Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 25-03-2011) 02-05-2011, n. 16767 Giudizio abbreviato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

del Dott. VOLPE Giuseppe che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

C.F. ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, confermando quella di primo grado resa in esito a giudizio abbreviato (non condizionato), lo ha riconosciuto colpevole del reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente del tipo hashish, unitamente ad altro soggetto (non appellante), a sua volta giudicato in esito a giudizio abbreviato condizionato all’escussione di un testimone.

Con unico motivo, riproponendo doglianza già proposta in appello, contesta che nei suoi confronti, per fondare la prova della corresponsabilità, sarebbe stata valorizzata l’integrazione probatoria (escussione di testimone) utilizzabile solo nell’ambito del giudizio relativo alla posizione del correo, che solo aveva proposto istanza di abbreviato condizionato alla suddetta integrazione probatoria.

Il motivo è manifestamente infondato.

E’ ovvio che in caso di simultaneus processus svoltosi in abbreviato a carico di più imputati, di cui solo alcuno abbia chiesto il giudizio abbreviato condizionato ex art. 438 c.p.p., comma 5, mentre l’altro si sia limitato a chiedere il giudizio abbreviato "secco", gli elementi di prova acquisiti con l’integrazione probatoria non possano essere utilizzati nei confronti di quest’ultimo, per fondarvi il giudizio di responsabilità.

Il giudice in tal caso può definire entrambe le posizioni, con la stessa decisione, selezionando doverosamente però all’interno del materiale probatorio disponibile quello in concreto utilizzabile a seconda del rito prescelto (cfr. per riferimenti Sezione 5^, 22 maggio 2088, Piskulic ed altri, rv. 240496).

Ciò detto, va rilevato che i giudici di merito non hanno violato detto principio. Infatti, per la ricostruzione (anche) delle posizione dell’odierno ricorrente non hanno utilizzato affatto l’esito dell’integrazione probatoria sollecitata dal coimputato, bensì le risultanze di un’integrazione probatoria disposta d’ufficio ex art. 441 c.p.p., comma 5, (escussione dei verbalizzanti), legittimamente utilizzabile per entrambi gli imputati.

A ciò dovendosi peraltro aggiungere, con argomento che depone per l’insussistenze di alcun interesse al motivo di ricorso, che l’integrazione probatoria disposta ex officio (diversamente da quella sollecitata dal correo, affatto considerata per definire la posizione del C.) è stata valorizzata in senso favorevole alla difesa del C. (con l’individuazione nella persona del correo, e non del C., del soggetto che aveva gettato la cassetta contenente la droga dal balcone). Con esito complessivo, peraltro, non favorevole, giacchè, convergentemente, sia il giudice di primo grado, che quello di appello, hanno ritenuto di affermare comunque la corresponsabilità anche del C. nella detenzione illecita della droga (rinvenimento della droga nell’appartamento di uso comune;

rinvenimento di parte della droga e di contabilità deponente per l’attività di spaccio all’interno della camera da letto del C.; identità della droga e della "contabilità" illecita;

ecc.): con apprezzamento lineare e privo di evidenti illogicità, neppure contestato qui nel ricorso, che si limita ad una generica prospettazione di una "violazione di legge" (afferente la selezione degli elementi di prova utilizzati) senza soffermarsi sugli effetti concreti che dall’accoglimento del motivo potevano e potrebbero derivarne per la propria posizione.

Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1000,00 (mille) a titolo di sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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