Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 02-05-2011, n. 335 Forze armate

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

to quanto segue.
Svolgimento del processo

Con ricorso al T.A.R. Catania, il signor Tr.Ig. esponeva di aver presentato, in data 13.10.2004, durante lo svolgimento del servizio di leva militare come V.F.A., domanda di arruolamento quale volontario in ferma prefissata di un anno nell’Esercito Italiano, per l’anno 2005, nel 1° Blocco, dichiarando di aver conseguito il diploma d’istruzione secondaria di primo grado con il giudizio di ottimo.

L’Amministrazione, in seguito a detta istanza, convocava il ricorrente presso il Centro di selezione, per l’accertamento dei requisiti fisio-psico-attitudinali previsti dal bando d’arruolamento.

Il ricorrente esponeva, altresì, che, in data 30.12.2004, non essendo ancora a conoscenza dell’esito della precedente domanda, ne aveva presentata un’altra, chiedendo di essere ammesso all’arruolamento quale V.F.P. nell’Esercito Italiano per l’anno 2005 nel 3° Blocco, nella quale – avvedutosi di aver erroneamente indicato nella precedente pratica il giudizio relativo al titolo di studio – dichiarava di aver conseguito il diploma d’istruzione secondaria di primo grado con il giudizio di buono.

La seconda istanza veniva allegata allo stesso fascicolo personale del ricorrente e trasmessa alla medesima Autorità per il giudizio di competenza.

Successivamente, l’Amministrazione, con nota raccomandata a/r prot. n. 19112/05, in riferimento alla suddetta prima domanda, comunicava all’odierno ricorrente che, essendosi classificato in posizione utile nella graduatoria relativa al 1° Blocco V.F.P., veniva ammesso alla ferma prefissata nell’Esercito Italiano, con riserva di verifica dei requisiti prescritti.

Il predetto Tr.Ig., pertanto, veniva ammesso quale V.F.P. e destinato, per il successivo impiego, all’80° rgt. Roma, con sede in Cassino.

Tuttavia, in data 26.10.2005, gli veniva notificato il provvedimento prot. n. M – D GMIL-GMIL – 02 – 1350 138775, datato 4.10.2005, emesso dal Ministero della Difesa, con cui veniva disposta la sua decadenza dalla ferma V.F.P.

1. con la seguente motivazione "a seguito dell’ulteriore accertamento dei requisiti previsti dal bando di arruolamento in oggetto, è emerso che nella domanda di ammissione la dichiarazione sostitutiva rilasciata dalla S.V. a norma dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 è risultata mendace laddove è stato dichiarato di aver riportato la votazione ottimo anziché buono. Ciò posto, avendo la S.V. dichiarato il falso non risulta essere in possesso del requisito di moralità e condotta previsto dall’art. 35, comma 6, del D.L. 30 marzo 2001 n. 165 e successive integrazioni, richiamato dall’art. 2, punto 1, lettera i) del citato bando di arruolamento".

Conseguentemente, il ricorrente veniva posto in congedo permanente con decorrenza dal 26.10.2005.

Con il suddetto ricorso introduttivo, il ricorrente impugnava detto provvedimento, in uno agli atti presupposti, deducendo violazione ed errata applicazione dell’art. 71 D.P.R. n. 445/2000, violazione e mancata applicazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 (mancato avvio del procedimento), eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti di fatto, eccesso di potere per carenza d’istruttoria ed eccesso di potere per illogicità della motivazione.

L’Amministrazione si costituiva in giudizio insistendo per la reiezione del ricorso.

Il Tribunale adito, con ordinanza n. 6 del 14.1.2006, disponeva incombenti istruttori, ai quali l’Amministrazione ottemperava soltanto parzialmente in data 26.4.2006.

Con sentenza n. 93/2010, il T.A.R. Catania accoglieva il ricorso.

Avverso detta sentenza, ritenuta erronea e meritevole di riforma, ha proposto appello l’Amministrazione per chiederne conclusivamente l’annullamento, previa sospensione, deducendo che ai propri atti non risulta la seconda domanda, asseritamente presentata dal predetto Tr.Ig. Risulta, invece, che questi ha presentato all’Amministrazione ben tre domande, rispettivamente, in data 15/10/2004, 24/2/2005 e 21/4/2005 (quest’ultima consistente in una dichiarazione sostitutiva di certificazione), nelle quali ha dichiarato di aver conseguito il diploma d’istruzione secondaria di primo grado con il giudizio di ottimo.

A nulla rileverebbe, poi, il fatto che il Ministero non sia stato in grado di provare se la falsa attestazione abbia inciso sulla posizione in graduatoria del ricorrente, essendo tale dato, contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, irrilevante ai fini del provvedimento impugnato, motivato con riferimento al mancato possesso in capo al ricorrente del prescritto requisito di moralità e condotta.

Con apposita memoria ha replicato l’appellato, deducendo: "coerenza logica della sentenza di primo grado", in quanto il Giudice di prime cure, in accoglimento dei motivi d’impugnazione rubricati ai punti 4 e 5 del ricorso originario, ha dato atto che: a) "al ricorrente non difettavano i requisiti di moralità e di condotta richiesti dal tipo di servizio, essendosi trattato di un mero errore su una circostanza di fatto, peraltro reso evidente dal medesimo concorrente pochissimo tempo dopo, in sede di presentazione (alla medesima amministrazione destinataria della prima istanza) della domanda di ammissione per il terzo blocco V.F.P."; b) l’Amministrazione, nell’ottemperare agli incombenti istruttori disposti con O.C.I. n. 6/2006, non ha fornito i documentati chiarimenti richiesti in ordine alla valenza, in termini di punteggio, della inesatta votazione (ottimo invece di buono) ai fini dell’ammissione al 1° Blocco V.F.P. 2005.

