DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 febbraio 2013 Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali, nel territorio dello Stato, per l’anno 2013

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante il Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero;
Visto, in particolare, l’art. 3 del Testo unico sull’immigrazione,
il quale dispone che la determinazione annuale delle quote massime di
stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base dei criteri
generali per la definizione dei flussi d’ingresso individuati nel
Documento programmatico triennale, relativo alla politica
dell’immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e che
«in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione
annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri puo’ provvedere in
via transitoria, con proprio decreto, entro il 30 novembre, nel
limite delle quote stabilite nell’ultimo decreto emanato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, e successive modificazioni ed integrazioni, «Regolamento recante
norme di attuazione del Testo unico sull’immigrazione»;
Considerato che il Documento programmatico triennale non e’ stato
emanato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana –
serie generale – n. 92 del 19 aprile 2012, concernente la
Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non
comunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato
per l’anno 2012, che prevede una quota di 35.000 unita’ per
l’ingresso di lavoratori non comunitari per motivi di lavoro
stagionale;
Rilevato che e’ necessario prevedere una quota di lavoratori non
comunitari stagionali da ammettere in Italia per l’anno 2013, al fine
di rendere disponibili i lavoratori indispensabili – in particolare,
per le esigenze del settore agricolo e del settore
turistico-alberghiero – e che, allo scopo, puo’ provvedersi, in via
di programmazione transitoria e come anticipazione dei flussi
d’ingresso in Italia dei lavoratori non comunitari per l’anno 2013,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel limite
della quota stabilita con il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 13 marzo 2012, in quanto ultimo decreto emanato per la
tipologia dei lavoratori non comunitari stagionali;
Rilevato, inoltre, che – avuto riguardo ai dati relativi
all’andamento degli ingressi in Italia nell’anno 2012 di lavoratori
non comunitari per motivi di lavoro stagionale, che evidenziano un
notevole divario tra la quota complessivamente autorizzata con il
citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo
2012 e la sua effettiva utilizzazione – e’ opportuno prevedere una
quota di cui al precedente capoverso in misura ridotta rispetto alla
corrispondente quota complessiva di 35.000 unita’ autorizzata per
l’anno 2012;
Considerato che, allo scopo di semplificare ed ottimizzare
procedure e tempi per l’impiego da parte dei datori di lavoro dei
lavoratori non comunitari stagionali, e’ opportuno incentivare le
richieste di nulla osta al lavoro pluriennale, riservando una
specifica quota all’interno della quota complessiva stabilita per
lavoro stagionale;

Decreta:

Art. 1

1. A titolo di anticipazione della programmazione dei flussi
d’ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali per l’anno 2013,
sono ammessi in Italia, in via di programmazione transitoria per
motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini non comunitari
residenti all’estero entro una quota di 30.000 unita’, da ripartire
tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali.
2. La quota di cui al comma 1 riguarda i lavoratori subordinati
stagionali non comunitari di Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina,
Croazia, Egitto, Repubblica delle Filippine, Gambia, Ghana, India,
Kosovo, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Marocco, Mauritius,
Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri
Lanka, Ucraina, Tunisia.
3. Nell’ambito della quota di cui al comma 1 e’ riservata una quota
di 5.000 unita’ per i lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi
indicati al comma 2, che abbiano fatto ingresso in Italia per
prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni
consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di
nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.

Art. 2

Le disposizioni attuative relative all’applicazione del presente
decreto – con particolare riferimento al nulla osta al lavoro, alla
sottoscrizione del contratto di soggiorno ed alla comunicazione
obbligatoria di cui all’art. 9, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, con legge 28 novembre
1996, n. 608 – saranno definite, in un’ottica di semplificazione, con
apposita circolare congiunta del Ministero dell’interno e del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Roma, 15 febbraio 2013

Il Presidente: Monti

Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2013
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 351

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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