MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 26 novembre 2012 Autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato REFRAIN, registrato al n. 15584, a nome dell’Impresa Dow AgroSciences Italia

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

IL DIRETTORE GENERALE
per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Visto l’art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato
dall’art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei
Sottosegretari di Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della
salute;
Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011
concernente la disciplina transitoria dell’assetto organizzativo del
Ministero della salute;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente
l’attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d’immissione in
commercio di prodotti fitosanitari, nonche’ la circolare del 10
giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti
«Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione
di prodotti fitosanitari»;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all’immissione sul mercato dei
prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l’art. 80 concernente
«misure transitorie»;
Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come
modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;
Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed
integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il
decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l’attuazione delle
direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla
classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati
pericolosi;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n.
790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al
progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione,
all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
Vista la domanda presentata in data 29 settembre 2012 dall’impresa
Dow AgroSciences Italia con sede legale in Milano, via F. Albani, 65,
intesa ad ottenere l’autorizzazione all’immissione in commercio del
prodotto fitosanitario denominato REFRAIN contenente la sostanza
attiva propizamide, uguale al prodotto di riferimento denominato Kerb
Flo registrato al n. 7930 con D.D. in data 13 luglio 1990 modificato
successivamente con decreti di cui l’ultimo in data 6 luglio 2012,
dell’Impresa medesima;
Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell’ufficio ha
accertato la sussistenza dei requisiti per l’applicazione dell’art.
10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n. 290 e in particolare che il prodotto e’ uguale al citato prodotto
di riferimento Kerb Flo registrato al n. 7930;
Rilevato pertanto che non e’ richiesto il parere della Commissione
Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all’art. 20 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
Visto il decreto ministeriale del 16 ottobre 2003 di recepimento
della direttiva 2003/39/CE relativa all’iscrizione della sostanza
attiva propizamide nell’Allegato I del decreto legislativo 194/95;
Considerato che la direttiva 91/414/CEE e’ stata sostituita dal
Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione
ora e’ considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e
riportata nell’Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;
Considerato che per il prodotto fitosanitario l’Impresa ha
ottemperato alle prescrizioni previste dall’art. 2, comma 2 del sopra
citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;
Considerato altresi’ che il prodotto dovra’ essere rivalutato
secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione
n. 546/2011 della Commissione, e all’Allegato VI del decreto
legislativo 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti
di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all’Allegato III
del decreto legislativo 194/95;
Ritenuto di limitare la validita’ dell’autorizzazione del prodotto
in questione al 31 marzo 2014, data di scadenza dell’approvazione
della sostanza attiva propizamide, fatti salvi gli adempimenti e gli
adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al
regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al
regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;
Considerato altresi’ che per il prodotto fitosanitario di
riferimento e’ stato gia’ presentato un fascicolo conforme ai
requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonche’ ai sensi
dell’art. 3 del citato decreto ministeriale del 16 ottobre 2003,
entro i termini prescritti da quest’ultimo;
Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9
luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 marzo
2014, l’Impresa Dow AgroSciences Italia con sede legale in Milano,
via F. Albani, 65, e’ autorizzata ad immettere in commercio il
prodotto fitosanitario denominato REFRAIN con la composizione e alle
condizioni indicate nell’etichetta allegata al presente decreto.
E’ fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche
in conformita’ a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti.
Il prodotto e’ confezionato nelle taglie da L 0,5 – 1 – 1,5 – 3 –
5.
Il prodotto e’ importato in confezioni pronte dallo stabilimento
estero:
Dow AgroSciences S.A.S. – Drusenheim (Francia).
Il prodotto e’ preparato presso lo stabilimento delle Imprese:
Dow AgroSciences Italia srl – Mozzanica (Bergamo) – Italia;
Diachem S.p.A. – Caravaggio (Bergamo);
Torre Srl – Torrenieri (fraz. Montalcino – Siena);
Sipcam S.p.A. – Salerano sul Lambro (Lodi),
nonche’ confezionato presso lo stabilimento dell’impresa:
Althaller Italia S.r.l. – S. Colombano al Lambro (Milano) –
Italia.
Il prodotto suddetto e’ registrato al n. 15584.
E’ approvata quale parte integrante del presente decreto
l’etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in
commercio.
Il presente decreto sara’ notificato, in via amministrativa,
all’Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 26 novembre 2012

Il direttore generale: Borrello

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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