Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 25-03-2011) 02-05-2011, n. 16765 Applicazione della pena

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Camerino ha proposto ricorso avverso la sentenza 15 giugno 2010 del medesimo Tribunale che ha applicato a C.M., su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di giorni cinque di arresto ed Euro 480,00 di ammenda.

Il ricorrente deduce la violazione dell’art. 186 C.d.S., comma 2 septies per aver effettuato un giudizio di comparazione non consentito e dell’art. 606 c.p.p., lett. e) in merito alla concessione delle attenuanti generiche.

2) Il ricorso è inammissibile per tardività.

Nel caso in esame il Tribunale ha deciso il processo in pubblica udienza con motivazione contestuale ai sensi dell’art. 544 c.p.p., comma 1. Il termine per l’impugnazione era dunque di quindici giorni ( art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a e decorreva dalla lettura del provvedimento letto in pubblica udienza (art. 585, comma 2, lett. b).

Questo termine decorre, in base alla norma da ultimo richiamata, dalla lettura del provvedimento per tutte le parti che sono state o che debbono considerarsi presenti nel giudizio d quindi anche per il pubblico ministero presso il Tribunale.

Nel caso in esame la lettura della sentenza in udienza è avvenuta il 15 giugno 2010 e il pubblico ministero del Tribunale rientra tra le parti che erano o dovevano considerarsi presenti per cui è dal giorno indicato che decorrevano i termini di cui si è detto.

E poichè il ricorso risulta essere stato depositato il 7 luglio 2010 deve concludersi che sia stato proposto oltre i quindici giorni previsti e quindi tardivamente.
P.Q.M.

la Corte Suprema di Cassazione, Sezione 4^ penale, dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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