Cons. Stato Sez. VI, Sent., 02-05-2011, n. 2562 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorso all’esame, col quale si chiede l’ottemperanza alla sentenza di questo Consiglio di Stato del 30 settembre 2010 n. 7239, è manifestamente infondato e può essere definito con sentenza in forma semplificata ai sensi degli artt. 60 e 74 del cod.proc.amm.;

considerato che la sentenza della cui ottemperanza in questa sede si tratta, nell’annullare la concessione demaniale n. 18/2007, rinnovata in via automatica in favore della odierna ricorrente fino al 31dicembre 2010, ha sancito il principio della necessità di avviare un confronto competitivo delle offerte al fine di individuare i nuovi concessionari demaniali, e ciò sulla base degli obblighi discendenti dall’osservanza del Trattato Ue e della interpretazione che, alla luce dei principi di diritto dell’Unione europea, deve essere data alle disposizioni normative nazionali in materia;

considerato che il Comune di Monte Argentario si è conformato a tale statuizione e, partendo dal corretto presupposto che la odierna ricorrente, a seguito della caducazione giurisdizionale del titolo concessorio in suo possesso, non aveva una posizione differenziata rispetto agli altri potenziali aspiranti al medesimo titolo demaniale, ha adottato apposito bando di gara per il rilascio delle concessioni demaniali per la gestione dei pontili di ormeggio;

considerato pertanto che alla luce dei rilievi appena svolti non vi è spazio, in questa sede di ottemperanza, per ulteriori statuizioni giurisdizionali, essendosi pienamente realizzato l’effetto conformativo del giudicato;

considerato che, come peraltro chiarito nella odierna udienza di discussione, la questione della proroga della concessione demaniale in base alle leggi (nazionali e regionali) richiamate nel ricorso per ottemperanza non ha mai formato oggetto del giudizio di cognizione a quo, conclusosi con la prefata sentenza di questa Sezione n. 7239/10, sicchè a fortiori non potrebbe esserlo in questa sede, dato che il giudizio di ottemperanza non può avere un thema decidendum più ampio del giudizio di cognizione definito con la sentenza della cui esecuzione si tratta;

considerato che, a tutto concedere, la questione della proroga legale del titolo concessorio, in quanto questione "N." nei termini proposti nel ricorso per ottemperanza, potrebbe se del caso trovare ingresso, nel concorso di tutte le restanti condizioni legittimanti, soltanto in nuovo giudizio di cognizione avverso quelle determinazioni amministrative adottate dal Comune di Monte Argentario e che si rivelino assuntivamente lesive della dedotta pretesa alla proroga legale del titolo concessorio;

considerato, in definitiva, che il ricorso in ottemperanza in esame è infondato e va respinto;

considerato, quanto alle spese di lite, che le stesse seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando in forma semplificata sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la società ricorrente al pagamento in favore delle parti costituite delle spese e degli onorari del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre IVA e CAP, in favore del Comune di Monte Argentario, in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre IVA e CAP, in favore della società M. M. a r.l., ed in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), oltre IVA e CAP, in favore del Ministero dei trasporti e della Capitaneria di porto di Livorno, congiuntamente difesi dalla Avvocatura generale dello Stato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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