Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 02-05-2011, n. 348 Amministrazione Pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte d’Appello di Catania, con sentenza passata in giudicato, n. 669/2001 – relativa alla controversia promossa dall’odierno appellante nei confronti del Comune di Lentini per il risarcimento dei danni subiti per effetto di ordinanze di sospensione lavori e demolizione di alcuni magazzini che questi stava legittimamente realizzando – fissava l’ammontare dell’indennizzo, dovuto dall’Amministrazione comunale in favore del Ca., in Lire 820.937.000, pari all’importo di Lire 557.285.000 dell’1/1/1991, rivalutato sino all’1/6/2001 (data di emissione della sentenza).

Il Giudice dell’appello stabiliva, inoltre, che su tale importo fossero poi dovuti gli interessi, nella misura legale, con decorrenza dal 1 gennaio 1991, computati però, prima, sull’iniziale minore importo in quella sede non rivalutato (Lire 557.285.000) e poi sui progressivi adeguamenti dello stesso, corrispondenti alla sopravvenuta inflazione, utilizzandosi al riguardo in via equitativa, stante la difficoltà di fissare le mutevoli basi di riferimento, indici annuali medi di svalutazione.

In data 20/11/2003, il Comune – nelle more del giudizio d’ottemperanza promosso dal Ca. dinanzi al T.A.R. Catania – corrispondeva a questi un importo pari a Lire 1.449.102,764.

Il Ca., tuttavia, non ritenendosi soddisfatto della somma ricevuta, insisteva nell’avviato giudizio di ottemperanza.

Il Comune contestava tali pretese, evidenziando, in particolare, che nell’importo corrisposto avrebbe, altresì, erroneamente fatto rientrare le spese legali, delle quali la sentenza della Corte d’Appello di Catania aveva disposto la distrazione direttamente a favore dell’avv. Antonio Landi.

Il T.A.R. adito, con ordinanza n. 185/2006, disponeva C.T.U. al fine di verificare se, in relazione alle statuizioni del giudice civile, il Ca. fosse stato soddisfatto integralmente o soltanto in parte.

Nelle more, in data 20/4/2004, il Comune, a seguito di atto di precetto, riliquidava dette spese legali all’avv. Landi.

Con relazione del 28 novembre 2006, il C.T.U. riteneva sussistente un residuo debito a carico del Comune di Lentini di Euro 20.162,36, con interessi legali.

Tuttavia, all’esito della disposta C.T.U., il T.A.R. Catania, con sentenza n. 51/07, condannava il Ca. alla restituzione della somma di Euro 24.434,82 al Comune di Lentini, con interessi legali dal 20 novembre 2003 (data in cui il Comune aveva corrisposto al Ca. la maggiore somma) fino all’effettivo soddisfo.

Il Giudice di prime cure, invero, condivideva le conclusioni della relazione prodotta dal C.T.U., ma solo nella parte in cui aveva quantificato gli interessi spettanti al Ca. fino all’1 giugno 2001, determinando il relativo importo in Euro 253.837,78.

Quantificava, invece, autonomamente, in Euro 30.752,80, gli interessi spettanti al Ca. dall’1 giugno 2001 al 20 novembre 2003, utilizzando gli stessi criteri di calcolo seguiti dal C.T.U. per il periodo fino all’1 giugno 2001.

Le spese di registrazione (ex art. 37 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131) della sentenza, della quale era stata chiesta l’esecuzione, ammontanti ad Euro 14.938,41, venivano poste anch’esse a carico del Comune intimato.

Avendo il Ca. provveduto direttamente al pagamento di dette spese di registrazione, con versamento in data 13 novembre 2002, allo stesso venivano riconosciuti gli interessi legali, al 3% su base annua, fino al 20 novembre 2003, pari ad Euro 456,74.

Conclusivamente, il Giudice di prime cure calcolava le somme dovute al ricorrente, alla data del 20 novembre 2003, nel modo seguente:

– sorte capitale rivalutata, pari ad Euro 423.978,57;

– interessi fino all’1 giugno 2001, pari ad Euro 253.837,78;

– interessi dall’1/6/2001 al 20/11/2003, pari ad Euro 30.752,80;

– rimborso spese registrazione sentenza, pari ad Euro 14.938,41;

– interessi per spese di registrazione, pari ad Euro 456,74;

Il credito complessivo vantato dal ricorrente a tale data risultava, pertanto, pari ad Euro 723.964,30.

Il Comune, avendo corrisposto al Ca. la somma di Euro 748.399,12, risultava, pertanto, creditore nei confronti di questi della somma di Euro 24.434,82.

Il T.A.R. dichiarava cessata la materia del contendere relativamente alla domanda di esecuzione del giudicato che discendeva dalla sentenza del giudice civile sopra richiamata.

Condannava il Ca. a restituire al Comune di Lentini la superiore somma di Euro 24.434,82, con gli interessi legali dal 20 novembre 2003 fino all’effettivo soddisfo.

