Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 24-03-2011) 02-05-2011, n. 16876 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il difensore di D.V.M. ricorre avverso l’ordinanza del TdR di Salerno di cui in epigrafe che ha rigettato l’istanza di riesame avverso l’occ. emessa a carico dello stesso con riferimento al delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74.

Deduce violazione di legge per mancanza di gravi indizi, contestando la esistenza di uno stabile accordo tra i vari indagati e dunque di una struttura associativa. Il TdR attribuisce importanza decisiva a una lettera (caduta in sequestro) indirizzata a M. dal fratello Ma., detenuto. Nella missiva, Ma. chiede aiuto economico per la sua convivente, ma è di tutta evidenza che tale richiesta viene indirizzata al ricorrente in quanto fratello, non certo in quanto appartenete alla medesima associazione delittuosa.

Osserva inoltre il ricorrente che non emergono dagli atti di indagine elementi in base ai quali ritenere che M. avesse ricevuto, in precedenza, somme di danaro dal fratello Ma., nè che il ricorrente avesse in alcun modo finanziato l’acquisto di sostanza stupefacente. E’ pur vero che, in qualche occasione, D.V. M. ebbe a cedere minime dosi di droga, ma si tratta di episodi isolati che nulla provano circa la sua appartenenza a una pretesa societas sceleris. Il TdR ha poi preteso di "allargare le accuse" ad altri appartenenti alla famiglia D.V., ma in realtà altro non può dirsi se non che il padre gestisce un circolo ricreativo in (OMISSIS), mentre del tutto estranei sono rimasti, nonostante quel che sostiene il Collegio cautelare, D.V. G. e C.. Gli unici che risultano aver spacciato droga con una qualche assiduità, ma non cerio come affiliati a una associazione malavitosa, sono il fratello del ricorrente, Ma., e lo zio F..
Motivi della decisione

Il ricorso e inammissibile per manifesta infondatezza.

Il TdR pone in evidenza, valuta e considera – non isolatamente, ma, come è corretto, nella loro complessità – i vari elementi "di carico" emersi nei confronti di D.V.M.. Vengono messe in evidenza le dichiarazioni delle numerose persone informate sui fatti ( D., + ALTRI OMESSI ), le quali hanno dichiarato di avere acquistato sostanza stupefacente dell’indagato. Non si tratta, quindi, di alcuni, isolati episodi, ma di molti episodi, anche perchè non poche delle persone sopra elencate hanno chiarito di aver acquistato non certo una sola valuta dal D.V.M.. In particolare (e inoltre), si legge nell’impugnato provvedimento, D. ha chiarito che in (OMISSIS) si svolgeva lo spaccio di stupefacenti ad opera della famiglia D.V. (egli parla, appunto, di "gestione familiare"), F. ha illustrato le abituali modalità di rifornimento cui faceva ricorso il ricorrente, D.L. ha precisato che, per disposizione dei fratelli D.V. ( M. e Ma.) essi dovevano essere chiamati col nome convenzionale di " A.".

Il Collegio cautelare ha poi ricordato quanto emerso a seguito delle eseguite intercettazioni telefoniche e in particolare: 1) lo scambio di informazioni e di rendicontazione sui proventi dello spaccio di diverse sostanze" (fol. 4), 2) il fatto che su tale rendiconto vi fu anche una lite tra i due germani, 3) la notevole capacità finanziaria del M., del tutto sproporzionata alla sua condizione lavorativa (capacità dedotta dal suo tenore di vita, dal fatto che egli aveva a disposizione numerose vetture, dal fatto che, in un’occasione, dovendo provvedere, con urgenza, a un rifornimento di sostanza stupefacente, il ricorrente fu in grado di prelevare dalla sua abitazione la notevole somma di Euro 20.000), 4) la divisione di ruoli e compiti (a- "competenza per materia":

approvvigionamento e smercio di eroina e cocaina, affidata, solitamente, a soggetti distinti, b- sistematicità e regolarità degli approvvigionamenti: Napoli-Scampia e Torre Annunziata, c- custodia affidata a D.V.F., lo spaccio "al minuto" affidato a De.Vo.Ma. e alla sua convivente ecc.).

In tale ottica, anche la richiesta di aiuto contenuta nella lettera sequestrata a casa di D.V.M. è stata, non irragionevolmente, letta come motivata, oltre che dalla esistenza di un vincolo familiare, anche in ragione della solidarietà criminale esistente tra i due fratelli. A M., per altro, Ma. riconosce un ruolo e uno status superiori al suo, quando afferma che, al suo cospetto, egli è solo un "ladro di polli". Conclusivamente, quindi, si deve affermare che il provvedimento del TdR ha dato adeguatamente e diffusamente conto dei gravi indizi che la attività di indagine ha consentito di raccogliere nei confronti del ricorrente.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue condanna alle spese del grado e al versamento di somma a favore della Cassa ammende. Si stima equo determinare detta somma in Euro 1000. La Cancelleria provvederà alle comunicazioni ex art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento al versamento della somma di mille Euro a favore della Cassa delle ammende; manda alla Cancelleria per le comunicazioni ex art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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