Cons. Stato Sez. VI, Sent., 02-05-2011, n. 2572 Libertà di circolazione e soggiorno Misure di prevenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1). Con provvedimenti in data 3 dicembre 2003 il Questore della Provincia di Livorno – in relazione ad episodi verificatisi nell’ intervallo fra il primo ed il secondo tempo dell’ incontro agonistico di calcio LivornoTreviso, disputatosi il 16 novembre 2003, valido per il campionato nazionale di serie B, per i quali è stata sporta denunzia all’ autorità giudiziaria per vilipendio alla bandiera e minaccia aggravata ad un membro del consiglio comunale in carica – comminava, ai sensi dell’ art. 6 della legge 13 dicembre 1989, e successive modificazioni, nei confronti del sig.ri M. B., B. F., B. A. S., C. F., F. E., M. A., M. Y., M. M., N. I., P. L., R. G…,in quanto partecipi a detti episodi e sul rilievo di potenziale turbativa per la loro presenza del regolare svolgimento di manifestazioni sportive, il divieto di accedere per la durata di anni tre, a partire dalla data di notifica del provvedimento, "ai luoghi ove si disputano competizioni sportive di campionato, amichevoli e coppe nazionali delle serie professionistiche A, B, C1 e C2, nonché ai luoghi adibiti alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni medesime (zone adiacenti allo stadio, cavalcavia o caselli autostradali, stazione ferroviaria e zone contigue)"

Avverso detti provvedimenti il sig. B. e gli altri prevenuti in precedenza indicati, proponevano ricorso avanti al T.A.R. per la Toscana, deducendo motivi di: insussistenza dei presupposti in fatto e diritto per l’ irrogazione della misura interdittiva; di violazione delle regole di partecipazione al procedimento; di difetto di motivazione e genericità dell’ oggetto del divieto.

Con sentenza in forma semplificata n. 1846 del 26 aprile 2005 il T.A.R. adito accoglieva il ricorso, ritenendo la fattispecie di illecito contestata non riconducibile fra quelle specificatamente prese in considerazione dall’ art. 2 bis del d.l. n. 336 del 2001.

Ha proposto appello il Ministero dell’ interno, che ha contraddetto la statuizione del T.A.R. e chiesto la riforma della sentenza impugnata.

I ricorrenti in primo grado non si sono costituiti in giudizio.

All’ udienza del 5 aprile 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2). L’ appello è fondato.

2.1). Il primo giudice è pervenuto alla pronunzia di annullamento sul rilevo "che la fattispecie in esame, pur potendo configurare un illecito che dovrà essere accertato e valutato nel procedimento penale attualmente nella fase delle indagini preliminari, non rientri fra quelle che giustificano l’adozione di provvedimenti specificamente intesi a prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche".

Quanto precede con richiamo all’ art. 2 bis del citato d.l. n. 336 del 2001, il quale precisa che "per incitamento, inneggiamento e induzione alla violenza deve intendersi la specifica istigazione alla violenza in relazione a tutte le circostanze indicate nella prima parte del comma";

Osserva il collegio che l’art. 6, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, stabilisce che nei confronti delle persone che risultano "denunciate o condannate" per taluno dei reati elencati nella prima parte del comma in esame "ovvero per aver preso parte attiva a episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche specificamente indicate nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni medesime".

La disposizione in esame, mentre nella prima parte individua i presupposti per la sua applicazione con richiamo nominativo a singole ipotesi di reato che, ove ascritte, anche con sola denuncia, rendono possibile, nel prudente apprezzamento dell’ Autorità di pubblica sicurezza, l’ adozione dell’ inibitoria di accesso ai luoghi dove si svolgono le competizione sportive, nella seconda parte assume a riferimento una serie di comportamenti afferenti all’ "aver preso parte attiva a episodi di violenza" o all’aver "incitato, inneggiato o indotto alla violenza" in occasione o a causa di manifestazioni sportive, in presenza delle quali può essere adottata la misura di prevenzione, onde scongiurare il ripetersi di detti episodi in danno del regolare svolgimento delle manifestazioni sportive e con pericolo dell’ordine, della sicurezza e della stessa incolumità pubblica nei luoghi in cui le competizioni hanno luogo.

Nella specie il Questore, nella parte motiva degli atti impugnati, ha puntualmente individuato il comportamento che ha determinato l’ applicazione della misura prevista dall’art.1, comma primo, della legge n. 401 del 1989, consistente nell’esposizione di un grande striscione recante l’immagine di un esponente politico locale raffigurato nudo, a testa in giù, impalato con l’asta di una bandiera recante il colori nazionali.

L’art. 6, comma 1, della legge n. 401 del 1989, assume a riferimento non il solo compimento di atti di violenza – e cioè una condotta che si sia concretamente tradotta in danno immediato dell’integrità delle cose e dell’incolumità delle persone – ma anche ogni comportamento, esternato su un piano solo soggettivo, di induzione, incitamento, inneggiamento alla violenza stessa.

Si versa a fronte di una precisa scelta del Legislatore che – avuto riguardo ai luoghi in cui detti comportamenti sono presi in considerazione, caratterizzati da ampio concorso popolare, nonché alla divulgazione sul piano mediatico dei comportamenti qualificati illeciti, con possibile induzione all’emulazione da parte di chi vi assiste o ne prende conoscenza – ha inteso elevare la soglia di prevenzione, a salvaguardia dello svolgimento delle competizioni sportive in condizioni di sicurezza e senza nocumento per i partecipanti e gli spettatori.

Con riguardo alla fattispecie assunta a presupposto per l’adozione della misura contestata la scelta del Questore – che è espressione di un’ampia sfera di discrezionalità in merito alle condizioni, modi e mezzi per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica in occasione delle competizioni sportive – non si configura manifestamente irragionevole, né arbitraria e tantomeno sproporzionata, ove si consideri il contenuto truculento e raccapricciante dell’immagine raffigurata sullo striscione, su cui si è attestata la condivisione ed esaltazione degli spettatori che hanno concorso alla sua esposizione, dandosi così luogo ad atti di "inneggiamento alla violenza", nel contesto ed in occasione di competizione sportiva, che l’ art. 1, comma primo, della legge n. 401 del 1989 ha inteso reprimere.

Detta conclusione non recede a fronte della norma di interpretazione di cui all’ art. 2 bis del citato d.l. n. 336 del 2001, ove è precisato che "per incitamento, inneggiamento e induzione alla violenza deve intendersi la specifica istigazione alla violenza". Nel caso in esame la condotta sanzionata non è priva del requisito della specificità, essendo agevolmente individuabile il soggetto destinatario del comportamento criminoso (rappresentate eletto in organo esponenziale della comunità locale) e le modalità (impalamento) della stessa azione criminosa, su cui ha concorso il plauso e la condivisione di chi ha esposto lo striscione.

L’appello va, quindi, accolto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore del Ministero appellante in euro 3300,00 (tremilatrecento/00).
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

definitivamente pronunciando sull’appello n. 4845 del 2006, come in epigrafe proposto, accoglie e, per l’effetto, respinge il ricorso di primo grado n. 344 del 2004.

Condanna in solido i convenuti al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano come in motivazione in euro 3300,00 (tremilatrecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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