Cass. civ. Sez. V, Sent., 29-07-2011, n. 16660 accertamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il 30 giugno 2005 la CTR della Campania ha rigettato l’appello proposti dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della Cooperativa di Consumo AVERSANA CARNI, confermando l’annullamento dell’avviso di rettifica per IVA 1994. Ha motivato la decisione con le seguenti considerazioni:

"Va rilevato che neanche in questa sede è stato prodotto il processo verbale di rettifica. Ritiene il Collegio che alcuna prova idonea ha fornito l’Ufficio sui motivi della rettifica effettuata ed in particolare della asserita omessa contabilizzazione di operazioni attive e passive".

Il 29 settembre 2006 hanno congiuntamente proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, l’AGENZIA delle ENTRATE e il MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE. La contribuente non si è costituita.
Motivi della decisione

In applicazione del decreto del Primo Presidente in data 22 marzo 2011, il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata:

Il ricorso è manifestamente inammissibile.

1. In primo luogo, va rilevata d’ufficio la carenza di legittimazione processuale dell’altro soggetto rappresentato dall’AVVOCATURA ERARIALE, il MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE, Che non è stato parte nel giudizio di secondo grado ed è oramai estraneo al contenzioso tributario dopo la creazione delle agenzie fiscali.

L’intervento ministeriale in cassazione è dunque inammissibile e il ricorso dell’AVVOCATURA dello STATO va esaminato unicamente riguardo all’agenzia delle entrate, che è la sola a essere legittimamente impugnante. Il ricorso per parte ministeriale non incide concretamente sul presente giudizio, stante la mancata costituzione della contribuente.

2. In secondo luogo, quanto alle due doglianze dell’AGENZIA delle ENTRATE, si osserva che configura un errore revocatorio ex art. 395 c.p.c., n. 4, non suscettibile di essere dedotto in sede di legittimità sotto il profilo della violazione di legge (secondo motivo) o del vizio di motivazione (primo motivo), denunciare che i giudici di appello hanno erroneamente negato l’esistenza in atti del processo verbale di verifica (Sez. 3, Sentenza n. 14228 del 28/07/2004; Sez. 3, Sentenza n. 10066 del 27/04/2010; Sez. 3, Sentenza n. 11373 del 16/05/2006). Ciò costituisce assorbente ragione d’inammissibilità in relazione all’unica "ratio decidendi" della sentenza di secondo grado.

3. Il ricorso, in sostanza, si risolve nella denuncia di un errore di fatto, consistente nell’inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulterebbe dagli atti del processo. Quello che è lamentato, è in sintesi, l’omesso esame del documento basilare dell’accertamento, che la sentenza di merito ha negato esser mai stato prodotto, mentre in ricorso se ne deduce il tempestivo deposito. Da qui l’esclusione dell’impugnazione per cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 5 e 3, vertendosi in materia di revocazione, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4. 4. All’inammissibilità radicale del ricorso non segue alcuna pronunzia sulle spese del giudizio di legittimità, atteso che la Cooperativa di Consumo AVERSANA CARNI non si è costituita.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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