Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 30-03-2011) 02-05-2011, n. 16805

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. F.G. ricorre per cassazione avverso il provvedimento con il quale, in data 5.11.2009, la Corte di Appello di Palermo, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’opposizione con la quale aveva egli impugnato la confisca disposta in suo danno, su richiesta del Procuratore Generale a mente della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies, della casa di abitazione posta in (OMISSIS), contrada (OMISSIS), con attiguo terreno pertinenziale.

Denuncia il ricorrente, a sostegno del proposto gravame, la violazione della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies, sul rilievo che all’epoca dell’acquisto del bene confiscato, avvenuto nel 1988, egli non era gravato da precedenti penali riferibili a reati associativi, che nel 1994 il bene è stato trasferito a tale G.A., con stipula imposta dal giudice civile all’uopo adito dal promissario acquirente munito di preliminare di vendita, che svolgeva al momento dell’acquisto attività di ristoratore, che il provvedimento non ha affatto dato atto della sproporzione tra valore del bene e capacità reddituale dell’acquirente e dei suoi familiari al momento dell’acquisto, accertamento questo richiesto dalla norma di riferimento.

2. Il P.G. in sede, con motivata requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento dell’ordinanza impugnata dappoichè non motivato il rapporto fra redditi o capacità economica del F. e valore del bene acquistato.

3. Le conclusioni del P.G. appaiono condivisibili.

3.1 Giova premettere che le condizioni necessarie e sufficienti per disporre la confisca di beni a norma del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, commi 1 e 2, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 1992, n. 356 (modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), consistono nella accertata configurabilità di una delle ipotesi criminose previste dalle norme citate, nonchè nella presenza di seri indizi in ordine alla sussistenza delle medesime condizioni che legittimano la confisca, sia per ciò che riguarda la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o alle attività economiche del soggetto, sia per ciò che attiene alla mancata giustificazione della lecita provenienza dei beni stessi (Cass., Sez. Unite, 19/01/2004, n. 920 e da ultimo Cass., Sez. 1, 19.1.2007, n. 15908).

Tanto sul rilievo che la funzione della norma di riferimento è quella di stabilire una presunzione relativa di illecita accumulazione, in presenza di patrimoni nella disponibilità di imputati di reati particolarmente significativi nella prospettiva dell’arricchimento criminale.

L’operatività di tale presunzione, peraltro, è subordinata alla condizione che la parte non dimostri la legittima provenienza del bene sequestrato.

Ne consegue che, qualora tale presunzione risulti superata dall’allegazione della parte privata che fornisca dati in sè incontroversi e significativi, il fondamento della presunzione legale viene meno e spetta, pertanto, alla parte pubblica controdedurre sul piano storico in merito alle allegazioni ed ai dati offerti dalla parte privata (Cass., Sez. 5, 10/02/2006, n. 9520). 3.2 Transitando ora dai principi alla fattispecie concreta, osserva la Corte che in ordine alla presunzione in parola il giudice a quo ha articolato una motivazione oggettivamente rapida e scarsamente specifica, riferendo il coinvolgimento del F. fin dal 1976 in fatti-reato di natura non mafiosa, ma genericamente qualificati come idonei a provocare illeciti arricchimenti, pur in assenza di precedenti penali di natura associativa.

Il F. inoltre, all’epoca dell’acquisto, ha allegato lo svolgimento di attività di ristorazione comprovata dalla tenuta dei registri contabili obbligatori per legge, ma di tale decisiva circostanza che, per quanto innanzi detto, avrebbe imposto all’autorità giudicante un onere di approfondimento istruttorio, la Corte distrettuale tace del tutto, con ciò integrandosi un difetto di motivazione in ordine ad uno dei requisiti necessari per il legittimo ricorso alla confisca impugnata.

4. Alla stregua delle esposte ragioni l’ordinanza gravata va pertanto annullata, con rinvio alla Corte di Appello di Palermo per nuovo esame.
P.Q.M.

La Corte annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Palermo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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