Le spese della consulenza tecnica d’ufficio, liquidate – in base all’ammontare della somma controversa – in complessivi Euro 1.580,00 (millecinquecentottanta/00), oltre Iva e Cassa di previdenza dei ragionieri commercialisti (dedotto ovviamente quanto ricevuto dal C.T.U. a titolo di anticipazione), venivano poste a carico del Ca.

Con l’appello in epigrafe, il sig. Ca.Lu. ha chiesto di annullare, previa sospensione, la suddetta sentenza n. 51/07 del T.A.R. Catania, di condanna alla restituzione della somma di Euro 24.434,82 al Comune di Lentini, e, per l’effetto, riconoscere il proprio diritto alla corresponsione di Euro 34.997,48, con aggravio di interessi dall’8/3/2005 fino all’effettivo soddisfo, o della minor somma di Euro 21.696,63, determinata dal C.T.U. nella relazione del 28/11/2006, con aggiunta di interessi sino al soddisfo.

Resisteva l’Amministrazione intimata, concludendo per la conferma della sentenza appellata.

Con ordinanza n. 963/07 di questo C.G.A., è stata respinta l’istanza cautelare proposta dall’odierno ricorrente.

Con memoria in data 22/5/08, questi ha ribadito le motivazioni e le conclusioni di cui al ricorso in epigrafe, alle quali ha replicato, con memoria il Comune di Lentini per chiedere il rigetto dell’appello e la conferma dell’impugnata sentenza.

Con ordinanza n. 543/08 di questo C.G.A., sono stati richiesti chiarimenti al C.T.U. nominato dal T.A.R., rag. Al.Qu., in ordine al credito preteso dal Ca. con il ricorso in epigrafe.

Con ulteriore memoria il Comune di Lentini ha ribadito le proprie ragioni nonché le istanze di rigetto dell’appello e di conferma della sentenza impugnata.

Con nota pervenuta a questo C.G.A. in data 2 novembre 2010, il C.T.U., rag. Al.Qu., ha confermato le conclusioni cui lo stesso era pervenuto, all’esito della C.T.U. disposta dal T.A.R. Catania e resa con relazione redatta in data 28/11/2006, in base alla quale il Ca. sarebbe ancora creditore nei confronti del Comune di Euro 21.696,63, alla data del 28/11/2006, cui vanno aggiunti gli interessi legali maturati e maturandi sino al completo soddisfo.

Alle suddette conclusioni ha replicato la difesa del Comune per ribadire la bontà dei risultati cui è pervenuto il Giudice di prime cure e, quindi, per chiedere il rigetto dell’appello.

Alla pubblica udienza del 15 dicembre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

L’appello è infondato e, pertanto, va respinto.

L’odierno ricorrente si avvale, ai fini della pretesa di credito, del risultato cui è pervenuto il C.T.U. sulla base di un criterio di calcolo che il Giudice di prime cure ha pure condiviso. Infatti, ha ritenuto correttamente quantificati gli interessi spettanti al Ca. fino all’1 giugno 2001, per un importo pari ad Euro 253.837,78.

Il primo Giudice, tuttavia, pur applicando il suddetto criterio, ha ritenuto di dover procedere autonomamente alla determinazione degli interessi maturati dal 2/6/2001 sino al 20/11/2003, pervenendo ad un risultato diverso, ed inferiore, rispetto a quello conseguito dal C.T.U.

Il motivo per cui i risultati divergono, pur utilizzando il medesimo criterio di calcolo, è da individuare nel fatto che mentre il Giudice di primo grado ha correttamente calcolato gli interessi maturati dal 2/6/2001 al 20/11/03 sulla base dell’importo di Lire 820.937.000, come statuito dalla sentenza del giudice civile dell’1/6/2001 (ammontare dell’indennizzo rivalutato a quella data), il C.T.U., invece, ha erroneamente utilizzato al medesimo fine, l’importo di Lire 1.354.822.196, cui è pervenuto aggiungendo al predetto importo di Lire 820.937.000 anche gli interessi legali maturati dall’1/1/91 all’1/6/2001, pari ad Euro 491.589,882, e le spese legali liquidate in sentenza, pari ad Euro 42.387,196.

In tal modo il C.T.U., da un lato, ha calcolato interessi su interessi, determinando anatocismo, e, dall’altro, ha calcolato interessi anche sulle spese legali che il giudice civile aveva addebitato al Comune con distrazione della somma direttamente in favore dell’avv. Landi, come poi è avvenuto.

Conclusivamente l’appello va respinto in quanto infondato.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente sentenza.

Considerato che la pretesa del ricorrente è stata avvalorata, altresì, dalle erronee conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., si ritiene che sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2010, con l’intervento dei signori: Raffaele Maria De Lipsis, Presidente, Filoreto D’Agostino, Antonino Anastasi, Pietro Ciani, estensore, Giuseppe Mineo, componenti.

Depositata in Segreteria il 2 maggio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *