Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 30-03-2011) 02-05-2011, n. 16809 Interesse ad impugnare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con decreto in data 2 luglio 2010, emesso de plano ai sensi degli artt. 409 e 415 c.p.p., il GIP del Tribunale di Saluzzo ha disposto l’archiviazione del procedimento penale iniziato a carico di ignoti in seguito alla querela presentata da A.V. ed A. F., con la quale essi denunciavano di essere rimasti vittime della clonazione di carte di credito e successivi tentativi di prelievo in vari punti bancomat di Europa.

Contro questa pronuncia i querelanti hanno proposto ricorso per cassazione, deducendone la nullità per non essere stati essi avvisati della presentazione della richiesta di archiviazione da parte del P.M., avviso che loro spettava ai sensi dell’art. 408 c.p.p., comma 2, avendo dichiarato nell’atto di querela di volere essere informati al riguardo.

2. Con motivata requisitoria scritta il P.G. in sede concludeva chiedendo l’annullamento del decreto impugnato dappoichè fondata la censura difensiva. Nelle more del processo il difensore dei ricorrenti ha fatto pervenire rinuncia al ricorso con la motivazione secondo cui sarebbe venuto meno l’interesse ad agire.

3. La censura va dichiarata inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Ed invero pur rilevando l’irritualità della rinuncia al ricorso, espressa non dalla parte personalmente nelle forme di legge ma dal difensore non munito di specifica procura, non può la Corte non tener conto che comunque il difensore di fiducia rappresenta nel processo che sia venuto meno ogni interesse alla decisione inizialmente invocata.

Di qui la conseguente pronuncia di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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