Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 02-05-2011, n. 351 Danni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con la sentenza impugnata, in epigrafe indicata, sono stati accolti, previa riunione, i ricorsi proposti dalle signore La.Ro. avverso l’occupazione e la successiva espropriazione di un immobile di loro proprietà (opificio industriale, con annessa casa per il custode e terreno libero circostante), finalizzate alla realizzazione di una scuola media, annullando tutti i provvedimenti ablatori impugnati ed accogliendo, altresì, la domanda risarcitoria avanzata dalle ricorrenti medesime, con conseguente condanna del Comune di Catania a risarcire il danno per la perdita del bene, nella misura del suo valore di mercato alla data della proposizione della domanda risarcitoria (comportante abdicazione al diritto di proprietà), oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, in ragione delle questioni trattate e dell’esito della controversia.

2. Le ricorrenti hanno interposto l’appello in trattazione avverso la predetta pronunzia, limitatamente alle parti in cui il TAR:

a) ha omesso di pronunziarsi espressamente sulla domanda di risarcimento dei danni connessi allo spossessamento dell’immobile durante il periodo di occupazione illegittima, periodo che va dal 4 ottobre 1993 (data di immissione in possesso del bene da parte del Comune, come da verbale versato in atti) al 16 febbraio 2010 (data di proposizione della domanda risarcitoria con effetti abdicativi sul diritto di proprietà); b) ha demandato al Comune di Catania, ex art. 35 D.Lgs. n. 80/98, la determinazione del risarcimento dovuto, anziché disporre consulenza tecnica d’ufficio;

c) ha compensato le spese di giudizio, anziché porle a carico del Comune soccombente.

3. Il Comune intimato si è costituito in giudizio per resistere all’appello, replicando puntualmente alle contestazioni di controparte.

Si sono costituiti in giudizio anche gli Assessorati regionali al territorio ed alla pubblica istruzione.

Alla pubblica udienza del 3 febbraio 2011 il ricorso in appello è stato introitato per la decisione.

4. L’appello parziale in trattazione va accolto nei sensi appresso indicati.

Come accennato, l’Amministrazione comunale è stata condannata dal TAR di Catania a risarcire il danno subito dalle ricorrenti in ragione dell’illegittimità della procedura espropriativa. In particolare, è stato ritenuto conseguentemente spettante alle ricorrenti medesime una somma di denaro pari al valore che l’immobile di loro proprietà – oggetto dell’illegittima procedura – aveva (o avrebbe avuto) al momento della proposizione della domanda giudiziale, da intendersi, nel caso di specie, proposta in data 16 febbraio 2010 (data quest’ultima in cui le ricorrenti hanno chiesto espressamente il risarcimento del danno e non la restituzione del bene). Orbene, facendo applicazione dell’art. 35 D.Lgs. n. 80/98, il comune di Catania è stato chiamato a proporre alle istanti, tenendo conto di tutti gli atti di causa, dei documenti e degli atti esibiti dalle parti e detraendo dall’importo determinato quanto eventualmente già corrisposto, il pagamento di una somma:

1) pari al valore venale dell’immobile – secondo i criteri ordinari di estimo e, tra l’altro, tenendo conto del prezzo medio di mercato per aree delle medesima tipologia, con le medesime caratteristiche urbanistiche, ricadenti nella stessa zona e svolgendo l’indagine sui prezzi praticati nel mercato immobiliare anche attingendo informazioni presso le agenzie immobiliari più accreditate della zona – all’epoca di notificazione del ricorso;

2) trattandosi di debito di valore, sulla somma così determinata, deve essere riconosciuta la rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, da computarsi dalla data di proposizione della domanda innanzi al primo Giudice fino alla data di deposito della relativa decisione; sulle somme progressivamente e via via rivalutate sono, altresì, dovuti gli interessi nella misura legale secondo il tasso vigente nei diversi periodi di riferimento; infine, sulla somma così liquidata, decorrono gli interessi legali dalla data di deposito della medesima decisione fino all’effettivo soddisfo.

5. Con l’appello in trattazione, le ricorrenti lamentano, anzitutto, la mancata pronunzia del TAR sulla richiesta di risarcimento dei danni connessi alla mancata utilizzazione dell’immobile oggetto di causa per tutto il periodo di spossessamento, non connessi dunque alla sola perdita della proprietà dell’immobile.

6. La pretesa è fondata.

Come ampiamente, e di recente, chiarito da questo Consiglio di Giustizia (CGA 18 febbraio 2009, n. 49), l’utilizzazione senza titolo di un bene di proprietà privata comporta, normalmente, due distinti danni, i quali vanno entrambi risarciti, anche alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU), relativi alla necessaria integrità del ristori del pregiudizio derivante da attività illecita dell’amministrazione

Il primo attiene alla perdita (definitiva) della proprietà, che avviene nel momento in cui è adottato il provvedimento di cui all’articolo 43 del testo unico (norma dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza C. Cost. 293/010) o quando, come nella specie, il privato "rinuncia" alla proprietà.

Il secondo danno riguarda la mancata utilizzazione del bene (o del suo corrispondente valore monetario) per il periodo compreso tra l’inizio della occupazione senza titolo e la perdita della proprietà.

Tale seconda voce di danno, espressamente richiesta in primo grado, deve essere risarcita in modo pieno e completo, ma, ovviamente, senza determinare duplicazioni o sovrapposizioni con il ristoro già insito nel risarcimento calcolato sulla perdita del bene, opportunamente rivalutato.

Occorre utilizzare, dunque, in mancanza di prova concreta da parte dei soggetti interessati di avere subito perdite maggiori, il consueto criterio degli interessi legali sul valore di mercato dell’immobile, per il periodo di effettivo spossessamento, salvi gli accessori secondo legge fino al soddisfo, senza che si debbano applicare i criteri legali (dodicesimo del valore di mercato del bene su base annua) relativi alla ben diversa ipotesi dell’occupazione legittima.

7. Non si può dare positivo seguito, invece, alle ulteriori richieste formulate dalle appellanti, non risultando necessario disporre una consulenza tecnica d’ufficio in luogo dell’utilizzazione della procedura semplificata ex art. 35 D.Lgs. n. 80/98 per la determinazione del risarcimento dovuto, né sussistendo i presupposti per sovvertire, nei limiti della loro sindacabilità, le giuste ragioni che hanno portato i primi Giudici a disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti, responso che in questa sede, peraltro, viene confermato con riguardo ad entrambi i gradi di giudizio.

8. Alla stregua delle considerazioni che precedono, l’appello parziale interposto va in parte accolto, nei sensi predetti.

Ritiene, altresì, il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possano essere assorbiti in quanto ininfluenti ed irrilevanti ai fini della decisione. Sussistono i presupposti per la compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie in parte, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso in appello in epigrafe.

Spese di entrambi i gradi di giudizio compensate tra le parti costituite.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 3 febbraio 2011, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Gerardo Mastrandrea, estensore, Gabriele Carlotti, Giuseppe Mineo, Alessandro Corbino, componenti.

Depositata in Segreteria il 2 maggio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *