Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 30-03-2011) 02-05-2011, n. 16810 Sospensione condizionale revoca

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con ordinanza deliberata in data 12 luglio 2010, depositata in cancelleria il 12 luglio 2010, il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Portici, ordinava, ai sensi dell’art. 168 c.p., comma 1, n. 2, la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con le sentenze del medesimo Tribunale nelle date del 17 giugno 2008 e dell’11 giugno 2009, entrambe irrevocabili, avendo il condannato riportato una pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, superava i limiti di cui all’art. 163 c.p..

2. – Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto tempestivo ricorso per cassazione il P. chiedendone l’annullamento per violazione di legge e vizi motivazionali con riferimento all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e); veniva innanzitutto rilevato che le due sentenze citate in realtà non superavano i limiti di cui all’art. 164 c.p. posto che una sentenza, quella del 17 giugno 2008, aveva condannato il P. alla pena di mesi undici di reclusione, mentre la seconda, quella dell’11 giugno 2009, aveva condannato il prefato alla pena di mesi quattro di reclusione. Inoltre il giudice aveva revocato il beneficio facendo riferimento all’art. 168 c.p., comma 2, che evoca un potere discrezionale del giudice esercitabile solo nel giudizio di merito.
Motivi della decisione

3. – Il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

3.1 – Occorre per vero rilevare che nella fattispecie, non è ravvisabile, così come denunciato dal ricorrente, un’ipotesi di revoca facoltativa della sospensione condizionale della pena ai sensi dell’art. 168 c.p., comma 2, vertendosi piuttosto in un caso di revoca obbligatoria. Ricorreva infatti, per il giudice della cognizione, che addiveniva alle decisioni del 17 giugno 2008 e dell’11 giugno 2009, l’obbligo di non applicare il suddetto beneficio attesa l’ostatività rappresentata dalla precedente pronuncia della sentenza 16 marzo 2005 (divenuta irrevocabile in data 2 febbraio 2006, prima quindi delle due pronunce in questione) con cui la Corte di Appello di Napoli aveva condannato il P. ad anni cinque di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa per violazioni al testo unico sugli stupefacenti.

A prescindere pertanto dall’erronea individuazione da parte del Tribunale di Napoli dell’ipotesi qui ricorribile (avendo infatti il giudice inquadrato la fattispecie nell’art. 168 c.p., comma 1, n. 2, anzichè nel comma 3 del medesimo articolo), il giudice dell’esecuzione ha comunque legittimamente revocato i benefici applicati stante la ricorrenza di una ipotesi ostativa ex lege posto che la pena da infliggere, cumulata con quella già irrogata, superava i limiti di cui all’art. 163 c.p..

Va qui infetti rammentato che l’art. 164 c.p., u.c. è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non consente la concessione della sospensione condizionale della pena a chi ha già riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto non sospesa (come accaduto nella vicenda che ci occupa), qualora la pena da infliggere cumulata con quella irrogata con la condanna precedente non superi i limiti detti (C. Cost. 28 aprile 1976, n. 95). Ne deriva che il richiamo operato dall’art. 168 c.p., comma 3 all’art. 164 c.p., comma 4 (la sospensione condizionale della pena è altresì revocata quando è stata concessa in violazione dell’art. 164, comma 4, in presenza di cause ostative) ricomprende ora in forza del decisum della Corte Costituzionale anche l’ipotesi in cui, a una sentenza di condanna di per sè travalicante i limiti di legge ex art. 163 c.p., e per questo non condizionalmente sospesa, segua una (o più sentenze) illegittimamente applicative del beneficio detto.

4. – Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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