Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 30-03-2011) 02-05-2011, n. 16815 misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con ordinanza deliberata in data io agosto 2010, depositata in cancelleria il 23 settembre 2010, il Tribunale di Catanzaro rigettava l’istanza avanzata nell’interesse di V.P. avverso l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale del capoluogo che, in data 10 agosto 2010, applicava al prefato la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di omicidio aggravato (anche ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7) furto aggravato, porto e detenzione d’arma (aggravato anche quest’ultimo ai sensi dello stesso L. n. 203 del 1991, art. 7).

Il giudice, in via di premessa, chiariva che, in data (OMISSIS) all’interno di un circolo privato, un individuo travisato da un casco da motociclista sparava con una pistola cal. 9 ferendo mortalmente i fratelli V. e G.N. per poi allontanarsi a bordo di un motociclo in direzione " (OMISSIS)". Il teste oculare C.F., presente al momento dell’omicidio e ruggito dal circolo, giunto all’altezza del municipio, si vedeva sorpassare da un motociclo con a bordo due persone travisate da caschi integrali diretta verso la località (OMISSIS). Nel prosieguo delle indagini, in località (OMISSIS), veniva rinvenuto un motociclo marca Yamaha carbonizzato nonchè, sotto lo stesso, una pistola cal. 9 marca Sig Sauer. La marca di allestimento dei bossoli recuperati all’interno dell’arma (NTW) era risultata essere, dall’accertamento tecnico balistico effettuato dal RIS dei Carabinieri di Messina, la stessa di quelli repertati sul luogo del delitto, così come i proiettili recuperati nella medesima arma era risultati del tipo "camiciato" come quelli repertati sul luogo del fatto delittuoso. Nella stessa area veniva anche rivenuta, tra l’altro, una macchinetta cambiamonete.

1.1. – In punto di gravi indizi di colpevolezza il Tribunale indicava, a supporto degli stessi, il grave compendio indiziario costituito:

– da alcune intercettazioni ambientali disposte in altro procedimento all’interno dell’autovettura Fiat Bravo in uso all’indagato V. P., da cui risultava che S.A., nel commentare con due interlocutori sconosciuti la morte del proprio padre, manifestava tra l’altro la volontà di intraprendere un’azione delittuosa di vendetta così come altrettanto veniva fatto in altra conversazione ambientale intervenuta tra il S. e il V. quando, nel lamentarsi che a distanza di un mese terze persone non meglio specificate non avessero ancora fatto nulla, concordavano modalità esecutive di una eventuale azione delittuosa;

– dalle indagini relative al motociclo rinvenuto carbonizzato che risultava essere stato denunciato come rubato in Catanzaro nella notte tra il (OMISSIS) a tale P.R., essendo altresì emerso dalle intercettazioni ambientali del 27/28 maggio che S.A. e V.P., che si trovavano in Catanzaro come risultante dal monitoraggio del dispositivo GPS installato sulla vettura Fiat Bravo, avevano manifestato l’intenzione di rubare uno scooter. In particolare emergeva essere stato necessario, per l’impossessamento, asportare il bloccasterzo del veicolo così come evidenziatosi dall’esame del motociclo carbonizzato;

– dalle indagini svolte in relazione al ritrovamento della macchinetta cambiasoldi in località (OMISSIS) che portavano a collegare la sottrazione della stessa, in forza delle intercettazioni sulla utenza del cellulare di S.A., all’operato di quest’ultimo che aveva organizzato con Co.

A., titolare di un bar tabacchi, una rapina simulata proprio della macchinetta in questione onde permettere al Co. di non dividere la percentuale con il gestore; ciò evidenziava che la località (OMISSIS) era in uso e conosciuta agli indagati;

– i due indagati hanno reso dichiarazioni contrastanti in relazione al loro alibi.

1.2. – In merito alle esigenze cautelari il Tribunale le individuava nel pericolo di reiterazione dei fatti, giusta la loro gravità, la personalità del soggetto proclive a delin-quere e le modalità esecutive del fatto, richiamando altresì la presunzione di pericolosità di cui all’art. 275 c.p.p., comma 3 in forza del titolo del reato e della aggravante contestata L. n. 203 del 1991, ex art. 7. 2. – Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, tramite il proprio difensore avv. Vittorio Viscomi, ha interposto tempestivo ricorso per cassazione il V. chiedendone l’annullamento per i seguenti profili:

a) violazione dell’art. 309 c.p.p., commi 5 e 10 dell’art. 309, con riferimento all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) per omessa trasmissione al Tribunale del Riesame di parte degli atti sui quali è basata la richiesta di applicazione della misura cautelare;

immediata richiesta di declaratoria di perdita di efficacia della misura in atto; i provvedimenti autorizzativi contengono "omissis" che non rendono possibile l’esercizio del diritto di difesa dell’indagato non potendo conoscere gli elementi posti a suo carico, nè rendono possibile al giudice l’esercizio di controllo di legittimità;

b) violazione degli artt. 267 e 271 c.p.p. per omessa motivazione dei decreti intercettivi e di proroga degli stessi e assenza di motivazione sul punto, con riferimento all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e);

c) violazione dell’art. 273 c.p.p., con riferimento all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, con riferimento all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in ordine ai rilievi mossi dalla difesa e più precisamente in relazione:

