve essere confermata la legittimità del provvedimento di ricusazione, impugnato in primo grado.

4. In conclusione, il ricorso in appello deve essere respinto e nulla deve essere disposto per le spese in assenza di costituzione di controparti.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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