Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 02-05-2011, n. 349 Atti amministrativi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’odierno appellato, dott. Mi.Lu., è stato sindaco – componente del Collegio sindacale della ricorrente Azienda Ospedaliera Cannizzaro di Catania, giusta designazione dell’Assessorato Regionale al Bilancio e Finanze, dal marzo 2003 al 31 marzo 2006 ed ha continuato successivamente a svolgere detto incarico, in regime di prorogatio del Collegio, fino alla nomina del nuovo organo collegiale, disposta con la deliberazione n. 21 del 16 gennaio 2007.

Quando ancora l’Azienda Ospedaliera non aveva provveduto alla nomina del nuovo Collegio sindacale, con nota n. 1612/Gab. del 25.8.2006 l’Assessore Regionale al Bilancio e Finanze in carica ha proceduto alla designazione del componente – sindaco, confermando il dott. Mi. per un ulteriore triennio nell’incarico che lo stesso aveva già ricoperto in precedenza.

Dopo l’accettazione dell’incarico, l’odierno appellato, con nota del 29.9.2006, ha sollecitato l’Azienda a procedere alla sua nomina, sottolineando che la designazione nel frattempo effettuata dal precedente e cessato Assessore Regionale al ramo, con nota n. 1166/Gab del 24 maggio 2006, in favore del prof. Lo.Co.An. per il medesimo incarico non poteva che ritenersi caducata per effetto di quella successivamente espressa dall’Assessore in carica.

Con la deliberazione n. 21 del 16.1.2007, sopra richiamata, l’Azienda ha nominato il nuovo Collegio sindacale, chiamando a farne parte il suddetto prof. Lo.Co., designato tre mesi prima del dott. Mi.

Avverso tale deliberazione, il dott. Mi. ha proposto ricorso innanzi al T.A.R. Catania, che ne ha accolto l’istanza cautelare con ordinanza n. 663 del 25.5.2007, poi riformata da questo C.G.A. con ordinanza n. 803/2007.

Con sentenza n. 2189/09, il T.A.R. adito ha accolto il ricorso suddetto proposto dal dott. Mi.

Con l’appello in epigrafe, l’Azienda Ospedaliera Cannizzaro di Catania ha impugnato detta sentenza, deducendo l’inammissibilità del ricorso di primo grado in quanto proposto dal dott. Mi. soltanto avverso la delibera n. 21/07, di nomina del prof. Lo.Co., e non anche avverso l’atto con cui questi è stato precedentemente designato dall’Assessore Regionale Bilancio e Finanze pro tempore, asseritamente già lesivo della posizione del predetto dott. Mi., in quanto atto propedeutico alla nomina del prof. Lo.Co. e non meramente endoprocedimentale.

Ha poi dedotto l’infondatezza del ricorso di prime cure eccependo che la seconda designazione non poteva avere alcuna efficacia, sia perché l’Assessorato aveva già manifestato il suo intendimento al riguardo e sia perché essa sarebbe stata effettuata in violazione della legge n. 241/90, avendo omesso di comunicare l’avvio del procedimento all’interessato.

Inoltre, la seconda designazione non contiene alcun provvedimento di ritiro del precedente atto che, pertanto, avrebbe conservato la sua efficacia.

Conclusivamente, ha chiesto la riforma della sentenza impugnata, previa sospensione dell’efficacia della stessa, con le conseguenti statuizioni in ordine alle spese.

Ha replicato l’odierno resistente per affermare l’ammissibilità e la fondatezza del ricorso in primo grado, concludendo per la reiezione dell’appello, previo rigetto dell’istanza cautelare con esso proposto, con vittoria di spese e compensi.

Con ordinanza n. 646/10 di questo C.G.A., è stata respinta l’istanza cautelare.

Alla pubblica udienza del 16 dicembre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Preliminarmente, va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso in primo grado. Dal combinato disposto degli artt. 3 e 3 ter del D.Lgs. n. 502/1992, si evince che, a conclusione del procedimento di costituzione dei Collegi sindacali delle ASL ed Aziende ospedaliere, spetta al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria adottare il provvedimento di nomina dei singoli componenti.

Orbene, è certamente vero che la designazione non costituisce un mero atto infraprocedimentale, in quanto vincola, almeno parzialmente, l’Amministrazione competente alla nomina a non discostarsi da tale designazione, nel senso che essa, di norma, non può nominare un soggetto diverso da quello designato (cfr. C.G.A., 28.9.2007 n. 873), tuttavia, è altrettanto vero che, nel caso di specie, l’Amministrazione, se avesse nominato il dott. Mi. a componente del Collegio in argomento, non avrebbe provveduto in favore di una persona diversa da quella designata dall’organo competente, ma avrebbe nominato proprio quella che l’Amministrazione ha designato con un atto successivo a quello emesso in favore del prof. Lo.Co., atto che, pertanto, andava inteso nel senso di abrogazione tacita della precedente designazione.

Infatti, allorquando, con nota n. 1612/Gab. del 25.8.2006, l’Assessorato ha proceduto ad una nuova designazione, questa volta nella persona del dott. Mi., esso, riesercitando il proprio potere, ha emesso un nuovo provvedimento, certamente vincolante nei confronti dell’Azienda, stante che questa, non avendo in quel momento ancora provveduto a nominare il nuovo Collegio, avrebbe dovuto tenere conto solo di questa seconda designazione.

Invero, il provvedimento con cui è stato designato il prof. Lo.Co. va ritenuto legittimo fino a quando non è stato superato dalla successiva designazione del dott. Mi.

Il ricorso da questi proposto in primo grado va, quindi, ritenuto ammissibile in quanto il dott. Mi., designato componente del Collegio sindacale con provvedimento legittimo, ha correttamente impugnato la delibera emessa in contrasto con la suddetta designazione, delibera che costituiva l’unico provvedimento lesivo della posizione dello stesso.

Quanto poi alla violazione della legge n. 241/90, eccepita dall’Azienda appellante, non si può che condividere ciò che, al riguardo, ha osservato il Giudice di prime cure, e cioè che, della mancata comunicazione di avvio del procedimento, con il quale l’Assessorato provvedeva alla designazione del dott. Mi., avrebbe potuto dolersi, con ricorso incidentale, solo il primo designato, Lo.Co., il quale, però, non si è neppure costituito in quel giudizio.

Conclusivamente, l’appello va respinto perché infondato.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente sentenza.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe.

Spese del grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2010, con l’intervento dei signori: Raffaele Maria De Lipsis, Presidente, Filoreto D’Agostino, Antonino Anastasi, Pietro Ciani, estensore, Giuseppe Mineo, componenti.

Depositata in Segreteria il 2 maggio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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