MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 4 febbraio 2013, n. 23 Regolamento relativo all’aggiornamento del decreto del Ministro della sanita’ 21 marzo 1973, recante:

.. le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale".

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina
igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e
delle bevande;
Visto il decreto del Ministro della sanita’ 21 marzo 1973,
pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale 20
aprile 1973, n. 104 concernente la disciplina igienica degli
imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con
le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale, e successive
modificazioni;
Visto l’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23
agosto 1982, n. 777, come modificato dall’articolo 3 del decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;
Visto il regolamento CE n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga
le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;
Visto il regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione del 14
gennaio 2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia
plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e
successive modificazioni ed in particolare l’articolo 6 recante
deroghe per sostanze non incluse nell’elenco dell’Unione delle
sostanze autorizzate ad essere utilizzate nella fabbricazione degli
strati di materia plastica in materiali e oggetti di materia
plastica;
Vista la richiesta di autorizzazione all’impiego dell’additivo con
funzione biocida "Silver Zeolite A" nella fabbricazione di
poliolefine e poliesteri, quali rivestimenti dei formaggi a crosta
non edibile, presentata sia a livello comunitario che in Italia dalla
societa’ AgPOLYMER s.a.s. di Torino;
Visto l’elenco provvisorio di additivi istituito ai sensi
dell’articolo 7 del citato regolamento (UE) n. 10/2011 e pubblicato
sul sito della Directorate General for Health & Consumers dalla
Commissione europea con la denominazione "Provisional list of
additives used in Plastics";
Visti i pareri espressi dall’Istituto superiore di sanita’ in data
20 aprile 2011 e 20 aprile 2012;
Ritenuto di dover provvedere all’aggiornamento del citato decreto
del Ministro della sanita’ 21 marzo 1973 in attesa dell’adozione
delle Decisioni comunitarie in merito all’inserimento della sostanza
nella lista positiva comunitaria di cui all’allegato I del citato
regolamento (UE) n. 10/2011;
Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Acquisito il parere favorevole del Consiglio superiore di sanita’
che si e’ espresso nella seduta del 18 ottobre 2011;
Vista la comunicazione alla Commissione dell’Unione europea
effettuata in data 26 aprile 2012 ai sensi della direttiva 98/34/CE;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 20 dicembre 2012;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai
sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata in data 30 gennaio 2013;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche al decreto del Ministro della sanita’ 21 marzo 1973
recante: "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti,
utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari
o con sostanze d’uso personale"

1. All’articolo 9, comma 5 del decreto del Ministro della sanita’
21 marzo 1973, dopo la lettera c), e’ aggiunta la seguente lettera
d):
"d) gli additivi con funzione biocida riportati nell’allegato II,
sezione I, parte C, alle condizioni e limitazioni eventualmente
indicate per le singole voci";
2. Nell’allegato II, Sezione I: "MATERIE PLASTICHE" del decreto del
Ministro della sanita’ 21 marzo 1973, dopo la Parte B, e’ aggiunta la
seguente Parte C:
"Parte C: Additivi con funzione biocida.

|=================|=================================================|
| Nome | Condizioni, limitazioni e tolleranze d’impiego |
|=================|=================================================|
|Silver zeolite A |Dose massima d’impiego non superiore al 3% e solo|
|(contenuto in |per poliolefine e poliesteri utilizzati quali |
|argento tra 2-5%)|rivestimenti dei formaggi interi a crosta non |
| |edibile. LMS 0,05 mg/kg (come argento) |
|=================|=================================================|

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui all’articolo 1 si applicano fino alla
data di adozione delle decisioni comunitarie in merito alle sostanze
che figurano nell’elenco provvisorio di cui all’articolo 7, comma 1
del regolamento (UE) n. 10/2011.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 1 non si applicano ai
materiali ed oggetti legalmente prodotti e/o commercializzati in un
altro Stato dell’Unione europea e a quelli originari dei Paesi
contraenti dell’accordo sullo spazio economico europeo, nonche’ della
Turchia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, e’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Roma, 4 febbraio 2013

Il Ministro: Balduzzi

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro registro n. 3, foglio n. 206

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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