T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 02-05-2011, n. 3701 Contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La società ricorrente espone di avere conseguito, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, indetta dal Consorzio ASI di Siracusa, la concessione di costruzione e gestione – mediante finanza di progetto ex lege regionale siciliana 29.4.1985, n. 21 e s.m.i., di una piattaforma polifunzionale per la gestione (smaltimento e recupero) di rifiuti industriali (delibera Comitato direttivo n. 66 del 6 dicembre 2002 e relativo contratto dell’1.8.2003).

La piattaforma è stata a suo tempo inserita nel programma triennale delle opere pubbliche consortili, in quanto prevista tra gli interventi che il d.P.R. 17 gennaio 1995 (recante "Approvazione del Piano di disinquinamento per il risanamento del territorio della provincia di Siracusa – Sicilia orientale", in G.U., serie generale, 2 maggio 1995, s.o. n. 51, pag. 141 e ss.) ha individuato come funzionalmente "necessari per il raggiungimento degli obiettivi di risanamento e riqualificazione dell’area a rischio" (d.P.R. cit., allegato A, pag. 189), classificando il progetto de quo tra gli interventi ad alta priorità.

Ricorda, infatti, che una parte significativa del territorio della provincia di Siracusa è stata dichiarata "ad elevato rischio di crisi ambientale", con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30.11.1990, adottata sulla base dell’allora vigente art. 7 legge 349 del 1986.

Precisa, altresì, che gli oneri per la realizzazione e l’esercizio della piattaforma polifunzionale (per un investimento di circa 35 milioni di euro) sono a totale carico del concessionario, che potrà rivalersi esclusivamente con i rientri tariffari (trattamento di rifiuti speciali, pericolosi e non, di origine industriale), peraltro nei limiti indicati nell’allegato alla convenzione accessiva, nonché con la produzione di energia elettrica e il recupero di materie prime secondarie.

L’impianto è composto da varie sezioni (trattamento rifiuti liquidi, inertizzatore, termovalorizzatore, bonifica biologica, discarica per rifiuti pericolosi e non), il cui funzionamento integrato consentirà di ridurre al minimo i rifiuti industriali avviati allo smaltimento (in discarica o mediante termovalorizzazione), comunque assicurando il rispetto dei più rigorosi e avanzati standard.

L’opera ha conseguito il giudizio positivo di impatto ambientale, con prescrizioni, del Ministero dell’Ambiente ( decreto 26.9.2005, prot. n. DEC/DSA/2005/00984) nonché i pareri favorevoli degli organi tecnici intervenuti nel corso del procedimento (ASL, ARPA, Soprintendenza etcc.).

L’istanza di approvazione del progetto (presentata ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. n. 22/97, all’epoca vigenti), è stata presentata nel novembre 2003.

Il relativo procedimento si è concluso nel maggio 2006, con l’adozione, ex art. 208 d.lgs. n. 152/2006 (nel frattempo entrato in vigore) dell’ordinanza del Commissario Delegato per l’emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia n. 470 del 15.5.2006, in epigrafe.

Tale organo, a sua volta, aveva nel frattempo acquisito la relativa competenza, in ragione dello stato di emergenza ambientale, dichiarato nell’ambito del territorio della Regione siciliana, ex art. 5, comma 1, l. 24.2.1992, n. 225 ( d.P.C.M. 22.1.1999), e successivamente più volte prorogato, da ultimo, per quanto concerne la gestione dei rifiuti speciali, fino al 31 maggio 2006 ( d.P.C.M. 29.12.2005, in G.U., serie generale, 10.1.2006, n. 7).

La società ha quindi provveduto alla redazione del progetto esecutivo, oggetto di procedimento di ottemperanza innanzi al competente Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, cui, in data 3.8.2007, è stata presentata la necessaria documentazione.

In attesa dell’esito dell’ottemperanza, il progetto esecutivo è stato inoltrato in data 20.12.2007 anche all’Autorità concedente (Consorzio A.S.I. di Siracusa) per la verifica di cui all’art. 112 d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., nonché, per il suo tramite, al Genio civile, ai fini del nulla – osta antisismico.

Nel frattempo, a seguito di indagini della magistratura penale, è insorta controversia con l’Agenzia regionale siciliana per i Rifiuti e le Acque, succeduta alla gestione commissariale, in merito ad alcuni profili della localizzazione dell’impianto, peraltro già approfonditi e risolti positivamente nell’ambito dei procedimenti di VIA e di autorizzazione unica.

