Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Il Procuratore generale di Milano ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe con la quale nei confronti di H.T.B.E. è stata applicata la pena per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, ravvisando l’ipotesi attenuata di cui all’art. 73, comma 5, e le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulla contestata recidiva specifica reiterata e infraquinquennale.
Il Procuratore generale lamenta che il giudicante avrebbe trascurato di considerare che l’ipotesi di cui al comma quinto dell’art. 73 integra una circostanza attenuante, e non un’ipotesi autonoma di reato, onde ne avrebbe dovuto tenere conto ai fini del giudizio di sola equivalenza con la ravvisata recidiva: la pena base doveva essere, quindi, quella di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1.
Il ricorso è fondato.
Infatti, per assunto pacifico, l’ipotesi disciplinata dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5, integra una circostanza attenuante, sia pure ad effetto speciale, e non una figura autonoma di reato. Da ciò consegue che, allorchè essa concorra con circostanze di segno opposto o con la recidiva, si applica obbligatoriamente il giudizio di comparazione previsto dall’art. 69 c.p., tenuto conto, ovviamente, delle modifiche apportate alla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. citato, comma 4, che ha escluso che, nell’ambito di tale giudizio, possano essere ritenute prevalenti le attenuanti nel caso di recidiva reiterata ( art. 99 c.p., comma 4) (di recente, Sezione 4^, 25 novembre 2009, Proc. Rep. Trib. Livorno in proc. Caroti).
Ne deriva l’illegalità della pena e l’annullamento senza rinvio dell’accordo patrizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Milano per il prosieguo.
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