Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 23-03-2011) 02-05-2011, n. 16871

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’avv. Elena Pagani, nell’interesse di R.S., ha proposto ricorso avverso il decreto di archiviazione emesso in data 30-12-2009 dal Giudice di Pace di Brescia, nel procedimento a carico di C.G. per il reato di diffamazione.

La vicenda trae origine dai rapporti intercorsi tra le parti in relazione ad un immobile locato da C. alla R. per esercitarvi l’attività di parrucchiera, e che questa aveva a tale scopo opportunamente arredato. Essendo nato un contenzioso in quanto ciascuno riteneva l’altro inadempiente, C., secondo la R., la quale intendeva recedere dal contratto, le aveva impedito di ritirare i mobili dai locali, oltre ad aver inviato al suo legale lettere asseritamente diffamatorie nei suoi riguardi.

Il giudice di pace ha motivato il rigetto dell’opposizione e l’archiviazione rilevando che le indagini preliminari non avevano fatto emergere elementi per configurare il reato di diffamazione e che con l’atto di opposizione erano state richiamate ipotesi di reato (esercizio arbitrario delle proprie ragioni e appropriazione indebita) esulanti dalla sua competenza.

Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale per omessa valutazione dell’atto di opposizione, avendo il giudice di pace fatto richiamo soltanto alle risultanze delle indagini preliminari, ignorando i nuovi elementi e le nuove investigazioni prospettate sia in ordine alla diffamazione che ad altri reati.

Con il secondo motivo vengono mosse le stesse censure con riguardo al rilievo del giudice di pace di incompetenza in ordine ad altri reati, non accompagnato dalla stralcio del procedimento e dal rinvio degli atti al PM oppure al Gip competente per materia.

Il PG, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento con rinvio del decreto di archiviazione, rilevando violazione sostanziale del contraddittorio, in quanto il GdP ha mostrato di non aver valutato l’opposizione in nessuna delle sue parti, da un lato ignorando le allegazioni documentali e le investigazioni (escussione di persone informate sui fatti) indicate, dall’altro prendendo atto del riferimento a reati non di sua competenza, senza però adottare le opportune determinazioni.
Motivi della decisione

Come correttamente osservato dal PG, il giudice di pace ha adottato il decreto di archiviazione in violazione sostanziale del contraddittorio in quanto, con riferimento alla diffamazione, ha fatto richiamo, per escludere la fondatezza della notizia di reato, soltanto agli esiti delle indagini preliminari, ignorando completamente le allegazioni e le investigazioni indicate nell’atto di opposizione, mentre, con riferimento agli ulteriori reati prospettati, si è limitato a rilevare la propria incompetenza, senza adottare le opportune determinazioni.

Il decreto va quindi annullato con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
P.Q.M.

La Corte annulla il decreto impugnato con rinvio al giudice di Pace di Brescia per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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