Avverso il relativo provvedimento in autotutela di sospensione dell’efficacia dell’originaria autorizzazione commissariale, adottata dall’Agenzia con propria nota prot. 2670 u.o.4 del 29.1.2008, e avverso gli atti conseguenti, O. ha cautelativamente interposto rituali gravami innanzi al TAR Catania.

In vista dell’esaurimento dell’efficacia sostanziale del provvedimento di sospensione, parte ricorrente rappresenta di essere giunta ad un accordo con l’intimata Agenzia, in base al quale l’amministrazione si è impegnata a non reiterare la misura cautelare e a procedere, d’intesa con la scrivente, soltanto ad alcuni approfondimenti istruttori.

Tali approfondimenti avrebbero riguardato:

– la pretesa esistenza di una faglia nell’area che il vigente P.R.G. della zona ASI destina appositamente all’impianto;

– i profili di tutela idrogeologica, peraltro di competenza dell’Ufficio del Genio civile di Siracusa.

L’Agenzia prendeva inoltre atto dell’impegno della società a non dare inizio ai lavori se non dopo l’adozione da parte della medesima Agenzia di un provvedimento formale, all’esito degli accertamenti concordati e delle valutazioni del Genio civile di Siracusa sul rischio idrogeologico.

La società effettuava le richieste perforazioni, i cui riscontri analitici, svolti in contraddittorio, venivano consegnati all’amministrazione in data 8.10.2008, corredati da perizia di autorevole accademico, confermativa della situazione geologica sottostante l’area destinata alle progettate discariche, già nota alle autorità competenti, nonché dell’inattività della faglia e dunque dell’idoneità del sito ai sensi della vigente normativa in tema di discariche.

Nel frattempo, anche il Genio civile rilasciava il nulla osta idraulico, inoltrato all’Agenzia in data 17.9.2008.

In tal modo, la società riteneva di avere completato gli adempimenti richiesti, con la conseguente doverosità, per l’intimata amministrazione regionale, di sciogliere la propria "riserva".

Seguiva, tuttavia, una fase di ulteriore interlocuzione, attraverso la quale, secondo parte ricorrente, l’Agenzia ha sostanzialmente ottenuto un effetto equipollente a quello della proroga della sospensione dell’autorizzazione commissariale.

Dopo un ulteriore silenzio, la ricorrente riceveva la nota prot. n. 40474 del 29.10.2009, impugnata con il presente ricorso, in quanto a suo dire adottata in violazione dell’obbligo di provvedere, in conformità dell’accordo in precedenza raggiunto.

L’amministrazione ha infatti subordinato ogni propria, ulteriore determinazione, ai pareri di altri organi, non prescritti dalla legge, e, comunque, non pertinenti rispetto all’oggetto dell’istanza.

In particolare, la società deduce:

1)Violazione e falsa appliaczione di legge (artt. 1, 2 e 2 – bis della l. n. 241/90 e s.m.i.; artt. 1, 2, 17, 19 e 20 l.r. 10/91 s.m.i.). Violazione del diritto ad una buona amministrazione (art. 41 Carta di Nizza). Eccesso di potere sotto svariati profili.

O. ha eseguito, con esito positivo, tutti gli accertamenti richiesti dall’ARRA al fine di sciogliere la propria "riserva". Ritiene dunque illegittimo e, comunque, immotivato, il rifiuto espresso di provvedere, il quale determina un arresto a tempo indeterminato del procedimento.

Anche gli ulteriori, distinti, procedimenti di verifica, avviati dall’amministrazione, non si sono conclusi con l’adozione di provvedimenti espressi. Né l’Agenzia può trincerarsi dietro la mancata adozione di pareri non obbligatori, da cui poteva e doveva prescindere, trascorso inutilmente il relativo termine.

2) Violazione e falsa applicazione di legge (art. 11 l. n. 241/90 e s.m.i.; art. 12 l.r. 10/91 s.m.i.). Violazione del diritto ad una buona amministrazione (art. 41 Carta di Nizza; art. 6 Trattato UE consolidato). Violazione dei principi di lealtà, buona fede, correttezza e legittimo affidamento. Eccesso di potere sotto svariati profili.

