Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 02-05-2011, n. 340 Personale carcerario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’odierno ricorrente, con ricorso al T.A.R.S. Palermo, rappresentava:

– di aver partecipato al concorso pubblico per esami per il conferimento di 271 posti di allievo vice ispettore del ruolo del Corpo della Polizia Penitenziaria, indetto con bando di concorso pubblicato nella G.U. 4° serie speciale n. 22 del 18 marzo 2003;

– di avere superato la prova di preselezione culturale e di essere stato convocato al fine di effettuare gli accertamenti di rito psico-fisici presso la competente Commissione Medica;

– che la predetta Commissione, con provvedimento del 22 giugno 2009, lo ha ritenuto non idoneo all’espletamento del servizio di Polizia per asserito "astigmatismo miopico composto superiore alle tre diottrie all’occhio sinistro ex art. 122 lettera d. del D.Lgs. n. 443/92";

– che il provvedimento sarebbe errato, alla luce delle risultanze degli esami cui il medesimo si è successivamente sottoposto presso alcune strutture sanitarie pubbliche, nonché della relazione medico legale a firma della dott.ssa Fleres Pierangela, prodotta agli atti del giudizio.

Con detto ricorso, Ru.Al. impugnava il citato provvedimento del 22 giugno 2009, di esclusione dal concorso di cui sopra, deducendo vari profili di illegittimità, tutti incentrati sul rilievo fattuale che il medesimo non presenta correzioni al visus superiori alle tre diottrie per occhio (in particolare 3 diottrie all’occhio destro e 2,25 all’occhio sinistro).

L’Amministrazione resistente si costituiva senza depositare memoria scritta.

Con sentenza n. 1868/09, il T.A.R. adito respingeva il ricorso ritenendo che l’Amministrazione resistente abbia correttamente valutato la sussistenza del suddetto deficit visivo nei confronti del ricorrente, avendo accertato che la correzione complessiva è nettamente superiore alle tre diottrie, poiché "… dalla lettura dell’art. 122, lettera d. del D.Lgs. n. 443/1992 richiamato dall’art. 2 del bando emerge che, in ipotesi di astigmatismo misto o composto (quale è pacificamente quello del ricorrente), il candidato non può avere un visus corretto superiore a tre diottrie in totale e non già, come erroneamente lo stesso sembra ritenere, un visus corretto superiore a tre diottrie per ciascun occhio …".

Con l’appello in epigrafe, l’odierno ricorrente ha impugnato detta sentenza, deducendo alcuni profili di censura, riconducibili di fatto all’asserita erronea interpretazione delle norme di riferimento effettuata dal T.A.R. adito ed all’errata determinazione, da parte della Commissione medica di arruolamento, del visus dell’occhio sinistro.

Si è costituita l’Avvocatura dello Stato, in difesa del Ministero appellato, senza spiegare difese scritte.

Con ordinanza n. 125/10, questo Consiglio di Giustizia Amministrativa ha respinto l’istanza dell’odierno ricorrente, di sospensione dell’efficacia della sentenza appellata.

Con successiva memoria, questi, richiamando l’esito di consulenze mediche specialistiche di parte, ha ribadito di essere in possesso dei requisiti visivi prescritti.

Invero, egli ha precisato che, al fine del conseguire l’idoneità fisica, le norme sopra richiamate stabiliscono che il limite massimo di correzione di tre diottrie è prescritto per ciascun occhio e non, come ritenuto dal T.A.R., come somma delle correzioni in entrambi gli occhi.

Inoltre, la Commissione avrebbe erroneamente accertato nei suoi confronti un vizio all’occhio sinistro superiore alle prescritte tre diottrie; vizio che in realtà sarebbe inferiore a detto limite.

Ha conclusivamente chiesto che venga disposta, ove ritenuto necessario, una verificazione in contraddittorio, al fine di accertare l’idoneità fisica del ricorrente in relazione al servizio nel Corpo della Polizia Penitenziaria ovvero di accogliere, nel merito, il ricorso in appello e, in riforma della sentenza appellata, annullare i provvedimenti impugnati in primo grado.

Con ordinanza n. 1241/10 di questo C.G.A., è stata disposta una verificazione in contraddittorio, da parte del Direttore della Divisione di Oculistica del Policlinico dell’Università degli Studi di Palermo per accertare il visus del ricorrente.

Con foglio n. 308/10, il Direttore della suddetta Divisione ha comunicato che il ricorrente, visitato presso quella clinica in data 21/10/2010, presenta:

Occhio destro: Astigmatismo miopico semplice.

Visus naturale = 7/10; visus corretto = 10/10 con cyl – 2,25 ax 90.

Occhio sinistro: Astigmatismo miopico composto.

Visus naturale = 4/10: visus corretto = 10/10 con sf. – 1,50 ass. cyl – 0,75 ax 90.

Conclusivamente, ha affermato che: "Dai dati della rifrazione è evidente che, come richiesto dal bando di concorso, in nessuno dei due occhi, e in nessuno dei meridiani del diottro oculare, il difetto supera le 3 diottrie".

All’esito della superiore verificazione, che attesta il possesso da parte dell’odierno appellante del prescritto requisito del visus ed in carenza di alcuna contestazione sul punto da parte dell’intimata Amministrazione, il Collegio accoglie il ricorso, ritenendo di condividere l’interpretazione che il suddetto Direttore ha dato dell’art. 122, lett. d. del D.Lgs. n. 443/1992 richiamato dall’art. 2 del bando, sopra citato, in base alla quale il limite delle tre diottrie va rilevato per ciascun occhio; ne consegue che, qualora detto limite non venga superato, come nel caso di specie, il concorrente va dichiarato idoneo.

Pertanto, il ricorso va accolto.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente sentenza.

Le spese e gli onorari del presente grado di giudizio, determinate in Euro 2.000,00 (duemila/00), sono poste a carico dell’Amministrazione soccombente.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello in epigrafe.

Le spese e gli onorari del presente grado di giudizio, determinate in Euro 2.000,00 (duemila/00), sono poste a carico dell’Amministrazione soccombente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 24 novembre 2010, con l’intervento dei signori: Raffaele Maria De Lipsis, Presidente, Antonino Anastasi, Guido Salemi, Pietro Ciani, estensore, Giuseppe Mineo, componenti.

Depositata in Segreteria il 2 maggio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *