Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
o in diritto quanto segue.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
L’Associazione Culturale Minerva Sicula Onlus ha gestito ininterrottamente, con convenzioni stipulate col Comune di Catania, dall’anno scolastico 1994/95 fino al 6 dicembre 2003, il servizio sociale di "ricovero di minori in regime di semiconvitto" presso l’Istituto "Il Grillo Parlante".
In tutte le convenzioni era previsto che l’associazione fosse tenuta a ricoverare fino a 123 minori e, per quanto riguarda il rimborso spese, era convenuto che la retta fosse articolata in due quote: una per la remunerazione delle spese generali e l’altra per la remunerazione delle spese di vitto.
Il Comune ha corrisposto il pagamento delle rette, anche per la quota delle spese generali, in ragione del numero effettivo degli assistiti e non per quello massimo convenuto, pari a 123.
La predetta Associazione ha proposto ricorso al T.A.R. Catania, deducendo "Eccesso di potere per errata interpretazione delle clausole della convenzione – Violazione delle disposizioni contenute nella circolare n. 8 del 27/6/1996 dell’Assessorato Enti Locali".
Il Comune intimato, nella corretta applicazione della convenzione intercorsa con la ricorrente e delle disposizioni contenute nello schema tipo all’art. 13, avrebbe dovuto corrispondere per intero le spese afferenti alla voce spese generali, mentre l’adeguamento al numero di presenze effettive andava fatto solo con riferimento alle spese per il vitto.
L’ente intimato, costituito in giudizio, ha preliminarmente eccepito la prescrizione delle pretese dell’associazione ricorrente per il decorso di un anno. Nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato.
Con la sentenza in epigrafe, notificata al Comune di Catania il 12 luglio 2005, il T.A.R. adito, disattesa l’eccezione pregiudiziale, ha accolto il ricorso come da motivazione (diritto alle spese fisse in misura piena); tuttavia, ha rilevato l’inammissibilità della domanda di decreto ingiuntivo, per il carattere immediatamente esecutivo delle sentenze di primo grado non sospese dal giudice d’appello.
Con l’appello in epigrafe, notificato il 25 ottobre 2005, l’Associazione ha chiesto che vengano riconosciuti alla stessa gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sulle somme di cui sopra, dalla maturazione dei singoli ratei sino all’effettivo soddisfo, precisando che l’appello è stato proposto in via cautelativa e tuzionistica, ove non si affermi l’effetto automatico, ex lege, dell’obbligo di corrispondere gli accessori di legge.
Il Comune ha proposto controricorso ed appello incidentale, notificato il 24 novembre 2005, eccependo la tardività dell’appello principale, avuto riguardo all’art. 23 bis della legge n. 1034 del 1971, e difetto di giurisdizione. Ha poi sostenuto l’infondatezza dell’appello; in via incidentale ha contestato nel merito la sentenza di prime cure.
Ha replicato l’Associazione con memoria difensiva.
Con ordinanza n. 1067/09, reiterata con ordinanza n. 405/10 e da ultimo con ordinanza n. 984/10, questo Consiglio di Giustizia Amministrativa, ai fini del decidere, ha affidato al Sindaco di Catania, oppure ad un dirigente dallo stesso designato, l’incarico di produrre entro trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della predetta ordinanza:
a) una documentata relazione sugli atti regolamentari, amministrativi (autoritativi) e negoziali (da allegare tutti in copia autenticata), con i quali:
– a partire dall’anno scolastico 1994/1995 è stato attivato il servizio sociale di ricovero di minori in regime di semiconvitto presso l’istituto "Il Grillo Parlante";
– è stato regolato il servizio nel periodo in cui è stato svolto;
– è stato estinto il rapporto con l’Associazione;
b) la corrispondenza intercorsa tra il Comune e l’Associazione, relativamente al pagamento delle rette da parte del primo ed alle contabilità prodotte dalla seconda.
Alla pubblica udienza del 3 novembre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.
Rilevata la mancata esecuzione dell’ordinanza n. 1067/09, già più volte reiterata, come si evince dalla superiore esposizione in fatto, e ribadita l’utilità, ai fini del decidere, della documentazione con la stessa richiesta, il Collegio affida nuovamente l’incarico al Sindaco del Comune di Catania, oppure ad un dirigente dallo stesso delegato, affinché produca la documentazione richiesta con la suddetta ordinanza n. 1067/09, con le modalità ivi indicate, entro 40 (quaranta) giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza.
Per il caso di ulteriore inerzia, dispone fin d’ora la nomina di un commissario ad acta, nella persona del Prefetto di Catania, o funzionario dallo stesso delegato, con l’incarico di provvedere all’incombente di cui alla superiore ordinanza n. 1067/09 di questo C.G.A.
Dispone, altresì, l’erogazione, a carico del Comune, di una anticipazione di Euro 1.000,00 (mille/00) sul compenso complessivamente dovuto al suddetto commissario qualora sia chiamato a svolgere effettivamente l’incombente allo stesso demandato.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, riservata ogni pronuncia in rito, in merito e sulle spese, ordina al Sindaco del Comune di Catania o ad un dirigente da lui delegato di ottemperare a quanto indicato in motivazione con le modalità e nei termini ivi specificati.
Per il caso di ulteriore inerzia, dispone fin d’ora la nomina di un commissario ad acta, nella persona del Prefetto di Catania, o funzionario dallo stesso delegato, con l’incarico di provvedere all’incombente di cui alla superiore ordinanza n. 1067/09 di questo C.G.A.
Dispone, altresì, l’erogazione, a carico del Comune, di una anticipazione di Euro 1.000,00 (mille/00) sul compenso complessivamente dovuto al suddetto commissario qualora sia chiamato a svolgere effettivamente l’incombente allo stesso demandato.
Manda alla Segreteria di comunicare la presente ordinanza.
Rinvia per il prosieguo all’udienza pubblica del 19 ottobre 2011.
Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 3 novembre 2010, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Filoreto D’Agostino, Gabriele Carlotti, Pietro Ciani, estensore, Giuseppe Mineo, componenti.
Depositata in Segreteria il 2 maggio 2011.
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