Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 02-05-2011, n. 346 Enti ospedalieri

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso al T.A.R. Palermo, la Madonie Dialisi s.r.l., titolare di un Centro di dialisi in Petralia Soprana (PA), già in regime di accreditamento provvisorio, impugnava:

– la scheda di verifica del 4 marzo 2008 del Dipartimento Ispettorato Regionale Sanitario, con la quale era stata verificata con esito negativo la sussistenza dei requisiti strutturali dell’ambulatorio di emodialisi gestito dalla suddetta s.r.l.;

– il decreto del Dirigente Generale dell’I.R.S. n. 2816/08, del 3 novembre 2008, con il quale era stata rigettata la domanda di accreditamento proposta dalla Madonie Dialisi s.r.l.;

– il provvedimento dell’Azienda U.S.L. n. 6 di Palermo, in data 15 dicembre 2008, prot. n. 18030, con il quale era stato inibito alla Madonie Dialisi s.r.l. di proseguire l’erogazione di prestazioni in nome e per conto del Servizio Sanitario Regionale a decorrere dall’1/1/2009;

– ogni altro provvedimento connesso o conseguente.

Il ricorrente deduceva l’illegittimità per: "Eccesso di potere per travisamento dei fatti – violazione e/o falsa applicazione del D.A. 890/02".

Si costituivano in giudizio l’Assessorato regionale alla sanità e l’Azienda U.S.L. n. 6 di Palermo, entrambi producendo memorie e documentazione.

La società ricorrente contestava la legittimità dei provvedimenti afferenti il procedimento amministrativo avviato a seguito di istanza di accreditamento istituzionale, conclusosi con il rigetto della stessa.

Il Giudice adito osservava che il motivo del rigetto – oggetto di contestazione – atteneva ad una circostanza di mero fatto; la scheda di verifica relativa al sopralluogo del 4 marzo 2008 aveva evidenziato la mancanza dei necessari requisiti in capo alla struttura in questione.

In particolare, da detta scheda risultava l’accertata inesistenza della sala per le medicazioni e della sala chirurgica ambulatoriale alternativa a quella per le medicazioni.

Come dedotto nella memoria della difesa dell’Assessorato regionale e condiviso dal primo Giudice, a fronte di tali risultanze fattuali, il rigetto dell’accreditamento si configurava come provvedimento vincolato.

La società ricorrente, su questo – dirimente – profilo, aveva prodotto una relazione di consulenza tecnica, sottoscritta dal geom. Fa.Li.Pu., descrittiva degli ambienti fisici, vale a dire dei vani di cui si compone l’immobile che ospita la struttura; tuttavia, il Giudice di prime cure riteneva che la specifica professionalità del consulente, quale geometra, non potesse consentire di accertare l’esistenza di ambienti funzionalmente idonei a configurare il possesso dei requisiti negativamente riscontrati dall’Amministrazione.

Con sentenza n. 7197/10, il ricorso veniva, pertanto, respinto per infondatezza.

Avverso detta decisione, la Madonie Dialisi s.r.l. ha proposto l’appello in epigrafe, deducendo:

1) "Difetto ed illogicità di motivazione in ordine al punto decisivo della controversia".

Ciò che costituiva oggetto di errata verifica da parte degli organi di controllo, e motivo di contestazione di fronte al primo giudice, non era la questione riguardante l’idoneità funzionale della sala medicazioni, bensì l’esistenza fisica della stessa; esistenza che ben poteva essere accertata dal perito di parte, proprio in virtù della sua specifica professionalità.

Il Centro dialisi in argomento aveva già svolto in precedenza la sua attività in regime di accreditamento provvisorio, in forza di autorizzazione concessa sul presupposto della sussistenza dei requisiti prescritti.

Inoltre, con provvedimento prot. n. 1659 del 20/8/2009 rilasciato dal Dipartimento di Prevenzione Medico – Servizio Dipartimentale Igiene degli Ambienti di Vita dell’AUSL n. 6 di Palermo, la società ha ottenuto il rinnovo dell’autorizzazione sanitaria a mantenere in esercizio l’ambulatorio di dialisi in argomento;

"Violazione del principio del contraddittorio".

La sentenza sarebbe nulla in quanto al difensore del ricorrente in primo grado non è stata comunicata la fissazione dell’udienza, il ché ha precluso alla stessa la possibilità di contraddire alle posizioni difensive delle controparti;

2) "Eccesso di potere per travisamento dei fatti – violazione e/o falsa applicazione del D.A. 890/02".

Il Centro dialisi di proprietà della società ricorrente sarebbe in possesso di tutti i requisiti richiesti dal D.A. 890/02, come integrato e modificato, relativamente ai centri dialitici, dal D.A. 9/8/2009 per ottenere l’accreditamento istituzionale.

Conclusivamente, ha chiesto che, in accoglimento dell’appello, venga riformata l’impugnata sentenza, previa sospensione dell’efficacia della stessa, con vittoria di spese e compensi.

Si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato, per l’appellato Assessorato Regionale della Salute, senza spiegare difese scritte.

