DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 marzo 2013 Ripartizione delle risorse di cui all’articolo 1, comma 548, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
di stabilita’ 2013)" ed in particolare l’articolo 1, comma 548;
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante
"Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle
strutture preposte alle attivita’ di protezione civile e per
migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile";
Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante
"Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";
Visto il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, recante
"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici che hanno interessato il territorio delle province di
Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e 29
maggio 2012";
Visto l’articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, che, per normativa di settore, ha previsto la soppressione delle
erogazioni di contribuiti a carico del bilancio dello Stato per le
Province autonome di Trento e Bolzano;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2013
con la quale e’ stato dichiarato, fino al 1° maggio 2013, lo stato
d’emergenza in conseguenza delle eccezionali avversita’ atmosferiche
verificatesi nei giorni 11, 12 e 13 novembre 2012 nei comuni del
territorio della regione Umbria;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento del 19 febbraio 2013,
n. 51, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in
conseguenza delle eccezionali avversita’ atmosferiche verificatesi
nei giorni 11, 12 e 13 novembre 2012 nel territorio della regione
Umbria", ed in particolare l’articolo 2, ove e’ previsto che, agli
oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d’urgenza, si
provveda, nel limite di euro 7.000.000,00, a valere sulle risorse
individuate dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 31 gennaio
2013;
Considerata la necessita’ di procedere alla ripartizione dei fondi
individuati dall’articolo 1, comma 548, della legge di stabilita’
2013 che, per l’anno 2013, ha incrementato, nella misura di 250
milioni di euro, le risorse del Fondo di protezione civile da
destinare a interventi in conto capitale nelle regioni e nei comuni
interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio
nazionale nel mese di novembre 2012;
Vista la seduta della Conferenza delle regioni e delle province
autonome del 7 febbraio 2013, ove e’ stato esaminato ed approvato il
piano di riparto delle risorse in rassegna;
Considerata la gravita’ degli effetti prodotti sul territorio dai
diversi eventi calamitosi in rassegna, si ravvisa la necessita’ di
procedere, con urgenza, al trasferimento delle risorse di cui al
comma 548 dell’articolo 1 della legge di stabilita’ 2013;
Tenuto conto che la disposizione in rassegna prevede che le risorse
individuate siano ripartite con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
Tenuto conto, altresi’, che il comma 548 citato prevede inoltre
che i Presidenti delle regioni interessate operino in qualita’ di
Commissari delegati con i poteri e le modalita’ di cui al
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;
Su proposta dei Presidenti delle regioni interessate, di cui alla
nota del 20 febbraio 2013;

Decreta:

Art. 1

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, le risorse
individuate nella misura di 250 milioni di euro per l’anno 2013
dall’articolo 1, comma 548, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per
l’incremento del Fondo di cui all’articolo 6, comma 1, del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, sono destinate a finanziare gli
interventi in conto capitale nelle regioni e nei comuni interessati
dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale
nel mese di novembre 2012.
2. I Presidenti delle regioni interessate operano in qualita’ di
Commissari delegati con i poteri e le modalita’ di cui al
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.
3. Le risorse di cui al presente decreto confluiscono in apposite
contabilita’ speciali all’uopo istituite, salvo quelle gia’ aperte in
attuazione di disposizioni normative.
4. I Presidenti delle regioni possono destinare, nel limite massimo
del venticinque per cento dell’importo assegnato dal presente decreto
a ciascuna Regione, risorse finalizzate alla concessione di
contributi per interventi di ricostruzione ai privati ed alle
imprese.

Art. 2

1. Al fine di dare attuazione al disposto di cui all’articolo 1,
comma 548, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le risorse ivi
determinate sono ripartite nella misura individuata nella tabella di
riparto dei fondi di cui all’allegato 1, che costituisce parte
integrante del presente decreto.
2. La quota del Fondo di cui all’articolo 1, comma 1, stabilita
sulla base dei criteri del presente provvedimento per la Provincia
autonoma di Bolzano, e’ acquisita al bilancio dello Stato, ai sensi
dell’articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
Il presente decreto verra’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2013

Il Presidente: Monti

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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