Cons. Stato Sez. VI, Sent., 02-05-2011, n. 2574 Insegnanti elementari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1). La sig.ra I. T. – docente di scuola elementare in possesso della idoneità conseguita a seguito di sessione riservata di esami, indetta con O. M. n. 153 del 15.06.99 e successive integrazioni, nonché del titolo di specializzazione per posti di sostegno – era inizialmente inserita nella terza fascia, al posto n. 2845, della graduatoria permanente dei docenti di scuola elementare relativa alla Provincia di Caserta, nonché al posto n. 675 dell’elenco definitivo dei docenti in possesso di titolo di specializzazione per il sostegno.

Con il provvedimento n. 7013 del 22 settembre 2004, del dirigente del Centro servizi amministrativi provinciale di Caserta, ella era, in prosieguo, depennata dalla graduatoria.

A motivazione dell’atto di depennamento era posto il rilievo del mancato possesso, ai sensi dell’art. 4 del d.d.g. 21 aprile 2004, di idoneo titolo abilitante, da identificarsi in "idoneità o abilitazione all’insegnamento, da conseguirsi a seguito superamento di concorso per titoli ed esami". L’abilitazione conseguita nella sessione riservata indetta ai sensi dell’ O.M. n. 153 del 1999 – in quanto non espressamente contemplata all’ art. 4 del menzionato d.d.g. – era da considerarsi utile solo ai fini della prima compilazione della graduatoria permanente.

Avverso l’atto di depennamento, nonché, per quanto necessario, del decreto del Direttore generale del Ministero dell’istruzione, università e ricerca del 21.02.2004 – per la parte in cui, all’art. 4 comma 1, non comprende l’abilitazione riservata conseguita ai sensi dell’O. M. n. 153 del 1999 fra i titoli utili all’inserimento nella graduatoria permanente di terza fascia – la sig.ra T. proponeva il ricorso n. 13605 del 2004 al T.A.R. per la Campania, deducendo motivi di violazione di legge ed eccesso di potere in diversi profili e deducendo, altresì, una questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2 della legge n. 124 del 1999, per contrasto con gli artt. 3, 33 e 97 della Costituzione.

Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe, il T.A.R. adito accoglieva il ricorso ed annullava l’atto di depennamento dalla graduatoria permanente.

Ha proposto appello il Ministero dell’istruzione, dell’ università e della ricerca scientifica, che ha contrastato le conclusioni del T.A.R. e chiesto che, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado sia respinto.

La sig.ra T. non si è costituita nel secondo grado del giudizio.

All’udienza del 5 aprile 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2). L’appello è da respingere.

2.1). Il T.A.R. ha correttamente riconosciuto l’idoneità del titolo di abilitazione posseduto dalla sig.ra T. ai fini dell’inclusione nelle graduatorie permanenti previste dall’art. 401 del d.lgs. 14 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall’art. 1 della legge 3 maggio 1999, n. 124, in base ad una lettura dell’art. 4 del decreto dirigenziale del 21 aprile 2004, relativo all’aggiornamento di dette graduatorie per l’ anno scolastico 2004/05, integrata dalla lett. A) dell’ allegato 2 al decreto medesimo, concernente i "titoli di accesso alla graduatoria".

In tale sede alla lett. f) sono, infatti, espressamente presi in considerazione, ai fini dell’inserimento nelle graduatorie permanenti, i docenti che abbiano conseguito l’abilitazione all’insegnamento nelle sessioni riservate di esame indette ai sensi dell’ art. 2, comma 4, della legge n. 124 del 1999, con le OO.MM. n. 153 del 1999, n. 33 del 2000 e n. 1 del 2001. Si tratta, infatti, di titoli che esplicano pieno effetto abilitante all’insegnamento per il grado di scuola e la classe di concorso per i quali sono stati conseguiti, che non soffre discriminazione in relazione al momento in cui il titolare intende avvalersi di essi ai fini del conferimento di supplenze annuali o temporanee e per l’ assunzione in ruolo nel limite del 50 % dei posti annualmente disponibili.

Del resto il valore idoneativo del titolo posseduto dalla sig.ra T. ai fini dell’inclusione delle graduatorie permanenti in sede di integrazione ed aggiornamento trova conferma nell’art. 2 della legge n. 124 del 1999 che – nell’individuare in ordine di priorità graduare le diverse categorie di docenti ai fini della loro collocazione nella graduatorie permanenti di cui all’art. 401 del d.lgs. n. 297 del 1994 e successive modificazioni a partire dalla prima integrazione – prende espressamente in considerazione i docenti "che abbiano superato gli esami della sessione riservata" quale disciplinata al successivo comma quarto del medesimo art. 2.

Tale conclusione è avvalorata da quanto previsto nel successivo decreto dirigenziale 31 marzo 2005 che – in un quadro normativo sostanzialmente immutato – nell’elencare all’art. 4 i titoli idoneativi utili ai fini dei nuovi inserimenti della terza fascia delle graduatorie permanenti per gli anni scolastici 2005/06 e 2006/07, ha nel corpo della disposizione di regolamento, oltre che nell’allegato 2, preso in considerazioni le abilitazioni conseguite nelle speciali sessioni riservate, indette nel quadro dei provvedimenti volti ad eliminare il precariato nel settore scolastico.

L’appello va, quindi, respinto.

Nessuna determinazione è assunta in ordine alle spese del presente grado di giudizio, non essendosi costituita la parte intimata.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello n. 4986 del 2006, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese del secondo grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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