T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, Sent., 02-05-2011, n. 2421 Carenza di interesse sopravvenuta Decisione amministrativa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il signor Z.G. impugnava innanzi a questo Tribunale il provvedimento in epigrafe indicato, chiedendone, previa sospensione, l’annullamento.

Il ricorrente deduceva l’illegittimità del provvedimento impugnato (con il quale era stato disposto il suo rientro presso l’amministrazione PP.TT. di provenienza), con distinti motivi di ricorso, incentrati sui vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili.

Le amministrazioni statali intimate si costituivano in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso.

Con ordinanza emanata in corso di causa, questo Tribunale accoglieva la domanda cautelare.

Successivamente, entrambe le parti depositavano memorie, rappresentando che, nelle more del giudizio, era intervenuto ulteriore provvedimento ministeriale con il quale il ricorrente era stato definitivamente assorbito nei ruoli del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Le amministrazioni statali depositavano, altresì, dichiarazione del ricorrente, datata 26/11/1996, di rinuncia al giudizio proposto, in considerazione della revoca dell’impugnato provvedimento di rientro, disposta con decreto del 19/6/1996.

All’udienza pubblica del 20 aprile 2011, il ricorso veniva introitato in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso in esame, alla luce di quanto precede, è manifestamente improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è infatti noto, l’interesse al ricorso, in quanto condizione dell’azione, deve sussistere sia al momento della proposizione del gravame, che al momento della decisione, con conseguente attribuzione al giudice amministrativo del potere di verificare la persistenza della predetta condizione in relazione a ciascuno di tali momenti (cfr. C.d.S., Sez. V, 14 novembre 2006, n. 6689).

Nel caso di specie, l’interesse fatto valere dal ricorrente con l’atto introduttivo del presente giudizio è venuto meno per l’intervenuta emanazione, in corso di causa, del nuovo provvedimento ministeriale con il quale egli è stato definitivamente assorbito nei ruoli del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Nella fattispecie in esame, il provvedimento originariamente impugnato con il gravame introduttivo è stato quindi definitivamente superato e sostituito dal suddetto successivo provvedimento.

L’interesse all’annullamento del provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo è, pertanto, inesorabilmente venuto meno, alla luce della nuova attività procedimentale e del conseguente provvedimento adottato al riguardo dal Ministero delle Finanze, sulla base di una rinnovata istruttoria procedimentale (cfr. C.d.S., sez. IV, 27 giugno 2008, n. 3255, secondo cui "si configura la sopravvenuta carenza di interesse al gravame laddove il nuovo provvedimento sopravvenuto abbia fornito al rapporto giuridico controverso una disciplina totalmente nuova, in modo da rendere priva di ogni utilità la pronuncia sul ricorso").

Il presente gravame è conseguentemente divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (non residuando più alcun interesse alla definizione del ricorso, stante anche la rinuncia formulata dal ricorrente).

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.

Compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *