Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 25-03-2011) 02-05-2011, n. 16784 Stupefacenti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

PG Dott. Volpe Giuseppe, che conclude per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Procuratore della Repubblica di Varese ricorre avverso l’ordinanza di cui in epigrafe con la quale il Tribunale accoglieva la richiesta di riesame presentata da C.G.L.M. nei confronti del decreto di sequestro probatorio del proprio autoveicolo, nell’ambito del procedimento che lo vedeva indagato del reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti strumentali per l’accertamento della possibile alterazione da abuso di sostanze stupefacenti.

Il giudice riteneva che nel provvedimento di sequestro mancava ogni indicazione circa le esigenze probatorie che la misura cautelare mirava a soddisfare.

Il PM ricorrente evidenzia che erroneamente il Tribunale aveva omesso di provvedere ex art. 324 c.p.p., comma 7, mantenendo così il sequestro in presenza di una ipotesi in relazione alla quale era obbligatoriamente prevista la confisca del veicolo condotto dal trasgressore.

E’ stata depositata memoria difensiva nell’interesse dell’imputato con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso.

Il ricorso non merita accoglimento.

La disposizione dell’art. 324 c.p.p., comma 7, secondo cui non può essere disposta la revoca del provvedimento di sequestro nei casi di confisca obbligatoria, non è infatti di generale applicabilità ma si riferisce ai soli casi in cui il sequestro perda efficacia per motivi meramente formali connessi al mancato rispetto dei termini entro i quali il tribunale deve ricevere gli atti e provvedere sul riesame.

Per l’effetto, tale disposizione è inapplicabile allorquando, come nella specie, il tribunale del riesame abbia annullato il provvedimento cautelare, per carenza di motivazione sulla strumentante probatoria del bene (cfr., in termini, Sezione 3, 10 ottobre 2007, PM in proc. Giglia, rv. 237938).

E’ l’ipotesi che qui interessa, laddove, appunto, il tribunale ha esaminato le condizioni che giustificavano il vincolo reale ed ha concluso per la carenza di motivazione, non integrabile, del decreto di sequestro probatorio (cfr., del resto, sul punto, Cassazione, Sezioni unite, 28 gennaio 2004, p.c. Ferazzi in proc. Bevilacqua, rv.

226712).
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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