Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 02-05-2011, n. 350 Legittimità o illegittimità dell’atto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso al T.A.R. Palermo, il sig. Lo.Gi. ha chiesto l’annullamento del provvedimento del responsabile urbanistica e gestione del territorio del Comune di Castellammare del Golfo, del 15 dicembre 2009, notificato il 18 dicembre 2009, con il quale quel Comune ha dichiarato la decadenza della concessione edilizia n. 54/08 del 4 novembre 2008 per l’esecuzione dei lavori di costruzione di una cappella gentilizia da sorgere nel Cimitero comunale sull’area identificata con il lotto n. 5, in concessione al ricorrente in forza della deliberazione della Giunta Comunale n. 786/1991 e del contratto n. 304/98, per mancato completamento dei lavori entro un anno dalla data di notifica della concessione edilizia medesima ed ha, altresì, denegato il rilascio di una nuova concessione edilizia.

Il Comune intimato non si è costituito in giudizio.

Il T.A.R. adito ha dapprima respinto l’istanza cautelare proposta dal ricorrente e, successivamente, ne ha rigettato il ricorso con sentenza n. 6872/2010, emessa in forma semplificata.

Con l’appello in epigrafe, il sig. Lo. ha impugnato detta sentenza, deducendone l’erroneità.

Il provvedimento gravato in prime cure, infatti, sarebbe viziato da:

– "violazione erronea e falsa applicazione dell’art. 2 della concessione edilizia n. 54/08 nonché del regolamento dei servizi funebri del cimitero di Castellammare del Golfo, ai sensi dei quali il termine annuale di decadenza della concessione decorre dalla data di notifica della concessione medesima e non già dalla data della sua adozione";

– "eccesso di potere sotto il profilo del difetto e contraddittorietà della motivazione, avendo contestato il mancato rispetto dei termini indicati al punto 3 della concessione, laddove detta clausola non indica alcun termine".

Il Comune di Castellammare del Golfo, ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

Con ordinanza n. 758/10 di questo C.G.A., è stata respinta la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata.

Alla pubblica udienza del 16 dicembre 2010, la causa è stata trattenuta in decisione.

L’appello è infondato e, pertanto, va respinto.

In punto di fatto, ai fini della presente decisione, risulta determinante l’individuazione del dies a quo di decorrenza del termine annuale per l’ultimazione dei suddetti lavori, che l’Amministrazione comunale individua nel giorno di adozione della concessione edilizia, ossia il 4 novembre 2008, mentre il ricorrente lo indica, alternativamente, nel giorno 6 marzo 2009, di avvenuta comunicazione, con nota prot. n. 6642, del rilascio della concessione edilizia n. 54/08, ovvero nel successivo giorno 25 agosto 2009, in cui detta concessione è stata materialmente ritirata, così come risulta dall’estratto del Registro delle concessioni edilizie.

Invero, il ricorrente non ha contestato di avere avuto piena conoscenza, già in data 6 marzo 2009, in forza della predetta nota n. 6642, sia dell’avvenuto rilascio della concessione edilizia n. 54/08 e sia della circostanza, ivi testualmente specificata, che tale concessione prevedeva un limite massimo di mesi dodici per l’ultimazione dell’opera in ogni sua parte, peraltro, a pena di decadenza dallo stesso diritto di concessione dell’area cimiteriale.

Si può ritenere, pertanto, che il predetto dies a quo sia da individuare nel 7 marzo 2009 e che detto termine sia decorso in data 7 marzo 2010.

Orbene, pur osservando che il dies ad quem è maturato successivamente alla data di deposito del ricorso in primo grado, effettuato il 5 marzo 2010, e quindi in pendenza di giudizio, tuttavia, va anche rilevato, concordando con le conclusioni cui, sul punto, è pervenuto il Giudice di prime cure, che il ricorrente non ha fornito alcuna prova di avere ultimato i lavori entro il suddetto termine e che, pertanto, risultava comunque essersi verificata la decorrenza del termine prescritto dall’art. 2 della concessione edilizia 54/09, per cui va considerato legittimo il potere esercitato dall’Amministrazione comunale con il provvedimento impugnato, di ritiro del provvedimento concessorio.

Né, l’omessa indicazione nel contestato provvedimento amministrativo dei termini e dell’autorità giurisdizionale cui ricorrere, lamentata dal ricorrente, può costituire – ex se – un vizio di legittimità, atteso che per giurisprudenza costante, essa è considerata una mera irregolarità alla quale può conseguire l’eventuale rimessione nei termini di impugnazione, nel caso di specie, però, ritualmente rispettati.

Conclusivamente, l’appello è infondato e, pertanto, va respinto.

Ritiene il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente sentenza.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2010, con l’intervento dei signori: Raffaele Maria De Lipsis, Presidente, Filoreto D’Agostino, Antonino Anastasi, Pietro Ciani, estensore, Giuseppe Mineo, componenti.

Depositata in Segreteria il 2 maggio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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