Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 24-03-2011) 02-05-2011, n. 16861

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il PG presso la CdA di Bologna propone ricorso avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale il GdP di quella stessa città ha dichiarato NDP a carico di S.A. imputato dei delitti ex artt. 582 e 612 c.p. per remissione tacita di querela, atteso che la PO, pur avvisata che la sua mancata comparizione in giudizio sarebbe stata interpretata come espressione della volontà di rimettere la querela, non si era presentata innanzi al giudicante.

Il ricorrente deduce violazione di legge, attesa l’inequivoca statuizione sul punto da parte della SS.UU. di questa Corte.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al medesimo Ufficio del giudice di pace per il giudizio.

Invero la invocata pronunzia delle SS.UU. (sent. n. 46088 del 2008, rie. PM in proc. Viele, RV 241357) – per altro anteriore alla pronunzia del GdP, il quale, per motivi non noti, ha evidentemente ritenuto di non doverne tenere conto – ha stabilito che nel procedimento davanti al GdP, instaurato a seguito di citazione disposta dal PM, D.Lgs. n. 274 del 2000, ex art. 20, la mancata comparizione del querelante – pur previamente avvisato che la sua assenza sarebbe stata ritenuta concludente nel senso della remissione tacita della querela – non costituisce fatto incompatibile con la volontà di persistere nella stessa, sì da integrare la remissione tacita, ai sensi dell’art. 152 c.p., comma 2.
P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata con rinvio all’Ufficio al giudice di pace di Bologna per il giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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