Sarebbero poi inammissibili, in quanto proposti per la prima volta in appello, i motivi di ricorso dedotti in questa sede dall’Amministrazione in ordine al mancato reperimento della seconda domanda asseritamente presentata dall’odierno appellato, di cui sopra, e le errate dichiarazioni fornite dallo stesso in altre due dichiarazioni.

Infine, ha ribadito i seguenti motivi, dedotti con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e ritenuti assorbiti dal Giudice di prime cure:

1) "violazione di legge", in quanto dal combinato disposto degli artt. 71, comma 3, e 46 del D.P.R. n. 445/2000 si evincerebbe che oggetto della dichiarazione sostitutiva ex art. 46 predetto è il possesso del titolo di studio e che la P.A., nell’effettuare gli accertamenti cui è tenuta, deve verificare caso per caso se, nell’ipotesi di discordanza tra i dati di cui è in possesso, l’irregolarità possa essere rettificata dall’interessato.

Nel caso di specie, l’interessato, con la seconda domanda di arruolamento come V.F.P., avrebbe fornito il dato esatto circa il giudizio con cui avrebbe conseguito il titolo di studio, con ciò dimostrando la buona fede con cui avrebbe erroneamente fatto la prima dichiarazione al medesimo fine;

2) "violazione e mancata applicazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990", per non avere l’Amministrazione reso edotto il nominato Tr.Ig. dell’avvio del procedimento volto all’emissione del provvedimento, del quale lo stesso era il destinatario;

3) "eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti di fatto". L’appellato sarebbe incorso in un errore materiale, indicando nella prima domanda un giudizio diverso da quello effettivamente riportato.

L’odierno appellato ha, infine, chiesto di preliminarmente rigettare la richiesta di sospensione della sentenza impugnata e, quindi, di riconfermare nel merito la sentenza di primo grado.

Con ordinanza n. 667/2010 di questo C.G.A. è stata accolta la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata.

Alla pubblica udienza del 3 novembre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

L’appello è fondato e, pertanto, va accolto.

Preliminarmente, vanno dichiarati inammissibili i motivi di appello proposti dall’Amministrazione per la prima volta in questa sede in quanto, in tal modo, viene leso il diritto di difesa del ricorrente in primo grado, cui verrebbe a mancare il doppio grado di giudizio, normativamente prescritto nel processo amministrativo de quo.

L’eccezione sollevata dall’appellato circa l’asserita violazione da parte dell’Amministrazione dell’art. 7 della legge n. 241/90, non può essere condivisa; infatti, ai sensi dell’art. 21 octies, 2° comma, della citata legge n. 241/90, il provvedimento impugnato, adottato in violazione di norme sul procedimento, non è annullabile allorché, per la sua natura vincolata, il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

Invero, l’Amministrazione, avendo accertato che l’odierno appellato aveva obiettivamente fornito una dichiarazione mendace nella domanda di arruolamento come V.F.P., non poteva che disporne la decadenza dalla ferma in corso perché risultato non in possesso del prescritto requisito di moralità e condotta di cui all’art. 35, comma 6, del D.L. n. 165/2001 e successive integrazioni, come richiamato dall’art. 2, punto 1, lett. i) del bando di arruolamento.

L’odierno appellato ha più volte sottolineato che la sua buona fede sarebbe dimostrata dal fatto che, con la seconda domanda, avrebbe rettificato la precedente dichiarazione, poi risultata mendace, resa con la prima istanza; tuttavia, va rilevato che egli non ha fornito alcuna prova che possa dimostrare tale assunto e neppure risulta che si sia adoperato, utilizzando i rimedi all’uopo apprestati dall’ordinamento, per ottenere dalla competente Amministrazione i documenti di cui afferma l’esistenza.

Resta dimostrato, pertanto, soltanto il fatto che egli ha reso una dichiarazione mendace nella sua prima domanda, il ché legittima il conseguente provvedimento di decadenza, che il Ministero non poteva che assumere nei termini suddetti.

Non si rileva peraltro alcuna violazione del D.P.R. n. 445/2000 atteso che nella specie non si trattava di correggere una irregolarità, bensì di attribuire o meno valore a due dichiarazioni obiettivamente confliggenti della stessa parte.

D’altra parte, la sentenza di assoluzione emessa, al riguardo, dal Tribunale di Roma non può rilevare nel presente giudizio perché essa non ha escluso la sussistenza della dichiarazione mendace, ma ne ha semplicemente statuito l’irrilevanza ai fini penali.

Neppure può rilevare, al riguardo, il fatto che l’Amministrazione non abbia fornito chiarimenti in ordine agli effetti che potessero derivare dal diverso giudizio con cui l’interessato ha conseguito il diploma; il provvedimento di decadenza, infatti, prescindendo da detti effetti, è scaturito soltanto dal successivo accertamento della mancanza del requisito morale e di condotta in capo allo stesso a causa dell’accertata dichiarazione mendace, requisito che, considerati il profondo e sentito significato nonché la particolare valenza che il senso di lealtà assume nella vita militare, non può che essere considerato fondamentale per lo svolgimento del servizio in forza armata.

L’appello va, dunque, accolto perché fondato.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 3 novembre 2010, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Filoreto D’Agostino, Gabriele Carlotti, Pietro Ciani, estensore, Giuseppe Mineo, componenti.

Depositata in Segreteria il 2 maggio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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