La citata nota prot. 30184 u.o. d4 del 25.7.2008 costituisce documentazione scritta di un accordo procedimentale, concluso nella riunione del 23.7.2008.

Parte ricorrente ritiene di avere adempiuto all’impegno assunto, effettuando gli accertamenti richiesti. L’amministrazione, ha invece, violato il proprio dovere di lealtà, non sussistendo, per contro, alcuno dei motivi di cui all’art. 11, comma 4, l.n.241/90 e all’art. 12, comma 4, l.r. n. 10/91.

3) Violazione e falsa applicazione di legge (art. 21 – quater, l.n. 241/90 s.m.i.; art. 208, coimma 13, d.lgs. 152/2006, s.m.i.). Violazione del diritto ad una buona amministrazione (art. 41 Carta di Nizza; art. 6 Trattato UE consolidato). Eccesso di potere sotto svariati profili.

Con i provvedimenti gravati l’Agenzia ottiene sostanzialmente effetti equipollenti ad un provvedimento di sospensione, senza assumersi la responsabilità di un nuovo provvedimento che non reggerebbe al vaglio giurisdizionale.

4) Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 1 e 2, l. n. 241/90 s.m.i.; art. 1 l.r. n. 10/91 s.m.i.). Violazione del diritto ad una buona amministrazione (art. 41, Carta di Nizza; art. 6 Trattato UE consolidato). Eccesso di potere sotto svariati profili.

In ogni caso, gli atti e i comportamenti dell’Agenzia, mediante la ripetuta proposizione di nuove questioni, ovvero mediante la immotivata riproposizione di questioni già ampiamente chiarite costituisce palese e reiterata violazione del principio di non aggravamento del procedimento.

5) Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 1 e 10 – bis l. 241/90 s.m.i.; art. 11 – bis l.r. 10/91 s.m.i.). Violazione del diritto ad una buona amministrazione (art. 41 Carta di Nizza; art. 6 Trattato UE consolidato). Eccesso di potere sotto svariati profili.

Non è stata effettuata la rituale comunicazione di avvio del procedimento.

6) Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 1 e 3 l. n. 241/90; art. 3 l.r. 10/91 s.m.i.). Violazione del diritto ad una buona amministrazione (art. 41 Carta di Nizza; art. 6 Trattato UE consolidato). Eccesso di potere sotto svariati profili.

L’amministrazione non dice alcunché sull’esito positivo degli accertamenti condotti dalla ricorrente, come pure non prende posizioni sulle documentate argomentazioni della società, in tal modo venendo arbitrariamente ad incidere sull’efficacia e sull’esecuzione di atti amministrativi dichiarati urgenti da parte di altre Autorità, in virtù di atti legittimi ed esecutori.

7)Violazione e falsa applicazione di legge (art. 3 l. 241/90 s.m.i.; art. 3 l.r. 10/91. s.m.i.). Ulteriore violazione e falsa applicazione di legge (artt 27 e 28 d.lgs. 22/97; art. 208 d.lgs. 15272006). Incompetenza. Eccesso di potere sotto svariati profili.

Relativamente agli argomenti addotti dall’Agenzia, osserva:

– che la conformità urbanistica dell’intervento è stata attestata più volte, nel corso del procedimento, con atti formali, in particolare, del Consorzio ASI e del Comune di Augusta, anche nell’ambito della Conferenza di Servizi del 16.11.2005, senza alcuna opposizione da parte del competente Assessorato Regionale regolarmente convocato;

– che il proprio impianto è l’unico allocato in area a ciò appositamente dedicata dal P.R.G. A.S.I.;

– che gli effetti costitutivi dell’autorizzazione ex art. 27, d.lgs. n. 22/97 e oggi, ex art. 208 d.lgs. 152/2006, si producono ex lege, ed alcuna ulteriore verifica, sul piano urbanistico, è necessaria;

8) Violazione e falsa applicazione di legge (art. 3, l. n. 241/90 s.m.i.; art. 3 l.r. 10/91 s.m.i.). Incompetenza. Eccesso di potere sotto svariati profili.

Relativamente al provvedimento del 5.10.2009 (di preavviso di rigetto del rilascio del nulla osta antisismico), da parte del Genio civile, fa presente che, relativamente alla fascia di rispetto che sarebbe stata all’epoca imposta (in particolare con nota prot. 16561/95 dell’1.8.95), in nessuno degli elaborati del P.R.G. A.S.I. riguardanti l’area e il sito di localizzazione della piattaforma, risulta indicata alcuna faglia (e relativa fascia di rispetto).

