Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 02-05-2011, n. 354 Contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con la sentenza impugnata, in epigrafe indicata, è stato accolto il ricorso, con i relativi motivi aggiunti, proposto dall’odierna appellata avverso, rispettivamente, il diniego di autorizzazione al convenzionamento esterno per la branca specialistica di analisi cliniche, comunicato con nota in data 4 aprile 1992, nonché il provvedimento aziendale del 20 luglio 2001, di rigetto della richiesta di accreditamento provvisorio al SSN, avanzata dall’originaria ricorrente in data 18 giugno 2001 con riferimento al proprio laboratorio di analisi cliniche sito in Priolo.

Le impugnative sono state accolte dai primi Giudici, con conseguente annullamento di tutti gli atti con le stesse avversati, facendo però espressamente salvi gli ulteriori eventuali provvedimenti legittimamente assunti dall’Amministrazione sanitaria, tenuta a valutare nuovamente l’istanza della Gi. secondo i parametri normativi e fattuali esistenti al momento della proposizione della domanda di convenzionamento.

A condurre a tale responso favorevole alle istanze dell’odierna appellata sono state le argomentazioni che seguono:

l’incongruità del generico richiamo, da parte dell’Assessorato, ad una serie di disposizioni successive all’istanza di convenzionamento, dalle quali, peraltro, non emergerebbe alcun divieto diretto ed automatico alla stipula di nuove convenzioni;

la motivazione del tutto insufficiente ed aprioristica in relazione al parere positivo espresso dal Comitato di gestione della USL in data 15 luglio 1987;

il difetto di adeguata istruttoria socio-sanitaria, in relazione anche all’asserito esaurimento del "fabbisogno dell’utenza";

con la citata delibera del Comitato di gestione del 15 luglio 1987, assunta previa acquisizione dei pareri di competenza, si era già esaurita, in senso favorevole, la fase istruttoria del procedimento in ordine alla richiesta di convenzionamento.

2. L’intestato Assessorato ha interposto l’appello in trattazione avverso la predetta pronunzia, insistendo particolarmente sulla circostanza che l’Assessorato competente si era già espresso, in termini negativi, con nota del 24 ottobre 1987, per motivi – peraltro – indipendenti dalla normativa sopravvenuta e che, comunque, con il diverso avviso del Comitato di Gestione della USL il procedimento non si era concluso.

3. L’appellata si è costituita in giudizio per resistere all’appello.

Le parti hanno depositato memoria.

Con ordinanza di questo C.G.A. n. 1013/03, del 28 novembre 2003, è stata sospesa l’efficacia della sentenza di primo grado, avuto riguardo alla comparazione degli interessi contrapposti.

Alla pubblica udienza del 15 marzo 2011 il ricorso in appello è stato introitato per la decisione.

4. L’appello merita accoglimento, risultando convincenti le argomentazioni spese dell’Amministrazione appellante.

Anzitutto, occorre rilevare che alla data di adozione dei provvedimenti regionali in origine contestati (del 1992 e del 2001) ogni nuovo convenzionamento nella branca dei laboratori di analisi era di per sé precluso alla luce dell’art. 3 del D.P.R. n. 120/88 e dell’art. 19, comma 2, della legge n. 67/88 (il tutto fino all’introduzione a regime del nuovo sistema dell’accreditamento).

Il decreto assessoriale del 2 maggio 1988, che certo non poteva modificare la richiamata normativa nazionale introdotta in sede di recepimento di accordo collettivo nazionale e di legge finanziaria, si è limitato a sancire che dalla data di pubblicazione del D.P.R. n. 120/88 (16 aprile 1988) non era possibile stipulare alcun nuovo convenzionamento nella branca dei laboratori di analisi, fatta salva, per le pratiche ancora "in istruttoria" (ovvero non ancora definite positivamente con la stipula della convenzione), la possibilità di riprendere il proprio iter "allorquando sarà emanata nuova normativa in merito e secondo le eventuali future indicazioni" (previsione correttamente definita dall’Amministrazione appellante come cautelativa, poi superata dalla introduzione dei regimi del preaccreditamento, prima, e dell’accreditamento istituzionale, poi).

In ogni caso, vale la considerazione che, anche a voler accedere all’interpretazione più favorevole per le ragioni della parte appellata, l’istruttoria dell’istanza non era, al tempo dell’introduzione del blocco ai nuovi convenzionamenti, conclusa, né tanto meno favorevolmente definita, non essendo mai stato definitivamente autorizzato il nuovo convenzionamento dall’Assessorato regionale, che anzi in data 24 ottobre 1987 rilevava l’insussistenza dei necessari parametri di "fabbisogno".

Gli ulteriori atti del Comitato di gestione della USL, che peraltro cercavano di confutare la posizione regionale anche mediante generici richiami alle esigenze dell’area, ad alto tasso di industrializzazione, non possono obiettivamente essere considerati come indizio del completamento del percorso istruttorio, mancando in ogni caso la definitiva approvazione regionale.

5. Gli elementi riportati sono sufficienti per condurre all’accoglimento dell’appello in epigrafe, riverberandosi gli effetti anche con riguardo agli atti impugnati in prime cure con i motivi aggiunti (rimanendo pregiudicato, per la situazione in atto, anche l’accesso all’accreditamento provvisorio).

Ritiene, altresì, il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possano essere assorbiti in quanto ininfluenti ed irrilevanti ai fini della sentenza.

Sussistono i presupposti per la compensazione tra le parti delle spese dei due gradi di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in appello in epigrafe, con conseguente reiezione del ricorso di primo grado, in riforma della sentenza impugnata.

Spese di entrambi i gradi di giudizio compensate tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 15 marzo 2011, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Antonino Anastasi, Gerardo Mastrandrea, Esten-sore, Pietro Ciani, Giuseppe Mineo, Componenti.

Depositata in Segreteria il 2 maggio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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