Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 25-03-2011) 02-05-2011, n. 16781 Revoca e sostituzione

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l P.G. Dott. VOLPE Giuseppe che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Procuratore della Repubblica di Vercelli ricorre avverso il provvedimento di cui in epigrafe con il quale il Tribunale del riesame, in parziale accoglimento della richiesta di riesame presentata da M.L., attinto dalla misura cautelare della custodia in carcere per varie violazioni del D.P.R n. 309 del 1990, artt. 73 e 80, ha annullato la misura per alcune della contestazioni n. 2 e n. 9 della imputazione, mentre ha sostituito la custodia in carcere con la gradata misura dell’obbligo di presentazione alla p.g. per altro capo in contestazione n. 1.

Quanto ai capi per cui disponeva l’annullamento, il Tribunale riteneva non sussistenti i gravi indizi di colpevolezza, sul rilievo che gli elementi acquisiti, in primo luogo le intercettazioni, non deponevano con certezza nel senso del contributo causale del prevenuto nella condotta criminosa contestata al fratello minorenne.

Quanto al capo residuo, il giudice riteneva sussistente il compendio indiziario, ma disponeva la sostituzione della misura in ragione del ridimensionamento del quadro accusatorio in ragione del contestuale annullamento della misura per due dei capi in contestazione e della ravvisata attenuazione del rischio di recidiva allontanamento dalla famiglia del fratello minorenne e periodo già trascorso in carcere.

L’ordinanza è stata pronunciata il 4 agosto 2010, essendovi stata espressa rinuncia dell’indagato e del difensore alla sospensione dei termini per il periodo feriale, e depositata il 5 agosto 2010.

Con atto di impugnazione del 17 settembre 2010 il PM ha interposto ricorso per cassazione.

Dopo avere argomentata la tempestività della impugnazione, il ricorrente si è soffermato a censurare le ragioni in forza delle quali il Tribunale aveva ritenuto insussistente il compendio indiziario e per l’effetto annullato la misura per i capi 1 e 9 divenuto, quest’ultimo, il capo 8 dell’imputazione provvisoria.

Sul punto, il PM ha ritenuto di supportare il ricorso con il riportare integralmente il passaggio della richiesta cautelare ove erano riportati gli elementi indiziari , contestando l’apprezzamento sviluppato dal Tribunale sia sul compendio indiziario che sull’adeguatezza della misura.

Il ricorso, assorbentemente, va dichiarato inammissibile per tardività art. 311 c.p.p., comma 1.

Dalla ordinanza del Tribunale, come detto, risulta che il M. ha espressamente rinunciato alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale; tanto che l’istanza di riesame proposta nel suo interesse è stata decisa con ordinanza del 4 agosto 2010, depositata il 5 agosto 2010 e in pari data comunicata via fax all’Ufficio del PM come rappresentato nel ricorso dello stesso P.M..

Come è noto, la L. n. 742 del 1969, all’art. 2 dispone che, nei procedimenti relativi ad imputati in stato di custodia cautelare, la sospensione dei termini procedurali nel periodo feriale "non opera" qualora essi o i loro difensori vi rinunzino. La facoltà di rinunciare ai termini di sospensione nel periodo feriale, accordata dalla norma in esame all’imputato (o indagato), è prevista nell’esclusivo interesse di quest’ultimo, e trova la sua ragione nell’esigenza di evitare una sospensione del procedimento che potrebbe comprometterne la rapida definizione; sicchè, in presenza di una dichiarazione di rinuncia resa dall’interessato, la sospensione non opera e i termini processuali nel periodo feriale decorrono normalmente, anche in relazione agli atti di impugnazione da proporre dal PM, al quale, per le ragioni sopra indicate, nessuna possibilità di interloquire sulle determinazioni dell’imputato o indagato è riconosciuta in materia dalla legge.

Da tanto discende la tardività del ricorso, proposto dal Procuratore della Repubblica solo in data 17 settembre 2010, e quindi ben oltre il termine di dieci giorni prescritto dall’art. 311 cod. proc. pen., comma 1; termine che, stante l’intervenuta rinuncia alla sospensione dei termini nel periodo feriale da parte dell’indagato, nella specie decorreva dalla data di comunicazione (5 agosto 2010) dell’ordinanza del Tribunale del Riesame (cfr. Sezione 6^, 14 gennaio 2009, PM in proc. Carini, rv. 242405; nonchè, Sezione 6^, 15 gennaio 2009, PM in proc. Mazzocchi, rv. 243061).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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