La prescrizione non potrebbe comunque che riferirsi alle faglie "attive", mentre quella in esame, secondo quanto accertato dalla ricorrente, è una "paleofalesia".

Non si spiega, comunque, come nel tempo possano essere stati regolarmente approvati, dalla Regione e dal Genio civile, svariati progetti che si collocano all’interno della fascia dei 40 mt.

Ad ogni buon conto fa osservare che solo una determinazione finale negativa potrebbe giustificare, da parte dell’ARRA, la valutazione circa le eventuali conseguenze con riferimento all’autorizzazione commissariale n. 47072006.

9) Violazione e falsa applicazione di legge (art. 3, l.n. 241/90 s.m.i., art. 3 l.r. 10791 s.m.i.; parte II, d.lgs. 152/2006 s.m.i.). Incompetenza. Eccesso di potere sotto svariati profili.

Neppure può addursi, quale ragione di arresto procedimentale, il distinto procedimento di ottemperanza alle prescrizioni in tema di impatto ambientale, attribuito alla esclusiva competenza del Ministero dell’Ambiente.

10) Violazione e falsa applicazione di legge (art. 3, l. n. 241/90 s.m.i.; art. 3 l.r. 10/91 s.m.i.). Violazione e falsa applicazione di legge ( artt. 117 e 118 Cost.; artt. 94 e 108 d.lgs. 112/98; O.P.C.M. 20.3.2003, n. 3274 e s.m.i.). Incompetenza. Eccesso di potere sotto svariati profili.

Relativamente all’affermazione secondo cui la progettazione non risulterebbe redatta nel rispetto di quanto previsto dalla D.D.G. 003 del 15.1.2004 (G.U.R.S. n. 7 del 13.2.2004), fa notare che si tratta di questione di pertinenza del Ministero dell’Ambiente e dell’Amministrazione statale della Protezione civile; che comunque, con propria nota del 12.2.2009, aveva già dimostrato l’infondatezza di tale assunto; e che, infine, la classificazione sismica del Comune di Augusta è rimasta nel tempo immutata (era "zona II" ed è oggi "zona 2").

Si sono costituiti, per resistere, la Regione Siciliana, l’ARRA e il Comune di Augusta.

O. ha quindi proposto motivi aggiunti, avverso la sopravvenuta nota dell’ARRA in data 30.1.2009, porto. 48410, in particolare deducendo:

1) Illegittimità derivata.

Vengono riproposti i profili di censura di cui al ricorso principale.

2) Violazione e falsa applicazione di legge ( art. 97 Cost.; artt. 1,2, 2 – bis, 3, 7, 11, 21 -quater, 21 -quinquies, 21 -nonies, l. 241/90; artt. 1, 2, 3 2 12 l. r. 10/91; srtt. 4 e ss., 178 e 208, d.lgs. 15272006; art. 5 legge 225 del 1992). Violazione del diritto ad una buona amministrazione (art. 41 Carta di Nizza; art. 6 Trattato UE consolidato). Violazione dei principi di legalità, tipicità, lealtà, buona fede, correttezza e legittimo affidamento. Incompetenza. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, in particolare per difetto di motivazione, di istruttoria, travisamento, illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza e sviamento.

La nota impugnata menziona l’avvenuto decorso del termine semestrale di efficacia della sospensione dell’autorizzazione commissariale n. 470/2006, senza considerare che, in precedenza, l’Agenzia si era formalmente impegnata ad adottare un provvedimento formale che consentisse ad O. di riprendere i lavori.

Improprio sarebbe il richiamo, da parte dell’Agenzia, ai poteri di "vigilanza e verifica in ordine all’osservanza ed ottemperanza di tutte le prescrizioni" dettate dall’autorizzazione commissariale, in quanto, allo stato, non è stata iniziata alcuna attività.

E’ vero semmai che risultano avviate procedure intese a revocare o annullare gli effetti del provvedimento autorizzativo (tali sarebbero, secondo la società, le note impugnate).

Ed infatti l’ARRA ricollega espressamente i c.d. procedimenti di verifica alla dichiarata volontà di "intervenire in via di autotutela ove venga accertata l’inesistenza dei presupposti di fatto sottesi alla concessione del provvedimento autorizzativo".