1) alla rilevanza delle conversazioni del 23 aprile 2010, ore 9,41 e del 29 maggio 2010 ore 17.58 onde individuare il movente del duplice omicidio; nella telefonata del 23 aprile 2010 si fa riferimento alla frase del S. che afferma essere "due mesi che aspetta"; tale frase appare del tutto scollegata all’omicidio di S.V. intervenuto il giorno prima delle intercettazione; inoltre la telefonata del 29 maggio 2010 che riporterebbe, secondo la pubblica accusa, la lamentela del S. che nulla verrebbe fatto per la morte del padre non collima con la circostanza che fosse stata appena commesso il furto del motociclo; nè combacia con i G., che erano fratelli, il fatto che nelle intercettazioni si parli di padre e figlio;

2) alla incertezza in ordine alla identità tra il motociclo rubato nella notte tra il (OMISSIS) e quello utilizzato dagli esecutori materiali del delitto; inoltre la moto non è oggetto delle conversazioni antecedenti al furto;

3) alla incertezza in ordine alla circostanza che la moto Yamaha sia oggetto delle conversazioni captate nella notte tra il 27 e il 28 maggio;

4) assenza di elementi per ritenere che il luogo del rinvenimento della moto fosse nella piena disponibilità del V.; i riferimenti svolti nel provvedimento attengono al S. e non al ricorrente;

5) nullità e/o inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da S. A. l’11 giugno 2010 poichè acquisite in violazione dell’art. 63 c.p.p.;

6) irrilevanza "a supporto della validità della prospettazione accusatoria" della telefonata delle 18.36 dell’11 giugno di V. e S. e dell’incontro avvenuto lo stesso giorno tra il V. e Ca.Gi., coindagato nei confronti del quale è stata esclusa la gravità indiziaria.
Motivi della decisione

3. – Il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

3.1 – Il primo motivo di ricorso, in particolare, (eccezioni che attengono alla trasmissione degli atti da parte del PM al giudice del riesame) non è fondato e deve essere respinto.

3.1.1 – Dall’esame dei decreti autorizzativi, peraltro emessi in altro procedimento, risulta per vero argomentato in modo congruo e logico il convincimento del giudice circa la ricorrenza dei presupposti di legge in relazione alle disposte captazioni ed è tale da poter consentire l’esercizio dei diritti defensionali da parte dell’indagato. Gli "omissis" cui fa riferimento il ricorrente, peraltro in modo generico ed erroneo, sono pertanto irrilevanti e non hanno ostacolato alcun scrutinio di legittimità neppure da parte del giudice.

3.2 – Anche il secondo motivo di gravame (doglianze afferenti i decreti di intercettazione) è privo di pregio e va rigettato.

3.2.1 – Non vi è alcun motivo di ritenere che il Tribunale, come dianzi già chiarito, non abbia potuto svolgere il proprio vaglio di legittimità, atteso l’effettivo contenuto dei decreti autorizzativi.

3.3 – Parimenti destituito di fondamento è il terzo motivo di impugnazione (censure che attengono alla valutazione della provvista indiziaria). Il riferimento al tempo decorso dall’omicidio del padre è proprio della intercettazione del 29 maggio e non del 23 aprile 2010, come erroneamente indicato dal ricorrente, quando appunto era già trascorso un mese dal fatto sicchè nessuna contraddizione è stata cogliere. Il Tribunale ha inoltre chiarito che non vi è alcuna ulteriore contraddizione in relazione alla lamentela espressa nella conversazione del 29 maggio 2010, posto che con evidenza la doglianza era rivolta all’inerzia di altre persone, constatazione questa che legittimava anzi la necessità di compiere l’azione delittuosa in prima persona. Nessuna contraddizione è rilevabile neppure con riferimento al fatto che nella captazione si parli di padre e figlio anzichè dei fratelli G., non potendosi escludere la sussistenza di una fluidità nella fissazione degli obbiettivi.

3.3.1 – Da rigettare è la doglianza che attiene al fatto che non vi sia certezza che la moto rinvenuta rubata sia quella sottratta al P.. E’ per vero evidente che in questa fase cautelare rileva la gravità indiziaria e non la certezza delle prove di responsabilità, gravità che è comunque fornita dalla concatenazione tra il ritrovamento del motociclo in questione unitamente alla pistola ritenuta compatibile con quella usata nell’omicidio, con la sottrazione di una moto di egual marca e cilindrata in (OMISSIS) ove i rilievi GPS e intercettativi pongono gli imputati sul luogo del furto al momento del suo compimento. Le intercettazioni in questione inoltre afferiscono chiaramente a un momento antecedente e posteriore al furto dando indicazioni, come quello relativo al bloccasterzo, che sono individualizzanti il veicolo usato per l’omicidio, posto che quello trovato carbonizzato recava analoghe alterazioni meccaniche.

3.3.2. – Privo di fondamento è il rilievo che la località (OMISSIS) non sia ricollegabile al V., bensì, secondo il ragionamento sviluppato in ordinanza, con il S.. In realtà la connessione, come fa implicitamente richiamo il Tribunale, risiede nella stretta frequentazione del V. con il S. emergente quantomeno dalle conversazioni captate.

3.3.3. – Del tutto inammissibile è la censura che attiene alle telefonate effettuate dal V. dopo l’omicidio, trattasi con evidenza di rivalutazione fattuale non proponibile in questa sede.

3.3.4 – Del tutto irrilevante infine è la censura attinente alla non utilizzazione delle dichiarazioni a sommarie informazioni testimoniali di S.A. dell’11 giugno 2010 poichè si evince chiaramente dall’ordinanza gravata che dette dichiarazioni sono state espunte dal giudice dal quadro indiziario esaminato.

4. – Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Si deve altresì provvedere agli incombenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento del direttore dell’Istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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