Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 23-03-2011) 02-05-2011, n. 16870

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’avv. Giuseppe Ruffier, difensore di U.I., ha proposto ricorso avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta emessa in data 26-2-2010 dal Tribunale di Novara in composizione monocratica, che aveva applicato all’imputata la pena concordata di mesi otto di reclusione ed Euro 200 di multa per il reato di tentato furto monoaggravato (pena base anni uno ed Euro 300).

Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza dolendosi della violazione dell’art. 129 c.p.p., ma di fatto segnalando vizi di determinazione della pena applicata in mancanza di motivazione dei passaggi relativi al computo della stessa.

Il PG, con requisitoria scritta, interpretando il motivo di ricorso come di omessa motivazione in punto di applicabilità dell’art. 129 c.p.p., e rilevata comunque d’ufficio la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 11 bis, dichiarata incostituzionale, di cui è stata valutata l’equivalenza alle aggravanti, ha chiesto l’annullamento sul punto della sentenza.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile per aspecificità e comunque manifesta infondatezza dei motivi.

Manca infatti la precisazione tanto delle ragioni che avrebbero imposto l’applicazione dell’art. 129 c.p.p. (essendo per contro contenuto in sentenza lo specifico richiamo agli atti ostativi alla pronuncia di sentenza di proscioglimento), quanto di quelle a sostegno dell’asserito vizio di determinazione della pena, peraltro correttamente calcolata.

Va poi rilevata, per inciso, l’inesattezza del rilievo del PG relativamente all’aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 11 bis, in quanto contestata, come si evince dall’imputazione, non all’attuale ricorrente, ma soltanto alla coimputata I.V..

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono le statuizioni di cui all’art. 616 c.p.p..
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1500 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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