Il preteso potere di vigilanza dell’amministrazione, non può comunque tradursi in una permanente incertezza e instabilità del titolo autorizzatorio.

Ribadisce, ancora, che la verifica circa l’ottemperanza alle prescrizioni del decreto VIA spetta all’Autorità statale competente.

Inoltre, le informazioni richieste ad altri Uffici, in particolare concernenti il "rischio sismico" non esoneravano l’Agenzia dall’adozione dei provvedimenti di propria competenza.

Le parti hanno depositato memorie.

Il ricorso, e i motivi aggiunti, sono stati trattenuti per la decisione alla pubblica udienza del 9 marzo 2011.
Motivi della decisione

1. Il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati e debbono essere respinti.

1.1. Giova anzitutto ricostruire quale sia la natura delle determinazioni impugnate, le quali, secondo la convincente ricostruzione di parte ricorrente, vanno ad incidere su un accordo "procedimentale", in precedenza raggiunto con l’intimata Agenzia regionale, disciplinato, come tale, dall’art. 11 della l. n. 241/90.

E’ infatti la società O., a ricordare che:

– nell’imminenza della scadenza della sospensione dell’autorizzazione commissariale n. 470/2006, l’amministrazione regionale, con nota del 25 luglio 2008, si era impegnata a non reiterare la misura cautelare e a procedere, d’intesa con la società, ad alcuni approfondimenti istruttori.

– correlativamente, la società si era impegnata a non dare inizio ai lavori se non dopo l’adozione da parte della medesima Agenzia di un provvedimento formale, all’esito degli accertamenti concordati e delle valutazioni del Genio civile di Siracusa sul rischio idrogeologico.

I moduli consensuali dell’azione amministrativa, costituiscono uno strumento di semplificazione, idoneo a far conseguire a tutte le parti un’utilità ulteriore rispetto a quella che sarebbe consentita dal provvedimento finale (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 15 maggio 2002, n. 2636).

Nel caso di specie, pare al Collegio che, essendo l’autorizzazione commissariale n. 470/2006, tornata pienamente efficace, dopo la scadenza della sospensione disposta, le parti abbiano inteso superare, in via preventiva, possibili ostacoli alla realizzazione della piattaforma, derivanti da perplessità nel frattempo insorte circa la correttezza dell’iter autorizzativo nonché circa la conformità urbanistica dell’intervento e l’inquadramento geologico.

Occorre allora verificare se l’ARRA, così come prospettato da parte ricorrente, sia venuta meno all’impegno assunto, ovvero non abbia inteso, piuttosto, recedere dall’accordo, sussistendo sopravvenuti "motivi di pubblico interesse" (cfr. l’art. 11, comma 4, l. n. 241/90).

In particolare, con il provvedimento del 29.10.2009, l’ARRA ha in primo luogo richiamato una nota interlocutoria, inviata il 15.7.2009 al Dipartimento Urbanistico dell’ARTA, volta a verificare l’effettiva conformità urbanistica dell’intervento al P.R.G. consortile, ponendo in luce critica il fatto che, in seno alla Conferenza di Servizi propedeutica all’autorizzazione commissariale, non vi fosse consapevolezza alcuna della eventuale necessità di dover procedere all’adozione di una variante.

Al riguardo, non vi è contestazione sul fatto che, in seno a detta Conferenza, sia il Comune di Augusta che il Consorzio ASI hanno dato atto della conformità urbanistica dell’intervento.

E’ evidente, pertanto, che l’amministrazione regionale allude alla possibilità di adottare provvedimenti in autotutela i quali, in quanto ispirati da superiori ragioni di pubblico interesse, sono per loro natura confliggenti con pregressi vincoli di natura negoziale eventualmente assunti.

Nello stesso senso, opera il successivo richiamo al preavviso di rigetto del 5.10.2009, da parte del Genio Civile, in ordine al rilascio del nulla – osta antisismico, con l’evocazione, anche in questo caso, della necessità di valutare le conseguenze di siffatta determinazione ai fini dell’efficacia dell’autorizzazione commissariale.

