Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 25-03-2011) 02-05-2011, n. 16774 Motivi di ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con l’ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro ha liquidato ex artt. 314 e 315 cod. proc. pen. in favore di D.M. la somma complessiva di Euro 110,00 per 407 giorni di custodia intramuraria e 100 giorni di arresti domiciliari, somma pari al mero calcolo aritmetico compiuto alla stregua dei noti parametri.

Propone ricorso per cassazione D.M. articolando un unico motivo, con il quale lamenta la violazione di legge e la carenza di motivazione in ordine alla determinazione della liquidazione. Sostiene che i giudici di merito non avevano operato una scrupolosa valutazione delle circostanziate deduzioni difensive relative ai gravissimi danni subiti, con riferimento a quelli di natura psichica (documentati da consulenza medica) ed apoditticamente avevano escluso ogni collegamento tra i danni patrimoniali prospettati e lo stato di detenzione, nonostante la produzione documentale che dimostrava la mancata acquisizione di una concessionaria di moto.

Manifestamente illogica era pure l’esclusione dei danni sofferti dai familiari.

Il giudice della riparazione, inoltre, non aveva preso in considerazione l’istanza difensiva afferente l’indennizzo per la forzata solitudine sessuale ed affettiva.

L’Avvocatura generale dello Stato, per il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha depositato memoria di replica con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Il ricorso è infondato.

La giurisprudenza di legittimità, in tema di liquidazione del quantum relativo alla riparazione per ingiusta detenzione, si è stabilmente orientata (v. Sezioni unite, 9 maggio 2001, Min. Tesoro e Caridi, rv. 218974) nella necessità di contemperare il parametro aritmetico – costituito dal rapporto tra il tetto massimo dell’indennizzo di cui all’art. 315 c.p.p., comma 2, (Euro 516.456,90) e il termine massimo della custodia cautelare di cui all’art. 303 c.p.p., comma 4, lett. c), espresso in giorni (sei anni ovvero 2190 giorni), moltiplicato per il periodo anch’esso espresso in giorni, di ingiusta restrizione subita – con il potere di valutazione equitativa attribuito al giudice per la soluzione del caso concreto, che non può mai comportare lo sfondamento del tetto massimo normativamente stabilito.

Dato di partenza della valutazione indennitaria, che va necessariamente tenuto presente, è costituito, pertanto, dal parametro aritmetico (individuato, alla luce dei criteri sopra indicati, nella somma di Euro 235,82 per ogni giorno di detenzione in carcere ed in quella di Euro 120,00 per ogni giorno di arresti domiciliari, in ragione della ritenuta minore afflittività della pena).

Siffatto parametro non è vincolante in assoluto ma, raccordando il pregiudizio che scaturisce dalla libertà personale a dati certi, costituisce certamente il criterio base della valutazione del giudice della riparazione, il quale, comunque, potrà derogarvi in senso ampliativo (purchè nei limiti del tetto massimo fissato dalla legge) oppure restrittivo, a condizione però che, nell’uno o nell’altro caso, fornisca congrua e logica motivazione della valutazione dei relativi parametri di riferimento.

Nel caso in esame, il giudice della riparazione, nella determinazione della somma, ha correttamente indicato ed applicato i criteri di liquidazione adottati e ed ha riconosciuto all’istante la somma di Euro 110,00, in ragione di 235 Euro per ciascuno dei 407 giorni di custodia in carcere (= 95.646,00) e Euro 120,00 per 100 giorni di arresti domiciliari (=12.000,00), somma pari ad Euro 107.646,00, poi arrotondata ad Euro 110.000,00.

La Corte di merito ha altresì precisato che la somma così liquidata faceva riferimento a tutti gli aspetti complessivamente pregiudizievoli che la privazione della libertà aveva implicato, giacchè l’istante non aveva offerto alcuna dimostrazione in ordine agli asseriti nocumenti personali, familiari e lavorativi, nè aveva prodotto alcuna documentazione afferente la presunta diminuzione di reddito derivante dalla mancata acquisizione di una concessionaria di moto.

Nella liquidazione dell’indennizzo il giudice della riparazione ha, pertanto, applicato i criteri tabellari, sicchè la relativa liquidazione, in assenza di elementi di prova di segno contrario, non necessitava di ulteriore motivazione, peraltro, non essendo state indicate ragioni per cui se ne sarebbe dovuta discostare, sia con riferimento ai danni non patrimoniali (danno biologico, morale ed esistenziale, v. Sez. 4^, 22 gennaio 2004, P.G. in proc. Barillà, rv. 227671, che sottolinea l’autonomia di ciascuna categoria di danno), sia con riferimento a quelli non patrimoniali.

Quanto alla mancanza di motivazione sull’istanza difensiva afferente l’indennizzo per la forzata solitudine sessuale ed affettiva, va rilevato che non configura un danno biologico, autonomamente valutabile rispetto a quello derivante dallo stato di illegittima privazione della libertà personale, il danno derivante dall’impossibilità del condannato di esprimere la propria sessualità durante il periodo di detenzione costituendo la stessa una conseguenza naturale della perdita della libertà personale (v.

Sez. 3^, 24 ottobre 2010, Lastella rv. 248628).

L’ordinanza impugnata è, pertanto, in linea con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in assenza di qualsiasi elemento idoneo a far ritenere la sussistenza di ulteriori conseguenze rispetto al grave pregiudizio legato al fatto stesso della detenzione.

Rispettati tali criteri la liquidazione del danno da parte del giudice di merito si sottrae al sindacato di legittimità.

Per le considerazioni svolte il ricorso va rigettato.

Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; le spese tra le parti per questo processo vanno compensate, in considerazione della genericità della memoria difensiva di replica.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali; spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *