Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 02-05-2011, n. 343 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) I signori Al. e Ca., unitamente ad altri, con ricorso al TAR Sicilia – Palermo in data 12 luglio 2007, impugnavano i seguenti atti:

a) la Delibera del Consiglio d’amministrazione dell’Università degli studi di Palermo del 14 maggio 2007, di approvazione del Regolamento per le procedure di stabilizzazione e di indizione della procedura di selezione finalizzata alla stabilizzazione di 37 unità di personale tecnico amministrativo;

b) il detto Regolamento, nella parte in cui non comprende nel novero dei destinatari delle procedure di stabilizzazione coloro che siano stati "assunti mediante procedure selettive previste da norme di legge", ai sensi dell’art. 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

c) la procedura di selezione finalizzata alla stabilizzazione delle dette 37 unità di personale, nella parte in cui non consente la loro partecipazione.

Con motivi aggiunti, notificati il 28 luglio 2008, impugnavano, altresì, la delibera del Consiglio d’amministrazione dell’Università del 29 aprile 2008, n. 2 (rettificata con delibera 3 giugno 2008) e la nota di comunicazione della stessa datata 5 giugno 2008, con la quale si disponeva di avviare interlocuzione con gli uffici della Regione per l’attuazione delle procedure di stabilizzazione relativamente ai ricorrenti.

2) Il T.A.R. adito ha dichiarato inammissibile il ricorso, per difetto di giurisdizione del G.A., con la sentenza breve indicata in epigrafe, che viene impugnata in questa sede.

Deducono gli appellanti che:

– la Delibera ed il Regolamento sono atti organizzativi generali, adottati dall’Università nell’esercizio dei poteri di macro-organizzazione ex art. 2 del D.lgs. n. 165/2001, la cui conoscenza rientrerebbe nella giurisdizione del giudice amministrativo;

– dall’annullamento dei provvedimenti impugnati deriverebbe, non già il diritto all’immediata assunzione, bensì il riconoscimento del diritto a poter partecipare alle eventuali procedure selettive di stabilizzazione per profili professionali di loro competenza che dovessero essere bandite da parte dell’Università degli studi di Palermo;

– essi avrebbero titolo alla stabilizzazione di cui all’art. 1, comma 519, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007).

Hanno concluso per l’accoglimento dell’appello, previa sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata. Con ordinanza n. 1146/09 di questo C.G.A. è stata accolta l’istanza di sospensione dell’efficacia dell’impugnata sentenza.

Resiste l’Università, eccependo:

– la legittimità della sentenza impugnata, laddove ha statuito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, in considerazione della natura (non concorsuale) del procedimento avviato dall’Amministrazione;

– che, nell’ipotesi di accoglimento dell’appello, con statuizione della giurisdizione a favore del G.A., dovrebbe conseguire la rimessione del giudizio innanzi al TAR, per la decisione nel merito della controversia;

– l’inammissibilità del gravame per difetto di interesse, perché prima della proposizione dell’appello (il 30 giugno 2009) sarebbe stato emanato un avviso per la stabilizzazione di 88 unità di lavoratori, riservato anche agli odierni ricorrenti;

– l’inammissibilità del ricorso, sia per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei 37 soggetti per i quali l’Ateneo ha previsto la stabilizzazione e che, nel frattempo, ha assunto a tempo indeterminato con decorrenza 2/2/2008, e sia perché nessuno dei ricorrenti ha dimostrato di essere in possesso dei titoli e/o competenze e/o abilitazioni professionali necessari per lo svolgimento delle mansioni da assegnare in esito alla procedura di stabilizzazione:

– che l’applicazione del comma 519, sopra invocato dai ricorrenti, presuppone che si tratti della stabilizzazione di soggetti assunti in esito a procedure selettive previste da norme di leggi statali; i ricorrenti, invece, sarebbero stati assunti in base a procedure selettive previste da norme di legge regionali.

Ha concluso per il rigetto dell’appello, col favore delle spese.

Con ordinanza n. 994/10 di questo C.G.A., è stata disposta, con riferimento al difetto di interesse eccepito dalla difesa erariale, l’acquisizione di documentati chiarimenti da parte dell’Università in ordine al procedimento iniziato con l’avviso del 30 giugno 2009, per la stabilizzazione di 88 unità di personale, con l’obbligo di precisare, in particolare, se tra gli ammessi alla partecipazione siano stati inclusi gli odierni appellanti ed, in caso affermativo, se gli stessi siano stati stabilizzati.

Con nota n. 51935 del 30 luglio 2010, l’Università ha adempiuto al disposto incombente, chiarendo che:

– la procedura per la stabilizzazione del personale (ex l. s.u.) assunto con contratto a tempo determinato, mediante procedure selettive previste da norme di legge, si è conclusa con l’approvazione degli atti adottata con D.D.A. n. 6051 del 29/12/2009;

– gli appellanti Gi.Al. e Ca.Fr. hanno partecipato alla predetta procedura e sono stati inseriti nella graduatoria di merito e dei vincitori;

– nessuno dei partecipanti alla procedura ad oggi è stato stabilizzato, in quanto l’assunzione dei vincitori sarà effettuata, come prescritto, a scaglioni in base alla programmazione triennale del fabbisogno di personale.

Con memoria per l’udienza pubblica, gli appellanti hanno dedotto l’infondatezza della censura mossa dall’appellata Università circa l’asserita carenza di interesse degli appellanti, precisando, altresì, con riferimento a quanto comunicato dall’Università con la nota n. 51935/2010, sopra richiamato, che la procedura di stabilizzazione ivi indicata è diversa da quella per cui è causa e che all’avviso di stabilizzazione non ha fatto seguito alcuna procedura di assunzione.

Hanno poi ribadito le censure e le conclusioni di cui al ricorso in appello.

Alla pubblica udienza del 24 novembre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

3) Il Collegio, preliminarmente, esamina il dedotto difetto di giurisdizione del G.A. a conoscere della controversia in argomento; giurisdizione negata dal Giudice di prime cure e dall’Università appellata e sostenuta, invece, dagli odierni ricorrenti.

Come diffusamente evidenziato in precedenza, con l’impugnata sentenza è stata affermata l’inammissibilità, per difetto di giurisdizione del G.A., del ricorso proposto in quella sede dagli odierni ricorrenti, nella considerazione che, secondo un diffuso orientamento giurisprudenziale, puntualmente richiamato in sentenza, il procedimento involge posizioni di diritto soggettivo, per cui la relativa tutela va demandata all’A.G.O.

L’appellata Università ha condiviso le argomentazioni che sorreggono la sentenza impugnata, in considerazione della natura (non concorsuale) del procedimento avviato dall’Amministrazione.

Tale tesi merita condivisione e va, pertanto, confermato il difetto di giurisdizione di questo giudice.

4) Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, gli odierni appellanti hanno impugnato la Delibera ed il Regolamento per le procedure di stabilizzazione, atti adottati dall’Università degli studi di Palermo per la stabilizzazione di n. 37 lavoratori in applicazione del comma 519 della legge finanziaria n. 296/2006

L’avvio di tali procedure – unitamente alla identificazione dei profili e dei soggetti destinatari di esse – sono rimessi alla valutazione discrezionale dell’Amministrazione, tenuto conto dei vincoli di carattere finanziario derivanti all’autonomia dell’Ateneo dall’art. 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007).

Orbene, le procedure di stabilizzazione ai sensi della richiamata disposizione, pur potendo essere "selettive", non hanno natura concorsuale: ciò si ricava dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale la quale, occupandosi di precedenti previsioni normative in tema di procedure selettive riservate a soggetti che già avessero svolto rapporti a tempo determinato con l’amministrazione procedente, ha individuato in esse una deroga alla regola costituzionale del concorso pubblico di cui all’art. 97, comma 2 della Costituzione, che può essere considerata legittima nei limiti in cui la valorizzazione della pregressa esperienza professionale, acquisita dagli interessati tramite forme contrattuali non a tempo indeterminato, non si traduca in norme di privilegio in danno degli altri aspiranti, con eccessiva violazione del carattere "pubblico" del concorso.

Stabilita la natura non concorsuale delle procedure in questione, in quanto, nella specie, non trattasi di concorso "riservato" al personale precario, appare evidente che esse – contrariamente all’assunto degli odierni appellanti – non coinvolgono un profilo di macro-organizzazione relativo all’assetto organizzativo fondamentale dell’Università di Palermo, la cui cognizione sarebbe devoluta al giudice amministrativo, bensì si riferiscono a profili di gestione del rapporto di lavoro inerenti al dettaglio del disegno organizzativo complessivo nonché alle misure regolative della relazione lavorativa; aspetti questi devoluti alla cognizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria.

In altri termini, si può ritenere che la controversia in questione attenga alla legittimità di atti di micro-organizzazione (art. 5, 2° comma, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165), finalizzati al raggiungimento degli obiettivi prefissati dagli organi di indirizzo politico-amministrativo e, in quanto tali, rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario.

5) Conclusivamente, l’appello va respinto, con conferma dell’impugnata decisione.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del grado di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso, in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 24 novembre 2010, con l’intervento dei signori: Raffaele Maria De Lipsis, Presidente, Antonino Anastasi, Guido Salemi, Pietro Ciani, estensore, Giuseppe Mineo, componenti.

Depositata in Segreteria il 2 maggio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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