Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 25-03-2011) 02-05-2011, n. 16780 Circolazione stradale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Napoli ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe che ha applicato la pena concordata tra le parti all’imputato M. P. nei cui confronti si era proceduto per il reato di cui all’art. 187 C.d.S., comma 8 (guida sotto l’effetto di stupefacenti) oltre che del delitto di istigazione alla corruzione che non forma più oggetto del presente giudizio.

Il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata non abbia applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per il reato previsto dal codice della strada.

2) Il ricorso è fondato. Come hanno affermato le sezioni unite di questa Corte (sentenza 27 maggio 1998 n. 8488, Bosio, rv. 210981) la natura della sentenza di patteggiamento – che non si risolve in un pieno accertamento di responsabilità penale – non si pone in contrasto con la possibilità, per il giudice penale, di applicare la sanzione accessoria nei casi in cui il codice della strada lo preveda (omicidio, lesioni personali, guida sotto l’influenza dell’alcool ecc.).

Queste sanzioni hanno infatti natura amministrativa e questa caratteristica non muta allorchè sia il giudice ad applicarle. Ciò porta ad escludere che si riferisca ad esse il divieto (previsto dall’art. 445 c.p.p., comma 1) di applicazione di pene accessorie. In secondo luogo consente di conciliare la natura di cognizione non piena sulla responsabilità, tipica del rito speciale previsto dall’art. 444 c.p.p., con la attribuzione al giudice di poteri valutativi (per es. sulla durata della sanzione) che dovranno essere esercitati secondo i criteri utilizzati dall’autorità amministrativa quando spetti ad essa applicare la sanzione amministrativa (o perchè originariamente ad essa attribuita o perchè il reato è estinto per causa diversa dalla morte). Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio limitatamente all’omissione indicata.
P.Q.M.

la Corte Suprema di Cassazione, Sezione 4^ penale, annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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