L’ARRA ha infine considerato che il progetto esecutivo è ancora sottoposto alla verifica di ottemperanza, da parte del Ministero dell’Ambiente, alle prescrizioni dettate in sede di VIA, prospettando (sia pure in forma dubitativa, in quanto estranea alle proprie competenze) la possibilità che il progetto non sia stato redatto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa tecnica statale, e regionale, per le costruzioni in zona sismica.

Nel provvedimento oggetto dei motivi aggiunti, dopo avere evidenziato che il termine semestrale di sospensione dell’autorizzazione commissariale è ormai spirato, l’ARRA rivendica il potere di "verificare e vigilare in merito all’avvenuta ottemperanza di tutte le prescrizioni contemplate dal provvedimento autorizzativo, per tutta la durata dello stesso", nonché "ad intervenire in via di autotutela ove venga accertata l’insussistenza dei presupposti di fatto sottesi alla concessione del provvedimento autorizzativo".

L’amministrazione prosegue aggiungendo che "le attività di verifica svolte all’interno del procedimento di autorizzazione costituiscono l’attuazione delle finalità istituzionali proprie dell’Agenzia regionale per i Rifiuti e le Acque".

Ciò posto, reputa il Collegio che l’amministrazione abbia chiaramente inteso riappropriarsi dei propri poteri istituzionali, e che tanto abbia fatto con idonea motivazione in quanto:

– la verifica delle prescrizioni dettate, in ordine al progetto esecutivo, dal decreto di VIA, non risultavano, all’epoca, ancora ottemperate da O., di talché l’ARRA non poteva obbligarsi ad adottare un provvedimento formale che consentisse alla società di iniziare i lavori, essendo, tale verifica, di competenza di altra amministrazione;

– il progressivo delinearsi di possibile profili di illegittimità dell’autorizzazione commissariale n. 470/2006 (in particolare per quanto riguarda l’esistenza di una fascia di "rispetto" nell’area di intervento in relazione una linea di faglia riportata nella cartografia alla Relazione geologica del Piano ASI, non considerata in sede di Conferenza di servizi), unitamente alla necessità di valutare un eventuale intervento, in autotutela, era evidentemente confliggente con il vincolo derivante dall’accordo concluso in precedenza, nell’inconsapevolezza di tale possibile difformità.

Così ricostruita la volontà dell’amministrazione, vengono meno tutte le censure intese a dimostrare la violazione dell’obbligo di provvedere, ovvero di "adempiere" alle obbligazioni assunte, come pure è inconfigurabile la violazione dell’art. 7 della l. n. 241/90, essendo le garanzie di partecipazione ontologicamente inapplicabili al modello negoziale in esame.

Quanto, poi, alle argomentazioni tese a dimostrare, in varia guisa, la conformità urbanistica dell’intervento, gli effetti costitutivi dell’autorizzazione ex art. 27 del d.lgs.n. 27/99, ovvero il corretto inquadramento geologico, esse, a ben vedere, risultano del tutto inconferenti in quanto, nel caso in esame, non si tratta di valutare la fondatezza di un provvedimento in autotutela, allo stato non ancora adottato, quanto l’opportunità del recesso unilaterale da un accordo procedimentale che tali possibili profili di illegittimità avrebbe impedito all’amministrazione di valutare, nell’esercizio delle proprie attribuzioni istituzionali.

I motivi intesi a dimostrare che l’ARRA avrebbe impropriamente evocato verifiche e accertamenti di competenza di altre Autorità (in particolare quelle da effettuarsi da parte del Ministero dell’Ambiente) confermano, altresì, quanto in precedenza evidenziato circa la legittimità del recesso da un impegno (l’adozione di un provvedimento formale che consentisse ad O. di iniziare i lavori), che, a ben vedere, non era nella disponibilità dell’amministrazione regionale.

Neppure condivisibile, infine, appare l’affermazione secondo cui il potere di vigilanza dell’amministrazione non può tradursi in una permanente "incertezza e instabilità del titolo autorizzatorio", essendo tale effetto legato non all’esistenza del potere in sé quanto all’eventuale ritardo dell’azione amministrativa (qui non in contestazione).

2. In definitiva, per quanto argomentato, il ricorso, e i motivi aggiunti, debbono essere respinti.

Sembra equo, peraltro, in relazione alla peculiarità della fattispecie (e segnatamente, con riguardo all’assenza di specifiche difese nelle memorie "uniche" delle amministrazioni costituite), compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. I^, definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti di cui in premessa, li respinge.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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