Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 30-03-2011) 02-05-2011, n. 16806

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con sentenza emessa in data 5 maggio 2010, depositata in cancelleria il 12 maggio 2010, il Giudice di Pace di Tricase dichiarava la propria incompetenza per materia in relazione al reato di lesioni personali aggravate commesso da C.R. ai danni della moglie rimettendo gli atti al Procuratore della Repubblica di Lecce.

2. – Avverso il citato provvedimento è insorto tempestivamente il Procuratore della Repubblica circondariale chiedendone l’annullamento, posto che il reato contestato al C. doveva ritenersi di competenza del Giudice di Pace non solo perchè la durata della malattia non era superiore a giorni venti, ma in quanto l’aggravante di aver commesso il fatto nei confronti dei prossimi congiunti, ai sensi dell’art. 577 c.p., u.c., faceva pur sempre rimanere il reato procedibile a querela.
Motivi della decisione

3 – E’ giurisprudenza consolidata di questa Corte di legittimità, cui questo Collegio intende aderire, che, in considerazione del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, la sentenza con la quale il giudice dichiara la propria incompetenza per qualsiasi causa, ordinando la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il giudice reputato competente, non è impugnabile ed in particolare non è ricorribile per Cassazione. Tanto è chiaramente desumibile anche dal disposto dell’art. 568 c.p.p., comma 2, che sottrae al sindacato diretto di legittimità le sentenza di incompetenza, per prevederne la devoluzione alla Cassazione soltanto per la risoluzione del conflitto che eventualmente insorga.

Non è infatti previsto alcun mezzo preventivo per regolare la competenza mediante intervento immediato della Suprema Corte (Cass., Sez. 5, 23 settembre 2010, n. 39197, PM in proc. Presta e altro, rv.

248659; Sez. 5, 26 febbraio 2009, n. 12734, P.M. in proc. Beatini, rv. 243336; Sez. 4, 18 ottobre 2007, n. 44353, P.M. in proc. Romeo, rv. 238357; Sez. 5, 22 giugno 2006, n. 27138, P.M. in proc. De Ciantis e altri, rv. 235012; Sez. 4, 5 ottobre 2004, Padoan, rv.

230575; Sez. 4, 5 ottobre 2004, Deli, rv. 230400; Sez. 4, 20 settembre 2004, Palombelli, rv. 230399; Sez. 8, giugno 2004, D’Ercole, rv. 229689). Nè peraltro la sentenza gravata può essere ritenuta atto abnorme (Sez. Un. 26 marzo 2009, n. 25957, Toni) per essere stato indicato un giudice ritenuto (erroneamente) competente, nè infine si è venuto a creare un qualsivoglia stallo processuale.

Spetterà eventualmente al Tribunale di Lecce, ritenendo sussistere la denunciata incompetenza, sollevare conflitto ai sensi dell’art. 28 c.p.p., investendo sul punto questa Corte di legittimità.

Ne consegue che, a prescindere dalla valutazione circa la fondatezza delle doglianze fatte valere dal ricorrente, il gravame va dichiarato inammissibile.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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