Cass. civ. Sez. V, Sent., 29-07-2011, n. 16658

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rdiva notifica.
Svolgimento del processo

Il Fallimento della ditta V.V. impugnava l’avviso di rettifica notificato relativamente all’anno 1996 per il recupero di Iva per L. 772.565.000, oltre interessi e sanzioni, emesso sulla base di p.v.c. della G.d.F. di Afragola che evidenziava tra l’altro l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, e comunque la mancata indicazione nella dichiarazione annuale dell’IVA sugli acquisti, con conseguente perdita del diritto alla relativa detrazione.

Il giudice adito rigettava il ricorso, il Fallimento proponeva gravame e la CTR della Campania con sentenza n. 68/31/05, depositata il 23.5.2005 e non notificata, in riforma dell’impugnata sentenza riduceva il debito d’imposta a L. 184.494.149, annullando le sanzioni.

Per la cassazione della sentenza di appello proponeva ricorso in via principale l’Agenzia delle Entrate, articolando tre motivi.

Resisteva con controricorso e contestuale ricorso incidentale V.F. quale unica erede di V.V., tornato in bonis a seguito della chiusura del fallimento, eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per tardività e per nullità della notifica.

All’udienza di discussione del 17 maggio 2011 la Corte decideva come da dispositivo, deliberando l’adozione di motivazione semplificata.
Motivi della decisione

Preliminarmente rileva la Corte doversi procedere alla riunione dei ricorsi ex art. 375 c.p.c..

Il ricorso principale risulta inammissibile, così come eccepito dalla resistente, perchè proposto in violazione del termine lungo ex art. 327 c.p.c. essendo pervenuto all’Ufficiale Giudiziario per la notifica in data 10 luglio 2006, e quindi successivamente alla scadenza del termine suddetto, nel caso di specie maturato in data 8 luglio 2006, trattandosi di impugnazione avverso sentenza depositata il 23.5.2005.

Nè l’inammissibilità in questione può ritenersi esclusa L. n. 69 del 2009, ex art. 58, comma 3 non potendosi riconoscere a tale norma efficacia retroattiva (Cass. 15.3.2010, n. 6212; 3.7.2009, n. 15636).

L’inammissibilità del ricorso principale travolge anche il ricorso incidentale, proposto anch’esso tardivamente.

L’esito identico dei ricorsi giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e Ei dichiara inammissibili. Dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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