Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 02-05-2011, n. 345

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con ricorso al T.A.R. Catania, il sig. Br.On. esponeva:

– di avere chiesto in data 15/7/1996, con istanza protocollata al n. 4609 del Comune di Forza D’Agrò, la concessione in uso a titolo oneroso del terrazzo di copertura e delle annesse pertinenze dell’edificio adibito a ricovero degli automezzi comunali, per ivi allocarvi un bar-ristorante-pizzeria in struttura amovibile;

– che il responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune, con provvedimento del 26/9/1996, avrebbe espresso parere favorevole al rilascio della richiesta concessione, previo pagamento del canone di concessione da quantificarsi ad opera del competente Ufficio tributi;

– che, per 12 anni, avrebbe formalmente sollecitato l’UTC al compimento del collaudo e gli Uffici tributi alla determinazione del canone, ma avrebbe ottenuto soltanto risposte dilatorie apparentemente rassicuranti;

– che, nonostante dette sollecitazioni e le rassicurazioni da parte dei funzionari del Comune, il Commissario Regionale al Comune di Forza D’Agrò emanava il provvedimento n. 42 del 17/7/2008, con il quale deliberava di approvare la concessione in uso, sulla base di allegata convenzione, ai germani Di.Ca.Ca.Te. e Di.Ca.Pa. dell’immobile adibito al ricovero degli automezzi comunali, per ivi allocarvi un chiosco smontabile;

– che, rilevato di essere in attesa di un provvedimento espresso e scritto (in mancanza del quale si dovrebbe ritenere tacitamente assentita la domanda da esso deducente inoltrata in data 15/7/1996), impugnava il provvedimento del Commissario Regionale del Comune di Forza D’Agrò.

Con detto ricorso, il sig. Br. chiedeva l’annullamento:

– del suddetto provvedimento n. 42/08, per eccesso di potere sotto i profili della contraddittorietà con precedenti manifestazioni di volontà del Comune; travisamento dei fatti; carenza di motivazione; violazione dei precetti di logica ed imparzialità, nonché della violazione del diritto quesito o della legittima aspettativa;

– nonché del silenzio-rigetto (e nel caso di silenzio-assenso, ex art. 20 L. n. 241/1990, per la conferma) dell’istanza del 29/7/2008, prot. Comune Forza D’Agrò n. 3812 in pari data, con la quale il ricorrente aveva chiesto l’autoannullamento dei superiori provvedimenti viziati da eccesso di potere.

Il Comune avrebbe disconosciuto, nella fattispecie, l’inizio di un procedimento di rilascio di concessione iniziato con l’istanza del ricorrente e consolidatosi con il parere reso in data 26/9/1996, in senso favorevole, dall’UTC.

Si sarebbe così formata un’aspettativa legalmente riconosciuta al conseguimento della concessione sulla quale si controverte.

Avuto riguardo alla sussistenza della predetta aspettativa, il provvedimento impugnato, avente effetto caducante relativamente alla predetta aspettativa del ricorrente, avrebbe dovuto motivare sulle ragioni per le quali l’Amministrazione ha ritenuto di dare l’area in concessione ad altro soggetto.

Nella fattispecie, secondo il ricorrente, si sarebbe formato, a seguito dell’istanza dallo stesso presentata in data 15/7/1996, prot. n. 4609, un silenzio-assenso che non avrebbe potuto essere annullato tacitamente dal Comune mediante il rilascio della concessione suddetta.

Qualora si ritenesse, invece, che nella fattispecie si fosse venuto a formare un silenzio-rigetto, il ricorrente ne chiedeva l’annullamento.

Il Comune costituitosi in giudizio concludeva per il rigetto del ricorso.

Con provvedimento n. 1380/08, il T.A.R. adito rigettava l’istanza cautelare proposta dal ricorrente.

I controinteressati eccepivano l’inammissibilità del ricorso, avuto riguardo al fatto che il ricorrente avrebbe impugnato, con il medesimo gravame, sia una ipotesi di silenzio che il provvedimento del Commissario Regionale del Comune.

Con la sentenza in epigrafe, il T.A.R. ha dichiarato inammissibile il gravame, in quanto il ricorrente:

– nonostante il pubblico avviso alla cittadinanza del Commissario regionale ai fini dell’assegnazione in concessione dei beni in parola, non ha effettuato alcuna formale richiesta al Comune di Forza D’Agrò, né ha, tanto meno, impugnato tempestivamente detto avviso pubblico;

– inoltre, non ha neppure impugnato la successiva nota del Comune di Forza D’Agrò del 4 settembre 2008, allo stesso indirizzata.

Con l’appello in epigrafe, il sig. Br., sostanzialmente ribadendo i motivi esposti in prime cure, ha dedotto l’erroneità della sentenza impugnata e conclusivamente ne ha chiesto l’annullamento e la condanna del Comune e dei controinteressati al risarcimento dei danni.

Hanno replicato i controinteressati per chiedere il rigetto dell’appello e la condanna del ricorrente al risarcimento dei danni, ex art. 96 c.p.c., secondo equità.

Con ulteriore memoria difensiva, il ricorrente ha ribadito i motivi e le conclusioni di cui al ricorso in appello.

Alla pubblica udienza del 25 novembre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

2) L’appello va rigettato, confermando la sentenza impugnata laddove ha dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di interesse del ricorrente.

Infatti, condividendo le motivazioni e le conclusioni cui è pervenuto il Giudice di prime cure con la sentenza impugnata, si rileva che l’originario ricorrente non ha impugnato né l’avviso pubblico di cui sopra e neppure la successiva nota del Comune di Forza D’Agrò del 4 settembre 2008, limitandosi a contestare, con ricorso al T.A.R. n. 2133/08, il provvedimento di assegnazione in concessione dei suddetti beni, della cui legittimità, invero, non poteva più dolersi.

3) A ben vedere, poi, non potrebbe nemmeno condividersi l’assunto del ricorrente in ordine al consolidamento in suo favore di una sorta di "aspettativa di diritto a formazione progressiva", tutelabile alla stregua di un vero e proprio interesse legittimo pretensivo.

In disparte la considerazione che – nella specie – si tratta di aspettativa di fatto, sguarnita da qualsivoglia tutela giuridica, si deve comunque rilevare che l’istanza di concessione in uso, presentata dall’interessato nel 1996, non appare rilevante rispetto alla successiva ed autonoma procedura di concessione in uso del bene pubblico agli odierni controinteressati.

4) Va infine respinta la domanda di risarcimento dei danni avanzata dai controinteressati ai sensi dell’art. 96 c.p.c., per insussistenza dei presupposti ivi prescritti a tal fine.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente sentenza.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 25 novembre 2010, con l’intervento dei signori: Raffaele Maria De Lipsis, Presidente, Antonino Anastasi, Guido Salemi, Pietro Ciani, estensore, Giuseppe Mineo, componenti.

Depositata in Segreteria il 2 maggio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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