Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino-Alto Adige – sede di Trento N. 79/2009

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 242 del 2008 proposto da SCHIR SILVANO, rappresentato e difeso dall’avv. Alberto Pinalli ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Trento, Via Sighele, n. 3/1

CONTRO

l’AMMINISTRAZIONE DELL’INTERNO – QUESTURA DI TRENTO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento nei cui uffici in Largo Porta Nuova n. 9 è, per legge, domiciliata

per l’annullamento

del provvedimento emesso dal Questore di Trento in data 4.9.2008, notificato il 16.9.2008, di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia (libretto n. 814294L) e, contestualmente, di divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi di qualsiasi tipo e categoria; con conseguente sequestro amministrativo dell’arma detenuta ai fini della successiva confisca.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Vista la propria ordinanza 6.11.2008 n. 109, con cui è stata accolta l’istanza cautelare proposta dal ricorrente;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 26 febbraio 2009 – relatore il consigliere Lorenzo Stevanato – i difensori delle parti come specificato nel verbale d’udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

Il ricorrente ha richiesto, col ricorso in epigrafe, l’annullamento del provvedimento di revoca della licenza di porto di fucile ad uso caccia e di contestuale divieto di detenere armi e munizioni, emesso dal Questore di Trento.

Detto provvedimento si fonda sulla precedente sentenza penale n. 26.1.2006, n. 16, emessa ex art. 444 c.p.p. nei confronti dell’istante, per illegale detenzione di un fucile, due canne di fucile e del relativo munizionamento.

Il provvedimento ora impugnato costituisce riedizione del potere di revoca, precedentemente esercitato dal Questore di Trento con decreto 8.8.2006, ma oggetto di annullamento da parte di questo T.r.g.a. con sentenza n. 128 del 5.6.2008, nella quale – peraltro – erano stati fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

Il relativo ricorso era stato accolto per difetto di motivazione, nel rilievo che essa risultava commista di riferimenti tanto all’illecita detenzione di armi, quanto a violazioni in materia di caccia, senza però che queste ultime fossero attinenti all’esercizio dei poteri in materia di ordine pubblico e sicurezza. A tale stregua non era possibile comprendere se, considerando il solo aspetto della detenzione delle armi non denunciate, il Questore si sarebbe ugualmente determinato nel senso di disporre la revoca del permesso di porto di fucile per uso caccia.

In relazione a tali premesse, il Questore ha ritenuto di emanare un nuovo provvedimento di revoca della licenza di porto di fucile e, conformandosi al principio di diritto affermato nella citata sentenza di questo Tribunale, ha motivato esclusivamente in relazione al precedente penale in cui è incorso il ricorrente, che ne dimostrerebbe ex se l’inaffidabilità.

A sostegno del presente gravame, il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 11 e 43 del R.D. 18.6.1931, n. 773 (TULPS), sostenendo di essere persona affidabile (maestro di sci in Folgaria che cogestisce un rifugio alpino) ed affermando che l’ipotesi di mancanza di affidabilità non sarebbe, nemmeno ora, motivata adeguatamente perché le armi detenute illegalmente erano state ereditate dal padre ed il commesso reato non sarebbe in tal senso probante.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata che ha richiesto la reiezione del ricorso, sottolineando che la riportata condanna ex art. 444 c.p.p., per detenzione di armi non denunciate, costituisce una violazione specifica, da cui discende naturaliter il negativo giudizio probabilistico, nell’ampia discrezionalità che connota la valutazione dei requisiti richiesti nella delicata materia della detenzione privata di armi.

Ciò premesso, il Collegio osserva che il reato per cui è intervenuta la presupposta sentenza di condanna patteggiata del ricorrente, pur rientrando nella specifica categoria dell’uso di armi (si tratta, infatti, del reato di detenzione abusiva di armi da sparo, ex L. 2.10.1967, n. 895), non sarebbe di per sé decisivo.

A suo avviso occorreva, infatti, tener presente il contesto in cui esso è maturato (le armi detenute illegalmente risultano ereditate dal padre del ricorrente) e, soprattutto, era necessario valutare specificamente la personalità dell’interessato, non potendosi trarre dal solo reato un giudizio prognostico sfavorevole circa l’ uso del fucile da caccia, capace di rappresentare un obiettivo pericolo per l’altrui incolumità, in mancanza di altri elementi sfavorevoli a carico dell’istante.

Il ricorso è fondato.

Osserva, al riguardo, il Collegio che, per procedere alla revoca del porto d’armi, occorre che il soggetto titolare della relativa licenza non dia affidamento di non abusarne, sulla base di un convincimento motivato dell’Amministrazione circa la prevedibilità dell’abuso. Questa va riferita a concreti comportamenti posti in essere dall’interessato ed il loro apprezzamento non può essere disgiunto dalla valutazione della personalità del soggetto sospettato che giustifichi il giudizio, necessariamente prognostico, sulla sua sopravvenuta inaffidabilità.

Ebbene, nella specie non sembra che la sola condanna patteggiata, relativa ad una fattispecie in cui le armi detenute illegalmente erano state ereditate dal padre, in mancanza di altri elementi sfavorevoli, quali quelli se del caso riferibili ad una personalità incline all’aggressione, violenta o pericolosa, dimostri ex se la sopravvenuta inaffidabilità del ricorrente nel corretto uso del fucile da caccia.

Si rivela perciò fondata ed assorbente la censura di violazione dell’art. 43 del TULPS.

Il ricorso va pertanto accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, stante la particolarità della fattispecie.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino – Alto Adige, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 242/2008, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese del giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 26 febbraio 2009, con l’intervento dei Magistrati:

dott. Francesco Mariuzzo – Presidente

dott. Lorenzo Stevanato – Consigliere, estensore

dott. Fiorenzo Tomaselli – Consigliere

Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il giorno 12 marzo 2009

Il Segretario Generale

dott. Giovanni Tanel

N. 79/2009 Reg. Sent.

N. 242/2008 Reg. Ric.

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

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