Si è costituita, altresì, l’appellata Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo deducendo l’inammissibilità delle doglianze di merito mosse dalla società, in quanto il giudizio d’appello è di pura legittimità, nonché il difetto di legittimazione passiva dell’A.S.P. Palermo, quale organo tecnico delegato, tramite il suo Dipartimento di prevenzione, all’attività di verifica in nome e per conto dell’Assessorato.

Nel merito, ha ribadito che il Centro dialisi in argomento è privo dei requisiti prescritti per ottenere l’accreditamento, come accertato in sede di ispezioni eseguite da personale tecnico dell’Azienda.

Sarebbe altresì priva di fondamento l’eccezione di mancata integrazione del contraddittorio sollevata dall’appellante, in quanto la comunicazione di fissazione dell’udienza è avvenuta presso la segreteria del T.A.R. Palermo, ove la società appellante era domiciliata per legge, avendo eletto domicilio a Catania e, quindi, al di fuori dell’ambito territoriale comunale ove insiste la giurisdizione del Tribunale adito.

Ha conclusivamente chiesto il rigetto dell’istanza cautelare e, quindi, dell’appello, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.

Con ordinanza n. 759/10 di questo C.G.A. è stata respinta l’istanza cautelare della società appellante.

Successivamente, la società ricorrente e l’Assessorato appellato hanno prodotto memorie di opposto contenuto in difesa delle rispettive posizioni.

Alla pubblica udienza del 15 dicembre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

L’appello è fondato e, pertanto, va accolto.

Preliminarmente, viene respinta l’eccezione di mancata integrazione del contraddittorio mossa dalla società appellante, in quanto la prescritta comunicazione al suo difensore, della fissazione dell’udienza davanti al T.A.R. Palermo, è avvenuta regolarmente presso la Segreteria di quel Tribunale, ove la stessa era domiciliata per legge, stante che il predetto difensore aveva fissato il proprio domicilio a Catania e, quindi, al di fuori dell’ambito territoriale comunale ove insiste la giurisdizione del Tribunale adito.

Per quel che concerne il merito, si rileva la contraddittorietà delle valutazioni espresse dall’AUSL 6 di Palermo nei confronti del Centro dialisi in argomento.

Infatti, dalla scheda di verifica redatta in data 4/3/2008, ai fini dell’accreditamento istituzionale, dagli ispettori del Dipartimento di Prevenzione Medico dell’AUSL n. 6 di Palermo (oggi A.S.P. di Palermo) si evince l’insussistenza, genericamente rilevata, dei requisiti tecnico sanitari ed, in particolare, la mancanza della sala medicazioni.

Tuttavia, la medesima AUSL n. 6 di Palermo, visti i pareri favorevoli espressi, rispettivamente, dal Direttore del Distretto n. 2 e dal Direttore del Servizio Dipartimentale Igiene Ambienti di Vita, ha poi rinnovato alla società appellante, con provvedimento prot. n. 1659 del 20/8/2009, l’autorizzazione sanitaria a mantenere in esercizio l’ambulatorio di dialisi in argomento.

Orbene, non sfugge all’attenzione del Collegio che nel primo caso è stato negato l’accreditamento istituzionale mentre, nel secondo, si è trattato del rilascio di una autorizzazione sanitaria che consente di erogare prestazioni con oneri non a carico del Servizio Sanitario regionale; tuttavia non si comprende come si possa, da un lato, negare l’accreditamento per insussistenza dei requisiti tecnico sanitari e poi rilasciare un’autorizzazione sanitaria per l’erogazione delle medesime prestazioni, ritenendo questa volta sussistenti detti requisiti, sol perché in questo secondo caso gli oneri non sono a carico del Servizio Sanitario regionale.

Per quel che concerne l’esistenza della sala medicazioni di cui sopra, non rilevata dagli ispettori dell’AUSL durante le operazioni di verifica in data 4/3/2008, si osserva, in disparte l’esito positivo della perizia di parte, che essa risulta, invece, dal verbale di controllo a carattere igienico sanitario eseguito dai militari del n. A.S. di Palermo in data 20 settembre 2010.

La difesa dell’Assessorato ha sottolineato lo status di pubblici ufficiali dei verificatori dell’AUSL, per cui le loro attestazioni fanno fede sino ad impugnazione di falso.

Al riguardo, non si può disconoscere che il medesimo status rivestono i due luogotenenti dell’Arma dei Carabinieri che hanno eseguito il controllo di cui sopra.

Il Collegio ritiene che dal comportamento contraddittorio inspiegabilmente assunto dalla predetta AUSL 6, che fa propendere per il possesso dei requisiti tecnico sanitari da parte del Centro dialisi in argomento e dall’esito del controllo dei militari del n. A.S. di Palermo che hanno attestato l’esistenza della sala medicazioni, si possa dedurre la fondatezza dell’appello in epigrafe, che, pertanto, va accolto.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente sentenza.

Si ritiene che sia equo disporre la compensazione tra le parti delle spese e degli onorari del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello in epigrafe.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2010, con l’intervento dei signori: Raffaele Maria De Lipsis, Presidente, Filoreto D’Agostino, Antonino Anastasi, Pietro Ciani, estensore, Giuseppe Mineo, componenti.

Depositata in Segreteria il 2 maggio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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